Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15458 del 21/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.21/06/2017), n. 15458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27018/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
REBO S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3700/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 31/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di somme versate su avviso bonario a titolo di interessi e sanzioni, all’esito di controllo automatizzato per indebita compensazione di crediti scaturenti da consolidato fiscale (anno 2007);
2. la C.T.R. ha respinto l’appello dell’amministrazione per “nullità assoluta per straripamento di potere dell’atto di appello… atteso che esso è stato sottoscritto da soggetto divenuto… usurpatore di funzioni pubbliche per difetto assoluto di attribuzione”, con assorbimento dei restanti motivi;
3. la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 18, 10 e 11, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, laddove il giudice a quo ritiene che sia nullo l’atto di appello sottoscritto da persona priva di qualifica dirigenziale invocando la pronuncia di Corte Cost. n. 37/15 relativa però alla sottoscrizione degli atti impositivi; deduce altresì violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la C.T.R. fatto ricorso alla propria scienza privata sulla qualifica del sottoscrittore dell’appello.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. la sentenza impugnata non è conforme al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale: a) “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, rappresentato in giudizio dal titolare dell’organo che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, può demandare, nell’esercito dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell’atto difensivo ad altro soggetto (c.d. “delegato alla firma”), da intendersi con ciò stesso delegato in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura”; b) “la sottoscrizione dell’atto di appello dell’ufficio finanziario deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal preposto al reparto competente, poichè le competenze direttive sono delegabili, e la delega da parte del direttore può essere legittimamente conferita anche in via generale, mediante la preposizione del funzionario a un settore dell’ufficio con competenze specifiche”; c) “di conseguenza è ammissibile l’atto di appello recante in calce la firma, anche se illeggibile, di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, fin tanto che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà”; d) “ricorrendo le suddette condizioni, non è sufficiente la mera contestazione della controparte per fare insorgere l’onere in capo all’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’atto interno di organizzazione adottato dal dirigente, nè è necessario che sia esibita in giudizio una specifica delega, dovendosi presumere che l’atto esprima la volontà dell’ufficio quando sia firmato da un funzionario dell’ufficio provvisto di delega generale, non solo indirettamente ricavabile dalla preposizione allo specifico settore, bensì anche implicitamente riconosciuta dallo stesso dirigente dell’ufficio locale”; e) “ove l’atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma, periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente munito di legitimatio ad processum” (Cass. 15470/16, 5201/16, 20628/15, 16436/15, 10758/14, 6692/14, 6691/14, 3117/14, 220/14, 21546/11, 874/09 e 13908/08, 12768/06, 14626/00);
5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei richiamati principi.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017