Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15458 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – est. Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10110/2009 proposto da:

R.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEI NAVIGATORI 11, presso lo studio dell’avvocato COSMO

BARBATO, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDELE Pasquale giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO,7, presso lo studio dell’avvocato CORONATI Rodolfo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VELLA ANTONIO;

– controricorrente –

e contro

C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 108/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

AVERSA, emessa il 27/02/2008 depositata il 07/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta infondatezza

del ricorso e condanna alle spese ex art. 385 c.p.c..

Fatto

R.V. conveniva in giudizio C.G. e HDI Assicurazioni S.p.A. avanti al Giudice di Pace di Aversa per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale.

Si costituiva la società convenuta eccependo la carenza di legittimazione attiva del R..

Il giudice di pace adito ritenuta non provata la legittimazione attiva dell’istante, rigettava la domanda.

Avverso detta sentenza proponeva appello R.V.. Si costituiva la HDI Assicurazioni S.p.A..

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza quivi denunciata, rigettava il gravame del soccombente”.

Ricorre per cassazione il Rennella con un unico motivo.

Resiste l’intimata H.D.I. S.p.A. con controricorso.

Diritto

Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1140, 2043 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, critica la sentenza impugnata assumendo che chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato, ma solo della titolarità della situazione sostanziale, oggetto del rapporto giuridico controverso, per cui anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da danneggiamento della stessa, giacchè il proprietario non completa l’elenco dei soggetti legittimati a richiedere il ristoro del pregiudizio economico derivato alla cosa medesima.

La censura non può essere accolta.

E’ pur vero che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere (Cfr. Cass., n. 4003/2006;

Cass., n. 12215/2003; Cass., n. 5421/2000).

Ciò, tuttavia, non basta, perchè – come è stato ribadito sempre dal giudice di legittimità – occorre anche che il soggetto non proprietario, che si trova nel possesso o nella detenzione del bene danneggiato, fornisca anche la dimostrazione del titolo che lo obblighi a tenere indenne il proprietario del veicolo ovvero la prova che in base a quel titolo l’obbligazione risarcitoria è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere di essere ancora risarcito dal terzo danneggiante (Cass., n. 8550/2007), come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l’importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass., n. 3005/1990).

Nel caso in esame detta prova non è stata affatto data, siccome rileva in motivazione coerente il giudice del merito, onde la decisione impugnata, la quale si è uniformata alle regole di diritto innanzi enunciate, ha fatto corretta applicazione della logica e della legge.

Il ricorso, quindi, è rigettato ed il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA