Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15458 del 03/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 03/06/2021), n.15458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5579-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FRALIMAR SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. CASTIGLIONE N. 55, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FABIO BENINCASA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6355/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello proposto dalla società Fralimar srl contro la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2010, ha ritenuto l’illegittimità dell’atto per difetto di valida delega all’interno dell’ordine di servizio, non risultando dalla documentazione prodotta l’indicazione nominativa del delegato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
La società intimata si è costituita con controricorso.
La ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, deducendo l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha richiesto a pena di nullità della delega l’indicazione nominativa del delegato alla firma.
A censura, ritualmente dedotta, è fondata.
Questa Corte ha ormai in modo consolidato affermato che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa – cfr. Cass.11013/2019, Cass. n. 28850/2019, Cass. n. 6059/2020, Cass. n. 4744/2020, Cass. n. 4558/2020, Cass. n. 4557/2020, Cass. n. 4554/2020, Cass. n. 4161/2020, Cass. n. 3732/2020, Cass. n. 3731/2020, Cass. n. 3729/2020 -.
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, ritenendo per converso la necessità di una delega personale. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021