Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15457 del 26/07/2016

Cassazione civile sez. II, 26/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2474-2012 proposto da:

T.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANNI LIVIO LAGO;

– ricorrenti –

contro

B.L., (OMISSIS), B.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO ZAGO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2417/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato FEDERICA MANZI, con dell’Avvocato ANDREA MANZI

difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI, con delega dell’Avvocato SALVATORE DI

MATTIA difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M., con atto di citazione notificato il 9 febbraio 2001, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bassano del Grappa, B.L. e B.G., deducendo di essere proprietario di alcuni fondi siti in (OMISSIS), catastalmente distinti Sez. U., F. 12, mapp. Nn. 371, 387, 6, 2, 7, 224, 392, confinante con la proprietà dei convenuti, individuata in catasto del medesimo Comune alla Sez. U, partita n. 940, F. 12, mapp. Nn. 1, 3, 4, 8. L’attore esponeva di avere lavorato i fondi dei convenuti come coltivatore diretto dal 1964 al 1969, fornendo loro occasionali corrispettivi in natura, e di avere poi posseduto il terreno utilizzandolo in parte a prato stabile e in parte a bosco, al fine di ricavarne legna e fogliame, senza nulla corrispondere; domandava, quindi, che fosse dichiarato il suo intervenuto acquisto per usucapione ventennale della porzione dei terreni summenzionati.

Il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza n. 308/05, rigettava la domanda di usucapione di T.M..

La Corte di Appello di Venezia, pronunciandosi su appello proposto da T.M., con contraddittorio integro, con sentenza n. 2417/10, rigettava l’appello. A sostegno della decisione adottata la Corte distrettuale osservava che: a) il teste T.S. aveva dichiarato di avere saputo da T.M. che egli aveva iniziato a pagare un affitto al padre di L. e B.G., per poi smettere di versare il corrispettivo pattuito perchè i terreni rendevano sempre meno, continuando a tenerli puliti “con buona armonia di entrambi perchè questo andava bene anche a loro”; b) da tale deposizione si evinceva che T.M. usava i terreni per tenervi le arnie grazie alla mera tolleranza dei proprietari; c) l’appellante si era limitato solamente allo sfalcio dell’erba ed al taglio della legna, tranne che con riferimento ad una piccola porzione di terreno, ove vi era una tettoia per la legna e le arnie; d) non era stata provata l’interversione del possesso.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da T.M., con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. L. e B.G. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. e art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi della controversia.

Il ricorrente sostiene di avere esercitato una signoria di fatto sui beni di causa, con la conseguenza che doveva presumersi che egli ne avesse il possesso, non essendo stato dimostrato che tale signoria fosse iniziata come detenzione e che fosse continuata per mera tolleranza del proprietario formale. In particolare, egli afferma che la Corte territoriale aveva valutato in maniera non corretta le caratteristiche delle attività svolte sul terreno di causa, non tenendo nel debito conto le testimonianze raccolte, che dimostravano l’avvenuta usucapione.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello di Venezia aveva errato nel ritenere necessario un atto di interversione del possesso, avendo egli da molto tempo esercitato un potere di fatto coincidente con l’esercizio del diritto di proprietà, anche perchè, a tutto volere concedere, tale interversione del possesso si era, comunque, verificata.

1.1.= Le doglianze sono infondate.

Nel giudizio di cassazione sussiste un vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia, qualora ricorra un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia che faccia ritenere che detta circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (Cass., Sez. L, sentenza n. 24092 del 24 ottobre 2013, Rv. 629172).

Peraltro, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sè coerente, poichè tale apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che la Corte di Cassazione non può riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’attività della corte territoriale, alla quale è riservata l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove e la scelta delle risultanze istruttorie idonee a dimostrare i fatti (Cass., Sez. 6 – 5, ordinanza n. 7921 del 6 aprile 2011, Rv. 617464).

Con riferimento alla tematica dell’usucapione, l’accertamento dell’interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso integra un’indagine di fatto rimessa al giudice di merito, sicchè non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione dell’interversione (Cass., Sez. 2, sentenza n. 27521 del 19 dicembre 2011, Rv. 620251).

Nella specie, la Corte territoriale ha chiarito, con motivazione logica e completa, che, quindi, non può essere contestata nella presente sede, che T.M. aveva solo provveduto alla saltuaria manutenzione dei fondi con il consenso di L. e B.G.. La Corte di Appello di Venezia ha rinvenuto la prova di tale circostanza nella deposizione di T.S., il quale aveva dichiarato di avere saputo dal medesimo T.M. che era sorta una questione tra le parti, in quanto il ricorrente aveva aperto una nuova finestra a distanza non regolamentare dal confine, e che, in occasione del sopralluogo effettuato nel 2000 “l’odierno appellante ebbe a mostrargli quali erano i fondi dei Bernardi e gli riferì che aveva iniziato a pagare un affitto al loro padre ma poi, siccome i terreni rendevano sempre meno, aveva smesso di pagare limitandosi a tenerli puliti” con buona armonia di entrambi perchè questi andava bene anche a loro””.

Se ne ricava che lo stesso T.M. aveva confermato come alla base del suo godimento della res vi fosse il consenso di G. e B.L., e che il riconoscimento del diritto di proprietà di questi ultimi escludeva ogni possibilità di usucapione.

Il giudice di secondo grado ha pure precisato che i fondi di cui era chiesta l’usucapione non erano adibiti a colture stagionali, ma consistevano in prato e bosco, con la conseguenza che l’attività del ricorrente si “era limitata allo sfalcio dell’erba ed al taglio della legna, tranne per la piccola porzione vicino alla casa ove c’era una tettoia per la legna e le arnie”.

La Corte territoriale ha ritenuto, perciò, che la cura non intensiva richiesta dai luoghi confermasse la deposizione di T.S. e che, quindi, dovesse escludersi fin dall’inizio un possesso ad usucapionem del ricorrente, il quale aveva potuto avvalersi del terreno semplicemente in virtù della tolleranza dei resistenti.

La Corte di Appello di Venezia ha, altresì, tenuto conto: a) delle deposizioni dei testi escussi in corso di causa, ma ha interpretato le loro dichiarazioni nel senso che confermavano quanto detto da T.S., vale a dire che T.M. “usava i terreni o parte degli stessi per tenervi le arnie…per mera tolleranza dei proprietari i quali, in cambio dell’uso, ottenevano la pulizia del terreno, che in parte era boschivo”. b) che l’occupazione del terreno era di certo iniziata come un affitto agrario e, quindi, quale detenzione, per stessa ammissione del ricorrente, con la conseguenza che su quest’ultimo gravava l’onere di provare di avere posto in essere un atto di interversione del possesso, dimostrazione, non fornita, non essendo sufficiente che T.M. avesse cessato, ad un certo punto, di pagare il canone pattuito, rappresentando tale condotta, per consolidata giurisprudenza (Cass., Sez. 2, sentenza n. 2392 del 29 gennaio 2009, Rv. 606397), una “mera inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita”.

2. Con il terzo motivo il ricorrente censura l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, poichè la corte territoriale non aveva fornito chiarimenti in ordine alla confessione stragiudiziale fatta dalla parte ad un terzo, alla luce del valore di detta confessione e del suo palese contrasto con le deposizioni dei testi escussi.

2.1.= Anche questo motivo è infondato.

Infatti, la Corte territoriale ha, con un giudizio di merito, che non può essere sindacato nella presente sede, perchè motivato in maniera completa e logica, escluso ogni contrasto fra le dichiarazioni di T.S. e gli altri testi, i quali avevano, nella sostanza, confermato che il ricorrente aveva eseguito delle attività sul fondo non compatibili con un possesso ad usucapionem, stante la loro consistenza e sporadicità e, soprattutto, il loro inizio in esecuzione di un rapporto di affitto agrario e la loro prosecuzione in virtù di autorizzazione dei proprietari.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 condannato al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 Aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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