Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15457 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 526-2019 proposto da:

B.A., B.C., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Asiago, 2, presso lo studio dell’avvocato Pietro Catone,

rappresentati e difesi dall’avvocato Danilo Pastore;

– ricorrenti –

contro

N.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 995/2018 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 23/05/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– si tratta di ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Torino che ha rigettato sia l’appello principale proposto da B.C. e B.A. che quello incidentale del geom. N. con compensazione delle spese di lite;

– gli appellanti principali avevano impugnato la sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dal geometra N., rideterminando, previa compensazione con un controcredito, il dovuto in un importo inferiore a quello ingiunto;

– lamentavano gli opponenti il mancato accoglimento della loro domanda di restituzione di quanto versato in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;

– la corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo per un verso che la richiesta di restituzione attenesse al profilo meramente esecutivo e, per l’altro che mancavano negli atti gli elementi necessari per la corretta quantificazione della minor somma dovuta;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da B.A. e B.C. con ricorso affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato N.F.; considerato che:

– il primo motivo con cui si censura – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. nonchè dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale illegittimamente respinto la domanda di restituzione delle somme corrisposte in adempimento del decreto provvisoriamente esecutivo, è fondato;

– la statuizione si pone in contrasto con quanto più volte affermato da questa Corte regolatrice in subiecta materia (cfr. Cass. 10124/2009; 814/2015; 6457/2015), che ha chiaramente specificato come la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisca domanda nuova e che incorre nell’omessa pronuncia il giudice che non provveda su essa (cfr. Cass. 2662/2013; 8639/2016);

– il principio si estende, mutatis mutandis, attesa la identità di ratio, anche all’ipotesi di pagamento di somme in esecuzione di un decreto ingiuntivo poi riformato: Cass. 9475/2004;

– pertanto non può fondatamente sostenersi come invece sostenuto dalla corte territoriale, il carattere meramente esecutivo della questione, altrove regolabile; del tutto apodittica e immotivata risulta poi l’affermazione secondo cui in atti sarebbero mancati gli elementi necessari ai fini della esatta quantificazione del credito restitutorio degli odierni ricorrenti;

– il motivo va pertanto accolto;

– il secondo motivo con cui si censura -in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. del D.M. n. 55 del 2014 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per avere compensato le spese di lite nella misura del 30% condannandoli al pagamento per la differenza, è assorbito nella decisione di accoglimento del primo motivo dovendo la Corte d’appello rivalutare all’esito del riesame sul merito anche le spese di lite;

– in definitiva, a seguito dell’accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in altra composizione, perchè riesami l’appello alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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