Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15457 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 03/06/2021), n.15457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5554-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3145/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro F.R., impugnando la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe che aveva rigettato l’appello contro la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato il preavviso di fermo amministrativo di un’autovettura del contribuente in ragione della irregolare notificazione degli atti presupposti. Secondo la CTR la sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente e risultava corretta in diritto, essendo risultata la notifica degli atti presupposti come effettuata presso il domicilio fiscale piuttosto che nella residenza effettiva del contribuente.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata. La CTR era incorsa negli stessi errori del giudice di primo grado, confondendo gli accertamenti notificati con le cartelle e non aveva spiegato le ragioni che avevano condotto la stessa a ritenere invalida la notifica degli accertamenti effettuata presso il domicilio fiscale.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c). La CTR avrebbe dovuto considerare la piena ritualità delle notifiche degli avvisi di accertamento presso il domicilio fiscale indicato dal contribuente, non avendo l’ufficio alcun onere di verificarne la coincidenza con quello della residenza.

Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 14. La CTR avrebbe errato nel ritenere invalida la notifica degli atti a mezzo posta. Il primo motivo di ricorso è infondato, rispondendo la motivazione della sentenza impugnata al c.d. minimo costituzionale al quale va commisurata la validità della motivazione della sentenza del giudice di merito, alla stregua dei principi fissati dalle Sezioni unite di questa Corte – cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 -.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Ed invero, questa Corte ha già chiarito che in tema di accertamento delle imposte dei redditi, in caso di originarla difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi (nella specie, ex art. 140 c.p.c.) presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l’esattezza del domicilio eletto – Cass. n. 25680/2016, Cass. n. 15258/2015, Cass. n. 20939/2019 -.

A tali principi non si è in alcun modo uniformato il giudice di appello che ha ritenuto necessaria la notifica degli atti prodromici presso il luogo di residenza effettiva, tralasciando di verificare la notifica degli atti stessi presso il domicilio fiscale del contribuente.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, non rivolgendosi verso alcuna statuizione del giudice di appello.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed inammissibile il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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