Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15456 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12047-2006 proposto da:

COMUNE DI CALVIGNASCO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 16 presso lo studio

dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

ACR LOGISTICS SRL già HAYS SODIBELCO SPA e a sua volta già

BELCONGELO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MICHELANGELO 9 presso lo

studio dell’avvocato BIAMONTI PIER LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PALMISANO GABRIELLA, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

e contro

ESATRI ESAZIONE TRIBUTI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 158/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 05/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIGLIO ANTONELLA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato LEONARDI FRANCESCO per delega

Avvocato BIAMONTI LUIGI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Milano la società Hays Sodibelco Spa proponeva opposizione avverso l’avviso di pagamento fatto notificare dalla concessionaria per la riscossione società Esatri – Esazione Tributi Spa per conto del Comune di Calvignasco per la tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed accessori, per l’anno 2000. Essa esponeva che si trattava di aree adibite alla lavorazione industriale, per la quale essi erano di carattere speciale, per il cui smaltimento la stessa contribuente provvedeva in regime di convenzione, tanto da non potere essere considerati al fine della tassabilità; con la conseguenza che l’atto esecutivo impugnato andava annullato per carenza del presupposto.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente impositore eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, atteso che i rifiuti derivanti dalla lavorazione industriale erano stati equiparati a quelli urbani per l’anno in contestazione, giusta il quadro normativo di riferimento, allora vigente; pertanto chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

La concessionaria terza chiamata Esatri – Esazione Tributi non si costituiva.

Quella commissione rigettava l’impugnazione.

Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello, cui l’ente impositore resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, in riforma di quella impugnata, annullava l’avviso di pagamento con sentenza n. 159 del 2005, osservando che la società incisa ben poteva provvedere direttamente allo smaltimento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi mediante appalto a terzi, benchè assimilati, sopportandone il costo, non configurandosi una privativa comunale, e ciò secondo la nuova disciplina introdotta col D.Lgs. n. 22 del 1997, cd. Decreto Ronchi.

Contro tale decisione il Comune di Calvignasco ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, ed ha depositato memoria.

La società Acr Logistics Italy srl., nuova ragione sociale della Hays Sodibelco, ha resistito con controricorso.

La Esatri – Esazione Tributi non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 58 e segg. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 1 e 5 nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che anche col Decreto cd. Ronchi l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani da parte del Comune era perfettamente regolare nel periodo transitorio previsto in esso, e quindi anche per l’anno di riferimento 2001, posto che quell’ente aveva aderito al Consorzio dei Navigli, ed aveva iniziato ad applicare il nuovo sistema tariffario solo a partire dal 2002, come peraltro enunciato nei vari scritti difensivi.

La censura va condivisa.

Infatti, anche se per effetto della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3, che ha abrogato la L. 26 febbraio 1994, n. 146, art. 39 è venuta meno l’assimilazione “ope legis” ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana – secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, rendendosi pienamente operante il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche – tuttavia l’intassabilìtà delle superfici ove questi ultimi si producono, con obbligo per gli operatori economici di avviarli allo smaltimento o al recupero a proprie spese, si verifica soltanto nel caso in cui il Comune non si sia avvalso del predetto potere, sulla base delle disposizioni tecniche e regolamentari contenute nella citata delibera, ed in attesa di nuove disposizioni in tal senso. Pertanto sino a quando il Comune di Calvignasco si trovava in una posizione per così dire di regime transitorio in attesa di adottare il nuovo sistema tariffario, il relativo regolamento di assimilazione ben costituiva titolo valido per esigere la Tarsu in questione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 21469 del 12/10/2007, n. 18030 del 2006).

Peraltro la deliberazione comunale di assimilazione costituiva, nel periodo transitorio, titolo per la riscossione della tassa nei confronti della Hays Sodibelco, che produceva tali rifiuti, a prescindere dal fatto che la contribuente ne avesse; affidato lo smaltimento a terzi. Nè tale disciplina può ritenersi in contrasto con le citate direttive comunitarie, in considerazione del limite temporale assegnato dalla legge al detto potere di assimilazione dell’ente locale, la cui legittimità risultava condizionata alla durata del regime transitorio, non irragionevolmente stabilito dal legislatore – nell’esercizio della sua discrezionalità – al fine di graduare l’attuazione della disciplina definitiva mediante la previsione di modi e tempi di adattamento (V. pure Cass. Sentenze n. 13818 del 2005 5257 del 2004).

Su tale punto perciò la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia relativamente al D.Lgs. n. 22 del 1997, giacchè il giudice di appello, pur dando atto che l’ente impositore aveva adottato il nuovo sistema tariffario dal 2003, tuttavia non ha indicato le ragioni, per cui la disciplina di assimilazione non debba più operare nel periodo transitorio precedente in questione.

La censura rimane assorbita dalla decisione sul motivo testè esaminato.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14 oltre che omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, poichè il giudice di appello non ha considerato che semmai soltanto una riduzione della tariffa andava applicata, e non invece l’esenzione totale, dal momento che questa non era prevista, nè era stata richiesta dall’appellante medesima.

La doglianza rimane anch’essa assorbita.

4) Col quarto motivo il ricorrente deduce insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la CTR non ha indicato le ragioni, in virtù delle quali ha ritenuto di non condividere l’argomentazione dell’appellato, secondo cui l’attestazione della società Sari Group circa il recupero dei rifiuti, la quale si occupava dello smaltimento dei medesimi, era inattendibile, sia perchè contraria al contratto di appalto, alle fatture e alle bolle, sia perchè rilasciata solo ai fini del giudizio, peraltro già instaurato, e quindi chiaramente rilasciata per corroborare la posizione difensiva della committente Hays Sodibelco.

Anche tale motivo è assorbito per le considerazioni prima esposte, dal momento che la tassa era dovuta comunque, anche se di fatto lo smaltimento o il recupero fossero stati espletati da terzi per conto dell’incisa.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame, che si uniformerà al suindicato principio di diritto.

Quanto alle spese di questo giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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