Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15456 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 537-2012 proposto da:

B.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MANOPPELLO, c.f. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO TANA 59, presso

lo studio dell’avvocato MATTIOLI ALESSANDRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO DI BALDASSARRE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 982/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato ALESSANDRA MATTIOLI, con delega dell’Avvocato

VINCENZO DI BALDASSARRE difensore del controricorrente, che si è

riportata agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.P. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara che aveva rigettata perchè non provata la domanda di accertamento di un insussistente effetto reale e traslativo desumibile dall’osservazione n. 49 al PGR del Comune di Manoppello non depositata dall’attore. Evidenziava che il documento posto a sostegno della propria domanda era indicato nell’indice dei documenti sottoscritto dal difensore e vidimato dalla cancelleria, ma era andato smarrito. Provvedeva, dunque a depositare il documento indicato nell’indice nonchè la seguente documentazione: documentazione osservazione del PRG n. 47 con allegati, atto di compravendita immobiliare del 16 luglio 1980 relazione di consulenza tecnica dell’1 gennaio 2005 sottoscritta dall’Ing. D.G.L.. Chiedeva che la Corte, accertato che la presentazione ed il contenuto di un’osservazione al PRG, in particolare l’osservazione n. 49 al PRG del Comune di Manoppello non aveva effetti reali ed era pertanto inidonea al trasferimento di quota parte delle particelle individuate con i nn. 351 e 352 foglio 2 e dichiarasse che non rispondevano al vero le dichiarazioni rese dall’arch. D’. all’Ufficio del Pubblico Ministero in ordine alla presunta cessione delle particelle di cui si è detto. Chiedeva, altresì, che il Comune di Manoppello venisse condannato al risarcimento dei danni cagionati quantificati nella somma di Euro 80.000,00, conseguente all’erronea sistemazione urbanistica dell’area ed in Euiro 40.000,00 per la perdita di valore di mercato degli immobile gravati da vincolo di parcheggio.

Si costituiva il Comune di Manoppello dichiarando di non aver mai rivendicato la proprietà delle particelle 352 e 354 di cui B. assumeva di essere proprietario. Eccepiva l’inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in fase di appello, eccepiva, altresì la carenza di giurisdizione del giudice adito.

La Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza n. 982 del 2010, rigettava l’appello, confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado. Secondo la Corte distrettuale l’appello andava rigettato perchè: a) non era consentito produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, salvo che la parte provi di essere stata nell’impossibilità incolpevole di produrli tempestivamente, ovvero il giudice li reputi indispensabili. Epperò, nel caso in esame, l’appellante nulla aveva specificato in merito alle ragioni di tale tardiva produzione. b) dalla lettura del documento prodotto non era possibile evincere nè la prova dei diritti vantati dall’appellante sulle particelle n. 351 e 355, nè la volontà dell’Ente convenuto a rivendicare un qualche diritto sulle stesse.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B.P. con ricorso affidato a due motivi. Il Comune di Manoppello ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= B.P. denuncia:

a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. conferente l’inutilizzabilità del documento prodotto. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, nel dichiarare la non utilizzabilità della nuova produzione documentale, non avrebbe considerato che la produzione documentale effettuata in appello era indispensabile ai fini della decisione della causa. La Corte non avrebbe ritenuta provata la proprietà delle particelle oggetto del giudizio (fatto decisivo per l’accertamento della domanda), nel mentre, ove avesse esaminato, ammettendo la produzione documentale di cui si dice, i documenti agli atti vi erano e, tra gli altri documenti, vi era la visura catastale in data 18 giugno 1993 della partita 7990 Comune di Manoppello, in cui si leggeva: “partita 7990 intestazione titolo B.P., nato a Manoppello il 13.11.1952, proprietario delle particelle n. 16, 110, 351, 353, 355, l’atto di compravendita rep. n. 98316 del 16 luglio 1980 per Notar Coletti con cui B. acquistava la detta particella n. 535.

Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe motivata in modo inadeguato e insufficiente in relazione ad un fatto decisivo della controversia perchè, comunque, la Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione, nè valutato la decisività di detti documenti per la decisione.

b) Con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., conferente l’inutilizzabilità del documento prodotto. Omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel non aver ammesso, perchè prodotta tardivamente, la relazione dell’ing. D.G. in quanto la stessa dimostrava e provava il danno derivante dal comportamento dell’Ente e segnatamente il danno derivante al terreno del B. per la limitazione della capacità edificatoria del terreno, e la diminuzione di valore sul mercato dei beni stessi, sull’erroneo presupposto di avere ritenuto cedute le particelle 351 e 355, secondo la proposta di osservazione al Piano Regolatore. Il mancato esame di tale documento ha comportato l’omesso esame della domanda introdotta in causa e, quindi uno dei fatti costitutivi della domanda di appello.

1.1.= Entrambi i motivi, che per la loro evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8203/2005, il giudice di appello, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, altresì (e solo) quelle prove che ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite – “indispensabili”, perchè suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come “rilevanti” (cfr. art. 184, comma 1; art. 420, comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia; prove che, proprio perchè “indispensabili”, sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo, talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado. Ed, invero, l’ammissione in appello, almeno dei mezzi di prova indispensabili, senza che la parte debba dimostrare anche l’impossibilità ad essa non imputabile di una loro anteriore produzione, deve ritenersi consentita proprio perchè si è in presenza di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l’ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado (cfr Sez. Un. n. 8203/05, in motivazione). Può ritenersi pertanto principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 Applicabile al caso in esame ratione temporis), nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia.

Ora, nel caso specifico, la Corte distrettuale, nell’escludere l’ammissibilità del documento prodotto in sede di appello ha rilevato che, dalla lettura di tale documento, non era possibile evincere, nè la prova dei diritti vantati dall’appellante sulle particelle 351 e 355 Fl n. 2, nè la volontà dell’Ente convenuto di rivendicare un qualche diritto sulle stesse, considerato che l’Arch. D’., per altro, privo dei necessari poteri rappresentativi, si limitava a riferire di una mera proposta del B., ritenuta giuridicamente valida, da perfezionarsi a spese del Comune, nel momento in cui l’Ente riteneva opportuno la legalizzazione del passaggio.

E’ di tutta evidenza, dunque, che la Corte distrettuale con motivazione ampia ed esaustiva, nel rispetto della normativa di cui all’art. 345 c.p.c. ha escluso che il documento di cui si dice avesse i requisiti di indispensabilità, cioè l’attitudine a dissipare uno stato di incertezza sui fatti controversi.

1.2.= Ogni altra censura, a ben vedere, è priva dei requisiti di specificità dato che il ricorrente omette di riportare il contenuto dei documenti su cui basa la propria linea difensiva e la sua stessa richiesta di risarcimento del danno per una minore edificabilità del proprio terreno e per perdita di valore di mercato dei beni che formerebbero oggetto dell’osservazione al PRG n. 49, e di indicare il momento in cui gli stessi hanno trovato legittimo ingresso nel processo, non consentendo, quindi, a questa Corte di avere piena cognizione delle doglianze formulate e dei riflessi sulla decisione assunta dalla Corte distrettuale.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannato al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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