Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15456 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 205-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo

Orbirelli, 31, presso lo studio dell’avvocato Maria Elena Ribaldone,

rappresentato e difeso dall’avvocato Pierfranco Sado;

– ricorrente –

contro

M.G.C., B.G.V., elettivamente

domiciliati in Roma, Via E. Morosini, 16, presso lo studio

dell’avvocato Guido Guerra, rappresentati e difesi dall’avvocato

Celere Michele Spaziante;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino, pronunciata il

23/10/2018 e pubblicata il 24/10/2018 ed avverso la sentenza del

Tribunale di Ivrea n. 349/2018 depositata il 9/4/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– è ricorso sia avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea sia avverso l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. della Corte d’appello di Torino emesse nell’ambito di un contenzioso promosso da B.G.V. e M.G.C. nei confronti di C.G. e riguardante l’accertamento della sopravvenuta cessazione dell’interclusione di un fondo appartenente al convenuto con conseguente venir meno della servitù coattiva a suo tempo costituita;

– la domanda è stata accolta dal Tribunale di Ivrea sull’assunto che laddove sussistono i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, la servitù costituita dalle parti, anche se con atto negoziale (come nel caso di specie con un atto del 27 febbraio 1946), si presume avere natura coattiva;

– la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto dal C., non avendo ragionevoli probabilità di essere accolto in relazione alle doglianze espresse con il gravame;

– la cassazione dei provvedimenti impugnati è chiesta dal C. con ricorso affidato a due motivi illustrati anche da memoria, cui resistono con tempestivo controricorso M.G.C. e B.G.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’ordinanza;

– è noto che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 ed all’art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. Sez. Un. 1914/2016);

– nel caso di specie nessuna censura di carattere processuale è mossa avverso l’ordinanza impugnata e dunque il ricorso nei suoi confronti non è ammissibile;

– con riguardo al ricorso avverso la sentenza di prime cure ed ai due motivi di censura, deve osservarsi quanto segue;

-il primo motivo, con cui si censura – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione nell’interpretazione dell’art. 1055 c.c. e – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – quella dell’art. 2697 c.c. è infondato;

– invero la doglianza, pur formalmente incentrata sulla violazione di legge, attinge, in sostanza, l’accertamento di fatto della sentenza in ordine all’interpretazione della scrittura transattiva del 1946 prodotta dallo stesso C. e riguardante l’accordo con cui il padre dell’odierno ricorrente ed il sig. G.F., dante causa degli odierni controricorrenti stabilivano le modalità di utilizzo del passaggio;

– non è neppure configurabile la violazione dell’art. 2697 c.c. perchè – pacifico essendo nel 1946 che il fondo era intercluso – gravava sul C., che allegava il fatto modificativo, l’onere di provare che le parti avevano convenuto la costituzione di una servitù volontaria (cfr. Cass. 24966/2019; id.2922/2014) e tale prova non emerge dalla scrittura del 1946, secondo l’interpretazione offertane dalla corte territoriale e non specificamente censurata;

-il secondo motivo con cui si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere applicato, ai fini della decisione sulle spese di lite, il principio la soccombenza anzichè la compensazione per reciproca soccombenza in ragione dell’esito sfavorevole della domanda risarcitoria proposta dagli originari attori, è inammissibile, non essendo censurabile in cassazione il mancato esercizio del potere di compensazione (cfr. Cass. Sez. Un. 14989/2005; Cass. 1329/2019);

– va pure rilevata l’inammissibilità della censura svolta dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., laddove lamenta l’erronea scelta dello scaglione individuato per la liquidazione delle spese indicato di valore indeterminabile anzichè quello della rendita catastale;

– tale censura, infatti, non risulta dedotta nel ricorso e non può essere formulata per la prima volta nelle memorie ex art. 380 bis c.p.c., che hanno una funzione meramente illustrative, di quanto già esplicitato nel ricorso, a seguito della comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza con l’allegata ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 e non possono, quindi, contenere motivi nuovi nè specificare quelli accennati nell’impugnazione in maniera vaga ed indeterminata;

– il ricorso va, pertanto, respinto;

– in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre al 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile -2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA