Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15456 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24020/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.C., F.G.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GRAZIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICO VIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1111/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI VENEZIA, depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c., prodotta dalla ricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa al recupero delle maggiori imposte (Iva e Registro) dovute a seguito della revoca dell’agevolazione “prima casa” sull’acquisto di immobile ritenuto di lusso, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 (in quanto di superficie complessiva superiore a mq. 240,00) la C.T.R. ha annullato gli avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni, applicando il nuovo regime dettato dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33;

2. l’amministrazione ricorrente deduce la violazione dell’art. 1 della tariffa, parte 1, allegato A, D.P.R. n. 131 del 1986, nonchè del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33 e dell’art. 11 preleggi, trattandosi di acquisto effettuato in data 21.10.2010, cui non poteva perciò applicarsi retroattivamente del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, che solo a far tempo dal 13.12.2014 ha adottato il nuovo criterio della categoria catastale per individuare gli immobili “di lusso” esclusi dall’agevolazione cd. “prima casa” (cat. A/1, A/8 e A/9);

3. all’esito della camera di Consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il motivo è fondato, nei termini che si vanno a precisare;

5. questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, in vigore dal 13.12.2014, pur riferendosi all’allineamento della disciplina agevolata sulla prima casa in materia di IVA a quella dell’imposta di registro, non può trovare applicazione quanto alla debenza del tributo con riferimento ad atti negoziali anteriori alla data di entrata in rigore della disposizione anzidetta, avendo l’innovazione legislativa efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2014” (Cass. n. 13235/16, 13314/16; cfr. Cass. n. 12471/15, con riguardo al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, come modificato dal D.L. n. 104 del 2013, convertito dalla L. n. 128 del 2013, che “intervenendo sull’art. 1, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha effettivamente modificato l’art. 1, introducendo una diversa definizione dei requisiti oggettivi delle case di abitazione, per il cui acquisto a titolo oneroso è possibile usufruire – in presenza delle condizioni di cui alla nota 2-bis – di un’aliquota ridotta dell’imposta di registro, ancorandola solo alla categoria catastale”);

6. è stato però anche precisato che la suddetta disposizione, “che ha in definitiva agganciato l’esistenza del tributo a fatti diversi da quelli originariamente previsti in forza della normativa precedentemente in vigore”, può ben “spiegare effetti ai fini sanzionatori, posto che, proprio in ragione della disposizione sopravvenuta la condotta che prima integrava una violazione fiscale non integra più il presupposto per l’irrogazione della sanzione. Ne consegue che, in forza del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, deve ritenersi estensibile in questa sede, posto che l’oggetto del contendere in questa fase era appunto rappresentato dall’esistenza della violazione, il principio del favor rei” (Cass. n. 13235/16; cfr. Cass. n. 4616/16; conf. Cass. 2889/17);

7. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice d’appello per nuovo esame, alla luce dei richiamati principi, ed eventualmente anche delle questioni non esaminate e riproposte a pag. 12 e ss. del controricorso, oltre che per la statuizione sulle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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