Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15456 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 03/06/2021), n.15456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5549-2019 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 40,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO RONGA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE BARBUTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1952/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate Riscossione contro L.P., ritenendo legittima l’iscrizione ipotecaria eseguita per il mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento. Riteneva in particolare la CTR che nel caso di mancato pagamento di cartelle era possibile iscrivere ipoteca senza la necessità di alcun atto prodromico, essendo sufficiente la notificazione delle cartelle, pienamente documentata da Equitalia.

L.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha fatto la costituzione della parte intimata. La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77. La CTR avrebbe omesso di considerare che ai fini della validità dell’emissione dell’iscrizione ipotecaria è necessario l’invio di una comunicazione preventiva relativa alla volontà di iscrivere ipoteca.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

Il primo motivo è fondato.

Giova evidenziare che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia – cfr. Cass. n. 23875/2015 -.

Orbene, la circostanza che la ricorrente non abbia contestato l’affermazione relativa ai rapporti fra atto di esecuzione e iscrizione di ipoteca come esposti dalla CTR non incide sulla ritualità della censura che ha comunque attinto la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che per l’emissione dell’iscrizione ipotecaria non fosse necessario alcun atto prodromico, in tal modo disattendendo i principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite – cfr. Cass. S.U. n. 19667/2014 -.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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