Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15455 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35596-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Paganica

13, presso lo studio dell’avvocato Antonio Biasi, rappresentata e

difesa dall’avvocato Isabella Landolfo;

– ricorrente –

contro

M.M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Savorelli n. 54, presso lo studio dell’avvocato Alessandro

Romanello, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Romanello;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 629/2018 della Corte d’appello di Lecce,

depositata il 13/06/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– è ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Lecce di rigetto dell’impugnazione proposta dall’attrice C.L. avverso sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda volta all’accertamento del diritto al riscatto agrario promosso contro l’acquirente del fondo rustico in ragione del mancato versamento del prezzo nei termini disciplinati dalla L. n. 590 del 1965, art. 8;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di un unico motivo di ricorso, cui resiste l’originario convenuto M.M.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con atto del 6/2/2020, sottoscritto anche dal suo avvocato munito di procura speciale, la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare al ricorso e il controricorrente ed il suo procuratore, munito di procura speciale, hanno sottoscritto l’atto di rinuncia per adesione;

– pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione e in applicazione dell’art. 391 c.p.c., comma 4, nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, attesa l’intervenuta adesione alla rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione-2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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