Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15455 del 21/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.21/06/2017), n. 15455
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21311/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 916/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata il
09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di diniego di definizione agevolata L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 1011, mediante pagamento rateale;
2. il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. il ricorso è inammissibile, poichè dall’esame cartolare degli atti di causa esso risulta inviato per la notifica a mezzo posta in data 02/09/2015, ma privo dell’avviso di ricevimento, senza che l’amministrazione ricorrente abbia fornito la prova – nonostante l’apposita segnalazione contenuta nella proposta del relatore – dell’avvenuto perfezionamento della notifica (v. Cass. SU n. 627/08);
4. ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale, infatti, il ricorrente ha l’onere di produrre entro l’udienza di discussione – a pena di inammissibilità del ricorso – l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso medesimo, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (ex Cass. sez. 6-5, nn. 25525/16 e 25285/14);
5. la mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità della pronuncia sulle spese, le quali restano a carico del ricorrente che le ha anticipate;
6. peraltro, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. SU n. 9338/14; conf. Cass. sez. 6-4, n. 1778/16 e Cass. 6-5, n. 18893/16).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017