Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15455 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 03/06/2021), n.15455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4919-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6216/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro V.G., impugnando la sentenza della CTR della Campania che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRPEF e altri tributi per l’anno 2010, Secondo la CTR l’ufficio non aveva documentato l’esistenza di una valida delega alla sottoscrizione dell’accertamento impugnato, mancando nell’atto organizzativo n. 2/2014 l’indicazione delle motivazioni e del tempo del rilascio nonchè della scadenza e della qualifica del sottoscrittore dell’avviso impugnato.

La parte intimata, la delega in favore del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impugnato.

La parte intimata non si è costituita.

Con i tre motivi proposti il ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e ss., della L. n. 241 del 1990, art. 3 (primo motivo,) nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies e 21 opties, e dell’art. 97 Cost.(secondo motivo) ed il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata (terzo motivo). La CTR, secondo il ricorrente, non avrebbe fatto corretta applicazione dei canoni dell’ermeneutica contrattuale rispetto all’atto organizzativo riprodotto nel ricorso quanto ai contenuti, alla motivazione ed al tempo del rilascio della delega, inoltre erroneamente considerando la necessità dell’individuazione di termine di scadenza dell’atto di delega nel quale erano stati puntualmente e nominativamente individuati i soggetti delegati dal Direttore provinciale che avevano sottoscritto l’atto. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe in ogni caso affetta da nullità per motivazione apparente.

Il terzo motivo di ricorso, che merita un esame preliminare per ragioni di ordine logico, è infondato. La sentenza impugnata rispetta, infatti, il c.d. minimo costituzionale che le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato per escludere che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia inidonea ad assolvere la funzione normativamente fissata dalla motivazione. Il giudice di appello, infatti, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della ritenuta invalidità della delega, esponendole in modo compiuto.

Tanto esclude di potere dunque ritenere la fondatezza della censura.

Sono per converso fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso che meritano un esame congiunto.

Ed invero, la CTR non si è pienamente uniformata ai principi espressi da questa Corte, alla cui stregua “…in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicchè non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore” – v., ex plurimis, Cass. n. 12960/2017, Cass. n. 22803/2015 -.

Il giudice di appello, per converso, nell’interpretare l’atto contenente la delega – n. 2 del 2014 e del suo successivo aggiornamento- entrambi riportati ai fini dell’autosufficienza nel ricorso per cassazione -, ha tralasciato di considerare gli elementi specificamente ed analiticamente dedicati alle ragioni della delega ai funzionari indicati nominativamente, fra i quali quelli che ebbero a firmare l’atto di accertamento – B.E. e G.L. – alla efficacia ed alla durata della delega stessa (peraltro non richiesta a pena di nullità (Cass. n. 8814/2019) nonchè alle sottostanti motivazioni v. in particolare pag.21 del ricorso per cassazione –

Se dunque, è vero che la delega non può essere priva del nominativo del dirigente delegato la CTR, nel confermare la decisione di primo grado ha errato nell’escludere che l’ordine di servizio prodotto non contenesse gli elementi idonei a giustificare l’esistenza di una valida delega.

La CTR non si è dunque conformata alla giurisprudenza di questa Corte che, anche quando ha esaminato la questione dei contenuti dell’ordine di servizio contenente delega-Cass.n. 18758/2014-, ha evidenziato l’inidoneità dello stesso a giustificare la delega unicamente nei casi in cui lo stesso fosse incompleto quanto ai suoi dati essenziali relativi al contenuto della delega ed alla persona del delegato.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, disatteso il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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