Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15454 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25784-2011 proposto da:

M.O., (OMISSIS), M.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’Avvocato GIUSEPPE GALLO;

– ricorrenti –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI DE

FILIPPIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 805/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

D.V.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari D.D. e D.M. per sentir dichiarare la nullità, l’inefficacia e l’inesistenza della vendita fatta da D.D. in favore di D.M. con rogito per notaio Mazza da Terlizzi del 16 ottobre 1990.

L’attore allegava a sostegno della svolta domanda l’asserito fatto che il rogito era stato stipulato dopo la morte della persona ( D.R.), che aveva rilasciato la procura generale, in base alla quale era stata stipulata la vendita immobiliare.

In subordine si chiedeva l’annullamento della medesima vendita per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c..

Intervenivano volontariamente in giudizio i germani D.A. e M., anch’essi eredi del D.R., aderendo alla domanda attrice.

Radicatosi il contradditorio l’adito Tribunale rigettava la domanda.

A seguito del gravame interposto, come da atti dagli eredi dell’originario attore, nonchè M.O. e M.A. in qualità di eredi di D.A. (deceduta il (OMISSIS)), la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 805/2010, rigettava il proposto gravame.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte territoriale ricorrono M.O. e N. con atto affidato a tre ordini di motivi.

Resiste con controricorso D.M..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. con riferimento agli artt. 1722, 1396 e 2697 c.c., nonchè il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai fine del giudizio.

Nella sostanza parti ricorrenti riferiscono i lamentati vizi con riferimento al fatto dell’avvenuta morte del loro congiunto-mandante D.R. e della conoscenza dell’evento medesimo da parte degli originari convenuti al momento del citato atto notarile a mezzo del quale fu effettuata la vendita per cui è controversia.

Più specificamente, ancora, viene -nel ricorso- riproposta la linea argomentativa (già sostenuta con il primo motivo di gravame innanzi alla Corte territoriale) che sulla base di presunzioni, disattese dalla sentenza oggi impugnata con violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e senza adeguata motivazione, era ben possibile ritenere la cennata conoscenza del decesso del mandante.

Il motivo non può essere accolto.

Quanto al denunciato vizio di motivazione esso non risulta sussistente.

La Corte distrettuale, facendo buon governo delle norme in ipotesi applicabili, ha deciso motivando con argomentazioni congrue immuni da censure e vizi logici riscontrabili in questa sede.

In particolare deve oggi evidenziarsi che l’addotta mancanza di notizie del D.V.R., emigrato da tempo in America Latina, e lo stesso invocato “scambio epistolare” fra i congiunti del D.V.R. e la Autorità consolari del nostro Paese in Argentina non possono comunque costituire di per sè presunzione, indizio o prova del factum principis ovvero: la sicura conoscenza da parte del D.D. e del di lui figlio D.M. della presunta scomparsa del germano R..

Nè risulta essere stata, come doveva, fornita prova dell’aver notiziato il germano procuratore D.D. delle notizie pervenute dall’Argentina circa la scomparsa del fratello mandante D.R..

La mera conoscibilità in base a presunzioni non poteva -come correttamente rilevato anche dalla impugnata sentenza-comportare il dedotto uso improprio della procura a suo tempo rilasciata dal de cuius.

Nè risulta essere stata neppure fornita adeguata prova della eventuale conoscibilità, per il procuratore-venditore e per l’acquirente, della scomparsa del congiunto mandante.

Al riguardo non può che ribadirsi il principio per cui “le cause di estinzione della procura non sono opponibili al terzo che le abbia senza colpa ignorate e l’onere della prova sul punto grava sul rappresentante ovvero sui suoi eredi” (Cass civ., Sez. Seconda, sent. 18 febbraio 2008, n. 3959).

Il motivo qui in esame è, pertanto, infondato sotto il profilo sia del denunciato error in iudicando che dell’error in procedendo e deve essere rigettato.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 1934 c.c. per il conflitto evidente di interessi fra le parti, padre e figlio, del rogito di cui in narrativa.

Il motivo non è fondato.

Il paventato conflitto non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che il rogito intervenne,a suo tempo, fra il padre ed il figlio.

Per di più una vendita di tale genere, al fine di poter essere attinta dal vizio denunciato, presuppone la sussistenza e la prova di un vero e proprio conflitto di interessi tale conflitto non può essere configurato meramente in astratto, ma va adeguatamente comprovato (e ciò non risulta) come sussistente in concreto.

Per di più risulta, a contrario, allegata la circostanza appositamente e ben valutata dalla Corte territoriale- che non vi sia stata incongruità del prezzo pattuito, come evincentesi dall’unico atto acquisito in giudizio relativo alla vendita di un terreno di analoga consistenza e destinazione rispetto a quello dell’atto per cui è causa.

Il motivo va, perciò, respinto.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione dell’art. 92 c.p.c..

Con lo stesso motivo (proposto, come da ricorso, “in via graduata”) si intende -in sostanza- contestare la regolamentazione delle spese di lite operata dalla gravata sentenza in presenza di un addotto “parziale accoglimento” di quanto richiesto dalle parti appellanti nel secondo grado di giudizio.

L’assunto è del tutto infondato in quanto il dictum della Corte barese è di “rigetto” dell’appello e comunque ogni eventuale suo parziale accoglimento non vietava al Giudice di pone le spese e a carico della parte sostanzialmente e prevalentemente soccombente in quel giudizio.

4.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

5.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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