Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15454 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35109-2018 proposto da:

L.P., C.S.;

– ricorrente –

contro

Autofficina Team Rc Di R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1820/2017 del Tribunale di Modena, depositata

il 16/10/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– si tratta di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Modena, che, pronunciando quale giudice d’appello su sentenza del Giudice di pace, ha respinto il gravame proposto da L.P., così confermando la condanna di quest’ultimo, quale opponente, al pagamento dell’importo richiesto da R.L. – quale titolare della ditta Team RC Autofficina – per la riparazione del veicolo di sua proprietà, consegnato all’Autofficina insieme ad altri due veicoli da L.G.;

– in particolare e per quanto qui di interesse, il tribunale ha ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di pace che, in applicazione del principio di non contestazione, aveva valorizzato la circostanza che l’opponente, pur negando di avere conferito all’autofficina Team RC l’incarico della riparazione dei mezzi, non aveva negato che il terzo presentatore agisse nel suo interesse, con ciò potendosi presumere che il medesimo agisse quale mandatario con rappresentanza del proprietario ai fini della conclusione del contratto di riparazione del veicolo ed assunzione in capo al rappresentato dell’obbligazione di pagamento;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta da L.P. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Autofficina Team Rc

Di R.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

-l’unico motivo con cui si denuncia la violazione degli artt. 115,116,645 c.p.c., e art. 2697 c.c., è fondato;

– nell’ambito della ripartizione dell’onere probatorio sui fatti costitutivi e su quelli estintivi ed impeditivi della pretesa di pagamento delle riparazioni di un veicolo appartenente a persona diversa da quella che procede alla consegna del mezzo all’autofficina richiedendo l’intervento, questa Corte ha chiarito che, qualora sorga contestazione sull’esistenza del potere di rappresentanza del soggetto che abbia speso il nome altrui, l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza di tale potere compete al terzo contraente che pretenda di addossare al rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome (Cass. 20549/2018; Cass. 1660/1980; Cass. 3788/1978; Cass. 3961/1978);

– la giurisprudenza di legittimità ha cioè affermato che compete alla parte creditrice che chiede il pagamento della riparazione, dinanzi alle contestazioni della controparte, provare che il proprietario del veicolo abbia conferito al terzo presentatore la procura necessaria per commissionare a suo nome l’effettuazione delle riparazioni;

– orbene, la sentenza impugnata non appare conforme a tale principio di diritto perchè il giudice d’appello ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova della titolarità passiva del credito, la mera circostanza, ammessa, dell’interesse alla riparazione in capo al proprietario del veicolo L.P.;

– tuttavia il fatto di avere interesse alla riparazione non si identifica con il fatto di aver conferito un mandato con rappresentanza alla conclusione di un contratto d’opera avente ad oggetto l’effettuazione della riparazione; la mera titolarità dell’interesse, non è quindi, alla stregua della sopra richiamata ripartizione dell’onere probatorio, sufficiente ad integrare la prova del fatto costitutivo posta a carico del creditore;

– la ratio decidendi dell’impugnata sentenza si fonda, in definitiva, sulla affermazione che “quando un terzo porta alla riparazione un veicolo immatricolato e che, quindi, di regola, ha il libretto di circolazione, in mancanza di una contraria dichiarazione del terzo, il prestatore d’opera deve ritenere speso il nome di colui che dal libretto risulta essere il proprietario del bene, che il terzo agisca quale mandataria con rappresentanza e che, pertanto, il contratto si è concluso con il rappresentato” (pag. 2 della sentenza):

– tale affermazione è formulata nei termini di una regola generale ed astratta (“quando un terzo…”) che, tuttavia, non corrisponde ad alcuna massima di comune esperienza; donde la violazione dell’art. 115 c.p.c., in cui è incorso il tribunale di Modena (cfr. Cass. n. 6387/2018, dove si afferma che, in tema di prova per presunzioni, in relazione all’utilizzo di massime o regole d’esperienza, “anche in sede di giudizio di legittimità si deve verificare che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero ipotesi non fondate sull’id quod pierum accidit o regole generali prive di una sia pur minima plausibilità, invece che su vere e proprie massime di esperienza”).

– il motivo va, quindi, accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Modena, in persona di diverso magistrato, affinchè riesamini la causa alla luce del principio di diritto sopra enunciato e provveda altresì alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Modena, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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