Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15454 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 03/06/2021), n.15454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4878-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER) (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6837/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE della CAMPANIA, depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Avvocato S.A. propone ricorso per cassazione, in proprio, contro l’Agenzia delle entrate Riscossione spa, impugnando la sentenza resa dalla CTP di Napoli indicata in epigrafe che ha rigettato il ricorso per ottenere l’ottemperanza della decisione n. 7912/2017 resa dalla stessa Commissione che aveva accolto il ricorso proposto contro l’intimazione di pagamento emessa da Equitalia sud spa ed il pignoramento presso terzi dal quale era nel frattempo derivata l’assegnazione di una somma di denaro in favore del creditore da parte del Comune di Sorrento. La CTP ha ritenuto che la sentenza richiamata dal ricorrente non aveva provveduto sulle domande relative al pignoramento presso terzi.

L’Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita con controricorso.

Il ricorrente deduce, senza indicare alcun parametro normativo di riferimento, l’erroneità della decisione impugnata, a suo dire resa in violazione del principio di effettività, non avendo considerato che l’accoglimento del ricorso contro l’atto di intimazione di pagamento a valle, avrebbe determinato la caducazione degli effetti connessi all’annullamento.

Il motivo di ricorso è per un verso inammissibile non avendo indicato il parametro normativo di riferimento ed in modo chiaro il vizio nel quale sarebbe incorso il giudice di merito rigettando la richiesta di ottemperanza, tralasciando peraltro di considerare che in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire. Ne consegue che è inammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un rimborso d’imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso stesso – cfr. Cass. n. 28286/2013, Cass. n. 31601/2018, Cass. n. 10299/2019 -.

Orbene, nel caso di specie è evidente che l’attivazione del giudizio di ottemperanza intendeva superare il contenuto della sentenza resa dalla CTP di Isernia che il giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio delle sue prerogative – cfr. Cass. n. 14642/2019 -. cfr. Cass. n. 16735/2019, Cass. n. 19346 /2018, Cass. n. 15827/2016 – ha escluso potesse riguardare il diritto al rimborso delle somme corrisposte nell’ambito del pignoramento presso terzi. Tema d’indagine sollecitato a quel giudice ma non ritenuto meritevole di accoglimento dalla CTP con la sentenza qui esame che dunque va esente da critiche.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate Riscossione in Euro 3000.00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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