Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15453 del 21/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.21/06/2017),  n. 15453

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6583-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3441/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 04/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Sicilia del 4 agosto 2015 laddove accorda a R.E., fotomodella e attrice, l’annullamento della cartella notificata per l’IRAP non versata relativamente all’anno 2006. La contribuente non deposita controricorso.

Con i primi due mezzi la ricorrente esattamente censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2; art. 2697 c.c.) e marginalmente processuali (art. 112, 115 e 116 c.p.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo onere della parte contribuente dimostrare l’esistenza di requisiti per ottenere l’esonero dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale accertamento, rimesso al monopolio del giudice di merito, risulta del tutto omesso e sostituito da anapodittiche affermazioni che di fatto invertono l’onere probatorio che è, invece, a carico della parte contribuente (Cass. 25311/14).

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle autosufficienti difese della ricorrente emerge che nella specie il thema decidendum riguarda ingenti spese per oltre 46 mila Euro e in particolare le cd. “altre spese” di ammontare superiore a 38 mila Euro (Rigo RE 19). La giurisprudenza di legittimità, pronunziando su similari rapporti tra IRAP e attività artistiche o sportive, ha già chiarito che il giudice di merito non può, ad esempio, desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente un’attività artistica o sportiva si avvalga di un agente ovvero stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli e sponsorizzazioni, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei vari rapporti giuridici (Cass. 15471/15, 21016/12, 961/15). Però un’indagine in tal senso è del tutto mancata riguardo a R.E., nota fotomodella e attrice.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento delle censure per violazioni di norme di diritto sostanziali, assorbimento degli altri rilievi e cassazione in relazione della sentenza d’appello, il tutto con rinvio per nuovo e più compiuto esame e regolazione delle spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA