Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15453 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10210/2009 proposto da:

L.F. (OMISSIS), L.L.

(OMISSIS), C.M.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, C.NE CLODIA 2 9, presso lo studio

dell’avvocato RINALDI FERRI Luigi, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO MALLUCCI giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.S.L. N. (OMISSIS) CHIAVARESE (OMISSIS), in persona del

Direttore

Generale Dott. C.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE

Caterina, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO FIORE giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

SEZIONE PERIMA CIVILE, emessa il 27/09/2006, depositata il 22/04/2008

R.G.N. 630/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato RINALDI FERRI LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’atto introduttivo del procedimento davanti al Tribunale di Chiavari, gli attori litisconsorti L.F., L.L., C.M.R., nella rispettiva qualità di figlio, figlia e coniuge superstite di L.A. deceduto il (OMISSIS), chiedevano condannarsi la Usl n. (OMISSIS), come tale allora costituita, al risarcimento del danno morale da ciascuno di essi subito per la morte del loro congiunto, assumendo: che L.A., avendo riportato ferite multiple in occasione di una caduta accidentale, era stato ricoverato urgentemente presso il pronto soccorso dell’ospedale di (OMISSIS) e quivi sottoposto ad intervento operatorio e poi trasferito nella divisione di ortopedia dell’ospedale di (OMISSIS); che presso l’ospedale di (OMISSIS) il L. era stato sottoposto a undici trasfusioni di sangue, a causa delle quali aveva contratto infezione da epatite C, da cui erano derivate epatite cronica, cirrosi epatica Hcv e anemioa-emolitica che lo avevano condotto a morte.

Si costituiva in giudizio la allora Usl n. (OMISSIS), la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto degli attori, l’assenza di rapporto causale tra i trattamenti subiti dal L. e la sua morte, l’essenza di estremi di colpa nella condotta del personale sanitario; e chiedeva e otteneva autorizzazione alla chiamata in giudizio della Regione Liguria.

La Regione Liguria, costituendosi a sua volta in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l’estinzione di diritto degli attori per intervenuta prescrizione.

Previo esperimento di consulenza tecnica medico legale, il Tribunale di Chiavari in composizione monocratica, con la sentenza 11 maggio 2001 n. 94, respingeva la domanda e condannava gli attori al rimborso delle spese processuali.

Avverso la suddetta sentenza L.F., L.L., C.M.R. proponevano appello, nei confronti della sola Asl n. (OMISSIS) Chiavarese con atto notificato in data 8 maggio 2002.

La Asl n. (OMISSIS) Chiavarese si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Genova, con la decisione in esame, depositata in data 22.4.2008, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado; affermavano in particolare i giudici di secondo grado che “la difesa degli appellanti sembra non rendersi conto del fatto che non si tratta di ritenere riconducibile la responsabilità del personale sanitario a omissione di precauzioni doverose piuttosto che a inosservanza di norme di legge, bensì di prendere atto che nessuna precauzione (almeno nei limiti di quanto rilevante in ordine all’evento dannoso di cui si discute) era adottabile nel contesto scientifico ed operativo in cui la fattispecie si collocava, onde di nessuna cautela in concreto può essere ad alcuno addebitata l’omissione. E sterile risulta la generica menzione, da parte degli appellanti, del lungo e faticoso (ben noto) progredire delle preoccupazioni e delle ricerche e delle raccomandazioni di quel periodo, dappoichè non è concepibile, nè in sede penale nè in sede civile, l’affermazione di una responsabilità omissiva che non sia fondata sulla individuazione specifica delle contrapposte forme di condotta la cui attuazione in concreto avrebbe esplicato rilevanza causale di segno negativo rispetto all’evento lesivo verificatosi.

Resta quindi priva di significato concreto l’affermazione dell’obbligo l’ente ospedaliero di tutelare il fondamentale diritto dell’individuo alla propria salute ponendo in essere tutte le cautele e le misure precauzionali conosciute dalla scienza”.

Ricorrono per cassazione L.F., L.L. e C. M.R. con tre motivi; resiste con controricorso la Asl n. (OMISSIS) Chiavarese. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., e relativo difetto di motivazione in relazione alla valutazione della consulenza tecnica di ufficio in ordine alla esclusione della responsabilità in questione “secondo un criterio di normalità”.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1225, 2043 e 2056 c.c., in ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito aquilano.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., laddove “la Corte d’Appello di Genova ha disatteso le richieste in via istruttoria degli appellanti volte a dimostrare che l’ente ospedaliero rifiutò ai congiunti del L. di donare il proprio sangue, risultato ematologicamente compatibile con quello di quest’ultimo. Infatti, tale domanda avrebbe, secondo la Corte d’Appello, inciso sulla dimensione oggettiva della causa pretendi e come tale non introducibile per la prima volta nel giudizio di impugnazione e, correlativamente, sarebbero inammissibili le richieste di attività istruttoria all’uomo formulante, in assenza di estremi di impossibilità per i deducenti, dipendente da causa ad essi non imputabile, di svolgere l’attività di impulso istruttorio nel rispetto delle preclusioni di legge”.

Fondato è il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Censurabile è infatti la decisione impugnata laddove fonda la propria ratio decidendi sulla circostanza che “all’epoca dei fatti, non solo non erano previsti controlli obbligatori sugli emoderivati, al fine di prevenire il contagio da epatite HCV (introdotti solo con decreto del Ministero della Sanità in data 21.7.90) ma non era ancora avvenuta nemmeno la individuazione dal punto di vista sierologico del virus responsabile dell’epatite C…….il recepimento da parte del giudicante della opinione del consulente tecnico appare legittimo ed esauriente in ordine al radicale profilo della materia del contendere che è costituito dalla verifica della sussistenza o meno di estremi di devianza, da parte del personale sanitario operante, dei criteri di diligenza, prudenza e perizia, di cui fosse esigibile l’osservanza”.

Infatti, preso atto che le trasfusioni per cui è causa sono state effettuate nel 1986 (dato processualmente non contestato) e che il termine prescrizionale per l’azione risarcitoria in questione deve farsi decorrere dalla data di conoscenza della malattia, occorre ribadire quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (tra le altre, 576/2008) secondo cui la responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV, contratte da soggetti emotrasfusi, è di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., a carico del Ministero della salute, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime);

ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 cod. civ. e art. 2947 cod. civ., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa).

Inoltre, deve riaffermarsi, sempre per quanto già statuito da questa Corte, che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B, la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto, sussiste la responsabilità del Ministero della salute (come detto, ex art. 2043 c.c.), sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.

Deve, poi, aggiungersi, anche in risposta a quanto eccepito in controricorso in ordine all’assenza di responsabilità della struttura sanitaria (Asl) e dei medici operanti (erroneamente ritenendo sussistente la sola responsabilità del Ministero), che detta responsabilità extracontrattuale del Ministero, in ordine ai sopraindicati compiti di controllo, direzione e vigilanza, non esclude affatto quella (eventualmente) a carico della struttura e dei medici a carattere, invece, contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., quanto meno in relazione al c.d. contatto sociale che viene a instaurarsi tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni (su tali punti si conferma, quindi, quanto già deciso da questa Corte, con le decisioni nn. 13953/2007, 577/2008, 10741/2009).

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici della Corte di merito, non può affatto escludersi la mancanza di diligenza da parte del personale sanitario che ha dato luogo a dette trasfusioni ante 1990, avendo detti giudici trascurato la rilevante circostanza che, indipendentemente dalla specifica conoscenza (sulla base dei dati scientifici dell’epoca), del virus HCV, ben poteva detto personale, sulla base di più datati parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione; in proposito questa Corte (Cass. n. 11609/2005) ha affermato che sussiste un comportamento omissivo colposo, già anteriormente alla legge n. 107 del 1990 (avente ad oggetto la disciplina delle attività trasfusionali) in ordine al dovere istituzionale (in forza di varie fonti normative) di direzione, autorizzazione e sorveglianza sul sangue importato, al fine dell’accertamento che il sangue immesso nel circuito delle emotrasfusioni (e in quello della produzione di emoderivati) fosse infetto.

Infatti anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della Sanità, tenuto conto che: a) la L. n. 592 del 1967, art. 1, attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l’organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonchè il compito di autorizzare l’importazione e l’esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R. n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la L. n. 519 del 1973 attribuiva all’Istituto Superiore di Sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la L. n. 833 del 1973 (art. 6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonchè confermato (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale.

Dovrà pertanto il giudice del rinvio valutare, sulla base dei principi espressi, la responsabilità del personale che eseguì le trasfusioni nei confronti del L., tenendo in particolare considerazione che: a) nella materia in esame la prescrizione decorre dalla conoscenza della malattia e non dall’evento contagioso; b) la legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie sussiste sia nei confronti del Ministero ex art. 2043 c.c., che nei confronti della struttura del personale sanitario ex artt. 1218 e 1228 c.c.; c) nello specifico settore dei danni da trasfusioni di sangue infetto da virus HCV è compito del giudice del merito, valutando caso per caso, non tener conto solo di quanto legislativamente previsto e disposto nel 1990 (in relazione alla, conoscenza scientifica di detto virus) ma anche di quanto antecedentemente stabilito da leggi e risultante da dati scientifici comprovanti comunque la “non affidabilità e idoneità” del sangue oggetto di trasfusione; d) sussiste la configurabilità di una condotta omissiva colposa quale causa dei danni inferti alla salute del paziente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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