Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15452 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 30/06/2010), n.15452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13974-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTONVENETA S.P.A. (già BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA –

in qualità di incorporante della Banca Nazionale dell’Agricoltura

Spa), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio

dell’avvocato TIEGHI ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/03/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS GIANNI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GIULIANI FRANCESCO per delega Avv.

TIEGHI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

Con avviso di accertamento notificato il 1.12.2001 alla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura, l’Ufficio delle entrate di Roma (OMISSIS) rettificava la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1998, sulla base di un p.v.c. della Guardia di finanza del 21.12.1999. Rideterminava, conseguentemente, il reddito imponibile I.R.Pe.G., dichiarato dalla società pari a zero per essere stato compensato con perdite pregresse, richiedendo una maggiore imposta per L. 17.474.928.000 e una maggiore I.R.A.P. per L. 739.099.000; irrogava, inoltre, sanzioni per Euro 9.406.759,91.

Avverso detto atto la banca proponeva ricorso innanzi alla C.T.P. di Roma, lamentando il recupero a tassazione della maggiore I.R.A.P. per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15 la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102 (T.U.I.R.), l’illegittimità di talune riprese relative sia a componenti positivi che negativi non deducibili.

Successivamente, in data 1.12.2003, veniva notificato un autonomo atto di contestazione n. (OMISSIS) relativo a sanzioni I.R.A.P. per insufficiente versamento del primo acconto per il 1998 per complessivi Euro 159.222,63; anche detto atto veniva impugnato, lamentando l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15.

L’Ufficio, infine, notificava cartella di pagamento per le sanzioni I.R.A.P. per l’anno 1998 a seguito dell’iscrizione a ruolo della somma di Euro 159.222,63. Anche per tale atto veniva adita la C.T.P..

L’Ufficio si costituiva in tutti i giudizi, contestando i motivi di ricorso. La C.T.P., riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che la presentazione della domanda di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 15 produceva la definizione dell’I.R.A.P. dovuta e la non applicabilità delle sanzioni e per l’I.R.Pe.G. deduceva la violazione dell’art. 102 cit. T.U.I.R.. Proponeva gravame l’Ufficio, resisteva la banca e la C.T.R. rigettava in toto l’appello, compensando le spese.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi. La Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A resiste con controricorso, integrato da memoria, contestando quanto ex adverso sostenuto.

Diritto

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, commi 1 e 4, lett. b), D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 31, comma 1, e art. 34 per avere la C.T.R. ritenuta non dovuta la sanzione relativa all’insufficiente versamento del primo acconto I.R.A.P., mentre ai sensi dell’art. 15 cit. a seguito di condono non sono dovute le sanzioni relative all’imposta maggiormente accertata, ma detta norma non rileva sulla sanzione relativa a meri obblighi di versamento che sono del tutto autonomi rispetto all’obbligo di fedele dichiarazione.

Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102 nel testo vigente per il 1998, e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37 e 40 per avere la C.T.R. ritenuto infondato l’appello dell’ufficio in ordine alla non dovuta compensazione tra perdita fiscale non utilizzata ed il maggior reddito accertato ai fini I.R.Pe.G., in quanto, sostiene l’Agenzia ricorrente, il contribuente può usufruire di detta compensazione anche in annualità successive, purchè entro il quinto anno, ma non ape legis ma solo richiedendola in sede di dichiarazione, come in effetti la banca aveva fatto usufruendo di tale agevolazione sia pur in modo parziale; conseguentemente la residua parte dell’importo delle perdite (circa L. 85.300.000.000) non poteva essere calcolata in riduzione del maggior reddito accertato.

Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56 per avere la C.T.R. respinto le doglianze relative a singole riprese, non esaminate dalla C.T.P. sulla base dell’affermazione che l’appellante non aveva formulato alcuna censura in relazione a vizi della sentenza ma si era limitato a riproporre gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza ritenuti significativi, senza formulare al riguardo specifici motivi di appello.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Infatti è incontroverso tra le parti che per l’annualità in questione la banca aveva usufruito della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 15 a norma del quale “… i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificalo avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi e sanzioni”.

Conseguentemente le sanzioni a qualunque titolo irrogate, purchè relative al tributo compreso nella definizione agevolata non dovevano essere irrogate; nè, peraltro, stante la generica previsione della norma soprariportata, può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo la quale la sanzione relativa all’insufficiente versamento dell’acconto I.R.A.P. non dovrebbe essere compresa nella previsione agevolativa in quanto estranea al contenuto del p.v.c. riguardando invece la misura dell’acconto I.R.A.P.. Tale tesi collide con la ratio della norma agevolativa, che mira a definire ogni controversia ed a concludere tutto il contenzioso in merito ai periodi d’imposta compresi nel cd. condono, nulla rilevando se le sanzioni siano state irrogate per violazioni di natura formale o sostanziale.

Anche la seconda censura è infondata.

Lamenta sostanzialmente l’Agenzia delle entrate il riconoscimento da parte dei giudici del merito della compensazione tra la perdita fiscale non utilizzata ed il maggior reddito accertato ai fini I.R.Pe.G. non avendo gli stessi tenuto conto che il contribuente può usufruire di tale compensazione solo se richiesta in sede di dichiarazione e non ope legis, per cui una volta che la Banca ne ha usufruito solo parzialmente, una volta accertato un maggiore reddito non si potrebbe far luogo alla compensazione, in via automatica.

Tale tesi è errata, non tenendo conto del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui “La dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. n. 600 del 1973 è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare …

l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò in quanto: la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di vai inazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost., comma 1) e del l’oggetti va correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost., comma 1)”.

(cfr., ex multis, Cass. civ. SS.UU. sent. n. 15063 del 2002 sentt.

nn. 8153 del 2003) e tale emendabilità lascia, inoltre, impregiudicato il diritto del contribuente di contestare l’imposizione anche davanti al giudice tributario (sent. n. 3304 del 2004).

Peraltro, una diversa tesi come sopra sottolineato dal principio sopra espresso verrebbe a collidere con i principi di ragionevolezza, di capacità contributiva ed imparzialità della P.A., in quanto pur nell’esercizio dei suoi poteri di accertamento l’Erario è tenuto all’osservanza di tali principi e, pertanto, così come accerta un maggior reddito, deve anche tenere conto della mancata parziale utilizzazione delle perdite relative ad esercizi precedenti, purchè comprese nel quinquennio, in quanto il fine degli organi tributari è accertare il tributo effettivamente dovuto, in osservanza a tutte le previsioni di legge.

Nè l'”interpretazione restrittiva avanzata dalla ricorrente trova alcun fondamento nella lettera della norma che genericamente prevede per le società ed enti commerciali il computo in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi delle perdite di esercizi precedenti con l’unica condizione che tali perdite siano compensate entro il quinquennio. Peraltro, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 102 fa solo generico riferimento al reddito, senza alcun cenno specifico al reddito dichiarato nè tanto meno a quello accertato.

Anche l’ultimo motivo è infondato.

Legittimamente la C.T.R. non ha preso in considerazione la mera riproposizione da parte dell’Agenzia soccombente delle riprese fiscali non esaminate dalla C.T.P. giustificando tale decisione per il fatto che tali riprese non erano state oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Infatti in caso di soccombenza la parte è tenuta giusto l’inequivoco disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e art. 346 c.p.c. a riproporre espressamente con specifico motivo di appello tutte le questioni non esaminate o comunque non decise, a differenza della parte concretamente vittoriosa nel merito che, invece, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite, essendo solo tenuta a riproporre le une e le altre in modo espresso fino alla precisazione delle conclusioni, per non rendere operante la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod. proc. civ. con conseguente formazione del giudicato implicito.(cass. civ. senti nn. 1788 del 1998, 12696 del 2001, 24182 del 2004 e 413 del 2006).

Tutto ciò premesso e dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere respinto. Tuttavia sussistono motivi di equità che suggeriscono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione tributaria, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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