Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15452 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.21/06/2017),  n. 15452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6263/2016 proposto da:

R.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sè

medesima;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1547/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’avv. R. M. G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Toscana che il 23 settembre 2015 ha confermato la decisione della CTP – Grosseto e ha negato alla parte contribuente il rimborso dell’IRAP pagata per gli anni d’imposta 2008-09-10. Il fisco resiste con semplice costituzione senza controricorso.

Con il primo e assorbente motivo il ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con l’ausilio di una segretaria.

L’impugnazione è centrata correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo, invece, non risulta rispettato da giudice d’appello. Il che comporta l’accoglimento delle censure di diritto e l’assorbimento delle correlate censure di fatto.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di accoglimento, cassazione senza rinvio, accoglimento nel merito della domanda (art. 384 c.p.c.) e compensazione di tutte le spese processuali in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di rimborso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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