Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15451 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 26/07/2016), n.15451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27635-2012 proposto da:

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INIZIATIVE IMMOBILIARI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.GERMANICO 96, presso

lo studio dell’avvocato ATTILIO TAVERNITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRUNO TAVERNITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10863/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato SCARAMUCCI Avvocatura dello Stato, difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TAVERNITI Bruno, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Garante per la protezione dei dati personali ricorre contro la società Iniziative immobiliari spa per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Roma ha annullato l’ordinanza ingiunzione n. 169 del 27.4.11, con la quale il Garante aveva irrogato alla società la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 20.000 per la violazione dell’art. 162, comma 2 bis, del codice per la protezione dei dati personali, in relazione all’articolo 33 del medesimo codice, per non aver designato l’incaricato del trattamento dei dati personali.

L’ordinanza annullata si basava sul rilievo che, come dichiarato agli accertatori dallo stesso legale rappresentante della società sanzionata, quest’ultima, alla data dell’accertamento della Guardia di Finanza (5.6.09), non aveva nominato per iscritto alcun responsabile del trattamento dei dati personali; nè, secondo il Garante, poteva desumersi il contrario dalla lettera datata 24.12.07 contenente la designazione del sig. F.A. quale responsabile del trattamento dei dati personali, giacchè tale lettera – datata 24.12.07 ma consegnata al Garante solo il 2.10.09, dopo l’accertamento della Guardia di Finanza – non poteva essere stata redatta nella data apparente del 24.12.07, in quanto risultava stampata con un software messo in commercio solo nel 2009.

Il tribunale ha accolto l’opposizione della società Iniziative immobiliari spa argomentando che ancorchè la lettera di designazione del responsabile del trattamento nella persona del sig. F. non avesse data certa – il fatto che la designazione del F. fosse anteriore all’accertamento della Guardia di Finanza risultava dal rilievo che costui era stato indicato come responsabile del trattamento dei dati personali nel Documento programmatico di sicurezza aziendale del 19.3.09, autenticato per mano di notaio il 25.3.09; cosicchè le dichiarazioni rese agli accertatori dal legale rappresentante della società dovevano ritenersi frutto di errore e la loro efficacia confessoria revocata.

Il ricorso per cassazione del Garante si fonda su un solo motivo, riferito al vizio di omesso esame e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

La società Iniziative immobiliari spa ha depositato controricorso con il quale contesta l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.3.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Garante denuncia il vizio di omessa motivazione sulla circostanza che la lettera di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali nella persona del sig. F., apparentemente datata 24.12.07, risultava stampata con un software messo in commercio nel 2009.

Il motivo va disatteso, perchè non attinge la ratio decidendi della sentenza gravata.

Il tribunale di Roma, infatti, non ignora la circostanza, evidenziata dal Garante, che la lettera di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali nella persona del sig. F., apparent stata 24.12.07, risultava stampata con un software messo in commercio nel 2009, ma la esamina espressamente (pag. 3, rigo 19, della sentenza) e implicitamente la giudica irrilevante. Il giudice territoriale, infatti, individua la prova del fatto che la Iniziative immobiliari spa avesse designato il responsabile del trattamento dei dati personali, nella persona del sig. F., in epoca anteriore all’accertamento della Guardia di Finanza (risalente al giugno 2009) non nella lettera di cui si tratta (della quale la sentenza gravata evidenzia espressamente la mancanza di data cena), ma nel Documento Programmatico del 19.3.2009, autenticato per mano di notaio il 25.3.09, nel quale il sig. F. risulta indicato come responsabile del trattamento dei dati personali.

Il ricorso per cassazione del Garante va quindi in definitiva rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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