Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15451 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 21/07/2020), n.15451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. R.G.

5800/2019 sollevato dal TRIBUNALE di ROMA, con ordinanza n. R.G.

28766/2016 del 5/02/2019 nel procedimento (RG 28766/2016) vertente

tra:

A.C.;

– appellante –

Ed

EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE;

– appellate –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO

MARCHEIS;

Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE CARMELO SGROI che, visti gli artt. 45

e 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di

consiglio, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza

d’ufficio, dichiari la competenza del Giudice di pace di Roma, con

le conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO

CHE

1. A.C. proponeva, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale, ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo del proprio veicolo, emesso da Equitalia Sud per la Provincia di (OMISSIS), in relazione a quattro cartelle di pagamento (per violazione di norme sulla circolazione stradale) per un totale di 1.246,99 Euro, lamentando l’omessa notificazione dei verbali e delle cartelle, nonchè carenza di motivazione e di potere del concessionario. Le convenute, costituendosi, anzitutto eccepivano l’incompetenza per materia del giudice adito.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 36448/2015, dichiarava la propria incompetenza per materia, affermando quella del Tribunale, “in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione”.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello A.C., anzitutto sostenendo la “competenza funzionale in capo al Giudice di pace”.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza resa il 5 febbraio 2019, sollevava conflitto di competenza, chiedendo d’ufficio a questa Corte il regolamento della competenza, contestando la declinatoria del Giudice di pace.

A.C. ha depositato “atto di costituzione” in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va esaminata l’ammissibilità del regolamento di competenza.

A.C., a fronte della sentenza del Giudice di pace di Roma che ha dichiarato la propria incompetenza per materia, ha impugnato la pronuncia con il giusto rimedio, ossia con l’appello. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

infatti, “la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata” (così, da ultimo, Cass. 23062/2018).

2. A fronte di un atto di appello con cui A. censurava con il primo motivo la dichiarazione di incompetenza del primo giudice e poi, con i successivi motivi, il merito della proposta opposizione, il Tribunale di Roma, ritenutosi a sua volta incompetente essendo competente per la causa il Giudice di pace ha sollevato conflitto negativo ex art. 45 c.p.c., richiedendo d’ufficio a questa Corte di regolare la competenza.

3. La scelta del Tribunale trova un precedente in Cass. 31509/2018. In un caso, analogo a quello in esame, in cui il tribunale davanti al quale era stata appellata la decisione sulla competenza del giudice di pace aveva sollevato d’ufficio il regolamento, si è affermato che l’art. 46 c.p.c., che preclude la possibilità di esperire il regolamento necessario e facoltativo di competenza relativamente ai giudizi davanti al giudice di pace, non è ostativo all’elevazione di un regolamento d’ufficio, giacchè l’esclusione “è limitata alle sole ipotesi previste dagli artt. 42 e 43 c.p.c., (ossia il regolamento necessario e quello facoltativo) e lascia quindi aperta la possibilità di promuovere il conflitto di competenza ex officio”.

L’argomento, ad avviso del Collegio, non è sufficiente a fondare l’ammissibilità del regolamento d’ufficio nel caso in esame. La possibilità, consentita dall’art. 46 c.p.c., di sollevare il regolamento vale per il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace, ma nulla dice circa i poteri del giudice davanti al quale la pronuncia del giudice di pace sia stata impugnata.

Sono invece più d’uno gli argomenti che militano contro l’ammissibilità del rimedio:

– Il regolamento d’ufficio è previsto dal legislatore in sede di riassunzione davanti al giudice dichiarato come competente. L’art. 45 c.p.c., dispone infatti che il giudice richiede il regolamento “quando la causa è riassunta davanti ad altro giudice” (v. al riguardo Cass. 2649/1987, secondo cui “il regolamento di competenza d’ufficio ha come presupposto indeclinabile la riassunzione della causa, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., dinanzi al giudice dichiarato competente, per effetto della quale soltanto si verifica la transiatio iudicii e conserva efficacia la pronuncia di competenza del giudice adito per primo”; cfr. pure Cass. 8096/1987).

– L’inammissibilità del regolamento è poi implicita nell’orientamento per cui quando è proposto appello con contestazione della declinatoria di competenza pronunciata dal giudice di pace, ove la censura sia fondata, “non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., e non esistendo una regola omologa a quella dettata per le sentenze del conciliatore dall’art. 353 c.p.c., comma 4, abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89, comma 1, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve decidere sul merito quale giudice d’appello e non rimettere la causa dinanzi al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (Cass. 13623/2015, che riprende Cass. 20636/2006 ed è stata ribadita da Cass. 33456/2019).

– D’altro canto la ratio dell’istituto del regolamento di competenza d’ufficio – di cui si è anche sostenuta in dottrina l’abrogazione implicita a seguito del venir meno con la novella del 1990 delle differenze di disciplina dei vari criteri di competenza, salvo che per l’incompetenza per territorio derogabile – è quella di porre rimedio al conflitto negativo di competenza, ossia di evitare che, quando la decisione del primo giudice può essere contestata dal secondo giudice (nei casi di incompetenza per materia e territorio inderogabile), questi si dichiari a sua volta incompetente con il rischio per la parte di “peregrinare” da un giudice all’altro senza riuscire a ottenere la decisione sul merito della propria pretesa.

– Nell’ipotesi in esame, il Tribunale, secondo l’orientamento sopra ricordato, pronunciata la nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, non può rimettere la causa al giudice di primo grado, ma deve comunque decidere nel merito anche se si ritiene incompetente: essendoci un giudice che decide la causa l’esigenza cui risponde il regolamento d’ufficio, di individuare appunto il giudice che decida la causa, viene meno. D’altro canto, anche a fronte della eventuale declaratoria della Corte di cassazione di competenza del primo giudice, la causa andrebbe proseguita davanti al giudice di appello, “restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice” (Cass. 12455/2010).

– Esigenze di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela giurisdizionale portano pertanto ad escludere che sia ammissibile un rimedio – il regolamento d’ufficio – che non è in grado di influire sul concreto andamento del processo.

4. Il regolamento va pertanto dichiarato inammissibile ed il procedimento deve proseguire dinanzi al Tribunale di Roma in grado di appello.

Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, trattandosi di regolamento d’ufficio, la cui richiesta non è riferibile alla volontà delle parti (v. Cass. 1625/2000).

Si dà atto che, a seguito di riconvocazione del Collegio, l’istanza di regolamento è stata decisa in data 18 maggio 2020.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma in grado di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 Sezione civile, il 18 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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