Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15451 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.21/06/2017),  n. 15451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5970/2016 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

FABRIZIO FRANCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 94/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI

SECONDO GRADO DI BOLZANO, depositata il 17/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

La Dott. L.R. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T. di 2^ grado di Bolzano del 17 agosto 2015 laddove nega al contribuente, medico di base convenzionato col SSN e pediatra esercente in regime privatistico, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2004 al 2008. L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso; il Ministero dell’economia e delle finanze resta intimato.

Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’intimato Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. La chiamata della compagine ministeriale in cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso della contribuente va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle Entrate, che è la sola ad essere legittimata ad causam.

Con unico mezzo la ricorrente erroneamente censura di nullità per violazioni di norme di diritto processuali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) – la sentenza d’appello laddove, con motivazione a suo dire contraddittoria e perplessa, stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione.

La decisione del giudice regionale – in disparte l’allineamento ai principi certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 – è censurato per un incomprensibile error in procedendo. Trascura, infatti, la ricorrente che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v. da ultimo Cass. Sez. 1, n. 3893/2017; conf. Cass. Sez. U., nn. 8053/2014, 8054/2014, 19881/2014).

Nella specie, il giudice d’appello, premesso che la contribuente si occupa sia di medicina generale in regime di convenzionamento sia di medicina specialistica in regime libro professionale, afferma che “la contribuente non ha provato che l’organizzazione dei mezzi e delle risorse umane a disposizione non possano influire sull’ampliamento dei risultati profittevoli”, affermazione che, costituendo il fondamento della decisione, semmai avrebbe dovuto essere impugnata, in via d’ipotesi, per falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ovvero sotto il profilo dell’omesso esame fattuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), laddove il ricorso per cassazione, essendo a critica vincolata, non costituisce semplice occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere l’asserita ingiustizia della decisione impugnata (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014, 7931/2013).

Conseguentemente il ricorso può essere disatteso con decisione in camera di consiglio – ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1 – e condanna alle spese in favore della sola agenzia fiscale, unica parte controricorrente.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’intimato Ministero dell’economia e delle finanze; rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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