Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15450 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 30/06/2010), n.15450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. rappresentato e difeso dall’Avv. De Angelis

Vincenzo, del Foro di Bologna, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI REGGIO EMILIA, elettivamente dom.to in Roma, Lungotevere

Flaminio, n. 46, nello studio del Dott. Gian Marco Grez;

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Gnani Santo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna

Sezione distaccata di Parma, n. 110/35/04, depositata in data 11

novembre 2004;

Sentita la relazione del consigliere Dott. Pietro Campanile alla

pubblica udienza del 16 marzo 2010;

Sentito per il Comune di Raggio Emilia l’Avv. Santo Gnoni;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Wlademiro De Nunzio, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

1.1 – S.G. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Reggio Emilia, relativi ad imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni dal 1995 al 1999, e fondati sull’attribuzione di maggior valore a un’area di sua proprietà, in considerazione della sua edificabilità.

Si sosteneva che detta area non era stata inserita nel P.P.A.; che i vincoli precedentemente imposti dal P.R.G. erano decaduti, venendosi così a determinare una cd. “area bianca”. Si deduceva, altresì, la nullità degli avvisi per carenza di motivazione, con varie censure in merito sia alla stima dell’area che all’irrogazione delle sanzioni.

1.2 – La Commissione tributaria provinciale adita, previa riunione, rigettava i ricorsi.

1.3 – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale veniva rigettato il proprio appello, ha proposto ricorso per cassazione il S., deducendo nove motivi.

Si è difeso con controricorso, illustrato con memoria, il Comune di Reggio Emilia.

Diritto

2.1 – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendosi che l’area, non più agricola, non poteva considerarsi fabbricabile, “in assenza della possibilità legale ed effettiva di edificazione”.

Il motivo è infondato. Nella decisione impugnata si afferma come debba tenersi conto “della potenzialità edificatoria del bene e come tale potenzialità non possa venir meno in dipendenza della già avvenuta realizzazione o meno sull’area in questione delle opere c.d.

di urbanizzazione”.

Tale affermazione deve ritenersi corretta, in quanto risulta confermata dalle norme contenute nel D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 – quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e nel D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. B).

In relazione a tale quadro normativo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e dell’art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. L.). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (Cass., 30 novembre 2006, n. 25506).

Tale orientamento, ribadito in successive pronunce (Cass., 16 maggio 2007, n. 11217; Cass. 10 giugno 2008, n. 15282; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25676), è stato confermato anche dalla Corte costituzionale, che, premesso che la potenzialità edificatoria dell’area fabbricabile, anche se prevista da strumenti urbanistici solo “in itinere” o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., perchè espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante, e premesso altresì che il criterio del valore venale non comporta una valutazione fissa ed astratta del bene, ma consente di attribuire al terreno (già qualificato come edificabile dallo strumento urbanistico generale) il suo valore di mercato, adeguando la valutazione alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti probabilità di rendere attuali le potenzialità edificatorie dell’area, ha osservato che le questioni di legittimità sollevate in merito alle norme de quibus si fondano sull’erroneo convincimento che ai fini della determinazione dell’imponibile dell’i.c.i. – possano distinguersi le aree edificatali in concreto da quelle edificabili in astratto (cioè considerate edificabili da strumenti urbanistici non approvati, o non attuati), e che queste ultime possano essere equiparate alle altre aree agricole, giacchè – sempre ai fini fiscali – l’astratta edificabilità del suolo giustifica di per sè la valutazione del terreno secondo il suo valore venale e differenzia radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili (Corte cost., 27 febbraio 2008, n. 41).

2.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, lamentando, in sostanza l’omessa spiegazione del perchè “l’area, che è inserita nel PRG e non nel piano particolareggiato e senza diritto alla concessione edilizia, produce lo stesso un imponibile”.

Il motivo è infondato. La censura, nella misura in cui investe una questione giuridica, si risolve in una mera replica della denuncia, sopra esaminata, della violazione di legge, laddove, al di là delle questioni inerenti alla stima del terreno, il mero riferimento alla potenzialità edificatoria, per le ragioni in precedenza indicate, costituisce una valida giustificazione circa la sua assoggettabilità ad ICI (cfr., in motiv., Cass., 2 luglio 2009, n. 15558).

Per quanto attiene ad altri aspetti, deve constatarsi l’assoluta genericità del motivo, che non consente di apprezzare l’effettiva portata della censura. Deve, invero, ribadirsi che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza conferisce al giudice di legittimità la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, e non anche il potere di riesaminare il merito della vicenda. Ritiene questa Corte come nella specie debba escludersi la ricorrenza del vizio denunciato, avendo la CTR esplicitato chiaramente, sia pure in termini sintetici, le ragioni della pronunzia con una motivazione assolutamente idonea a tal fine.

Del resto, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, (cfr Cass. n. 9368/06).

2.3 – Quanto al terzo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 con specifico riferimento all’omessa esposizione dei motivi di doglianza, deve rilevarsi una totale carenza di specificità, e, soprattutto, il mancato rispetto del principio di autosufficienza (le censure asseritamente non enunciate vengono meramente enumerate, o richiamate in termini assolutamente generici). Giova in proposito richiamare il principio secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

2.4 – Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 11 movendo dal falso presupposto (che ne inficia il fondamento) che l’area non debba considerarsi edificabile).

Mette conto di precisare, richiamando, nel resto, quanto sopra rilevato (v. punto 2.1.) che vanno considerate edificabili anche le aree destinate a servizi pubblici per le quali si sia verificata decadenza del vincolo espropriativo (Cass. 20 giugno 2008, n. 16858).

2.5 – Il quinto motivo è parimenti infondato, laddove propone, ai fini della contestazione della legittimità della sanzione, una questione di merito certamente non apprezzabile in questa sede (la presunta conformità della dichiarazione a una stima ANAS che nella decisione impugnata viene espressamente dichiarata non pertinente).

2.6 – Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al maggior valore del bene per gli anni 1996, 1997 e 1998, in termini cosi generici da non consentire di apprezzare se la censura riguardi un aspetto contraddittorio della motivazione della decisione, oppure un vero e proprio vizio di omessa pronuncia. Quanto a quest’ultimo aspetto, che sembra predominante (laddove è chiaro che una motivazione insussistente, perchè omessa, non può essere contraddittoria), viene in considerazione il difetto di autosufficienza che caratterizza l’intero ricorso, in quanto il motivo di appello che sarebbe stato pretermesso viene richiamato in termini talmente generici da non consentire un’idonea valutazione in questa sede. Giova ribadire che è inammissibile – per difetto di autosufficienza – il motivo di ricorso per cassazione che faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (come le considerazioni svolte dal ricorrente nel proprio atto di appello) di cui lamenta la mancata valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza debitamente riprodurli in ricorso (Cass., 26 giugno 2009, n. 15138).

2.7 – Analoghe considerazioni valgano con riferimento al settimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia una carenza di motivazione per gli anni 1988 e 1999. La censura, per altro, così come formulata, sembra riferibile piuttosto alla relazione di stima allegata all’avviso di accertamento (neppure riprodotta, ma solo genericamente richiamata), che non alla motivazione della sentenza impugnata.

2.8 – Con l’ottavo motivo si denuncia falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 6, 12 e 17 e del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 13 sostenendosi che “la sentenza nulla dice in merito alla non applicazione della continuazione, alla nullità per difetto di motivazione delle sanzioni contestuali irrogate, per i dubbi interpretativi, per la colpevolezza..”, senza tuttavìa richiamare, riportandone il tenore, i motivi di appello inerenti a tali censure.

Giova per altro precisare che il riferimento ad un’unica violazione, riferibile all’anno 1995, “perchè per gli altri anni non c’è la variazione del valore dichiarato”, contrasta decisamente con l’orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo, posto dall’ D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell’imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'”inizio” del possesso (e per gli immobili posseduti al 1 gennaio 1993, con la scadenza del “termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno 1992”), ma permane finchè la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata, e l’inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un’autonoma violazione punibile ai sensi del art. 14, comma 1 dello stesso Decreto (Cass., 16 gennaio 2009, n. 932).

2.9 – Il nono motivo, con cui si deduce la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4, nel senso che si sarebbe verificata decadenza in relazione alle sanzioni, per le quali non sarebbe intervenuta alcuna proroga, a prescindere da una non condivisibile lettura della norma (la quale, riferendosi al termine per gli avvisi di accertamento, non distingue fra imposta e sanzioni), attiene a questione che non risulta affrontata nella decisione impugnata, in relazione alla quale, non essendo deducibile per la prima volta in sede di legittimità, avrebbe dovuto eventualmente dedursi, nel rispetto del principio di autosufficienza, il vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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