Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15450 del 21/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 05/05/2017, dep.21/06/2017), n. 15450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17957/2016 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA G.
MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CONSOLATO MAFRICI,
rappresentato e difeso dall’avvocato M.L.;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA;
– intimato –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA,
depositato il 10/05/2016, emesso sul procedimento iscritto al n.
1871/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con provvedimento depositato il 10/5/2016, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha confermato il decreto prefettizio di espulsione adottato dal Prefetto di Reggio Calabria il 6/4/2016 nei confronti di B.M., rilevando che era stato soddisfatto il requisito della motivazione col richiamo alle previsioni di legge nè era stato menomato il diritto di difesa per la mancata traduzione nella lingua presumibilmente meglio conosciuta dallo straniero (il provvedimento era stato notificato in lingua italiana, inglese e francese), atteso che il ricorrente, correttamente interpretandoli, aveva potuto contattare legale di fiducia e predisporre le proprie argomentazioni difensive.
Ricorre il B., sulla base di due motivi.
L’Amministrazione non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso non risulta notificato alla Prefettura di Reggio Calabria, presso l’Avvocatura generale dello Stato, ma presso l’Avvocatura distrettuale, visto l’art. 291 c.p.c..
PQM
Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso nei sensi di cui in parte motiva, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017