Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15450 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31004/2006 proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANTONIO VIVALDI 9, presso lo studio dell’avvocato

PALERMO Massimo, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA LATINA (OMISSIS) in persona del Presidente pro tempore

Sig. C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI Marco,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4004/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 19/4/2005, depositata il 26/09/2005

R.G.N. 4527/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato PALERMO MASSIMO;

udito l’Avvocato SPANI GIAN MARCO (per delega dell’Avv. VINCENTI

MARCO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/9/2005 la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame interposto dal Sig. P.C. nei confronti della pronunzia Trib. Latina 8/4/2002 di rigetto della domanda proposta nei confronti della Provincia di Latina di risarcimento dei danni subiti all’esito di sinistro stradale avvenuto il 6 agosto mentre percorreva la strada provinciale (OMISSIS) alla guida del proprio motociclo, di cui perdeva il controllo asseritamente in conseguenza delle dissestate condizioni del manto stradale, cadendo e riportando gravissime lesioni personali.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la Provincia di Latina.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto non aver egli assolto all’onere della prova, attese le risultanze delle dichiarazioni testimoniali.

Con il 2^ motivo denunzia “contraddittoria, apodittica ed insufficiente motivazione” su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole dell’errata valutazione della prova testimoniale, dalle dichiarazioni dei testi escussi invero emergendo univocamente “la presenza di avvallamenti e buche” presentata dal manto stradale, integrante “quella situazione di insidia stradale” che è “fonte generatrice della responsabilità extracontrattuale della P.A.”, quale “situazione di pericolo occulto che sia stata determinata, ovvero non sia stata eliminata, o alla quale non sia stato posto riparo, ovvero che non sia stata eliminata, o alla quale non sia stato posto riparo, da parte dell’ente che vi era tenuto e cioè che sia stata determinata una situazione diversa dall’apparenza”.

Con il 3^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2121 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, “pur essendo a conoscenza di fatti noti (la caduta del ricorrente, la missiva dell’Ufficio di Polizia Urbana del comune di Sabaudia del 22.4.1992 recante il numero di protocollo 392/PM a firma del comandante della P.M. Dott. C.A. e dell’operatore di P.M. la cui firma è illeggibile, la relazione del C.T.U. Dott. C., le prove testimoniali addotte)”, la corte di merito non abbia ritenuto “acclarati i fatti di causa”, pur “non essendovi alternative logiche a quanto sostenuto da parte del sig. P. C.”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l’altro-l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione”, alla “richiesta di risarcimento” inviata “in data 21.6.1992 al Comune di Sabaudia e all’ANAS”, alla sentenza di primo grado, all’atto di appello, alle deposizioni dei testi B., Pe., D.G., alla “missiva dell’Ufficio di Polizia Urbana del Comune di sabaudia del 22.4.1992 recante il numero di protocollo 392/M a firma del Comandante della P.M. Dott. C.A.”, alle “fotografie versate in atti”), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede-riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Va ulteriormente osservato che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare v. Cass., 20/3/2006, n. 6091; Cass., 25/2/2004, n. 2803), ma non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti – salvo i casi tassativamente previsti dalla legge – (v. Cass., 16/1/2007, n. 828; Cass., 25/10/2006, n. 22899; Cass., 8/5/2006, n. 10503; Cass., Sez. Un., 11A giugno 1998, n. 5802).

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può essere d’altro canto utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice, e non ai possibili vizi del relativo iter formativo (v.

Cass. 9/5/2003, n. 7058).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti come nella specie a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Orbene, tali principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Con riferimento in particolare al 1^ e al 2^ motivo, va sottolineato che il medesimo non argomenta invero propriamente in ordine alla denunziata violazione del criterio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., che nell’impugnata sentenza non risulta in realtà disatteso dalla corte di merito; nè d’altro canto il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Quanto al 3^ motivo va sottolineato come non sia dato cogliere sotto quale profilo la violazione della disciplina in tema di presunzioni risulti nel caso censurata dal ricorrente, non potendo al riguardo sottacersi che manca invero da parte del medesimo qualsiasi riferimento, da un canto, alla presunzione del nesso di causalità (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584: Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582; e, da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404), e, per altro verso, alla disciplina dell’art. 2051 c.c. (sempre la stessa sia stata fatta tempestivamente valere in sede di merito).

Il ricorrente denunzia vizio di motivazione asseritamente affettante l’impugnata sentenza limitandosi in realtà a sostanzialmente riproporre le tesi non accolte dal giudice del gravame di merito, ovvero a formulare censure di carattere assolutamente generico o del tutto apodittiche, senza peraltro compiutamente censurare gli argomenti spesi dai giudici di merito nell’impugnata sentenza, in particolare quelli secondo cui “non v’è prova alcuna che il tratto di strada riprodotto” dalle fotografie versate in atti “sia proprio quello ove si sarebbe verificato il sinistro”; “nessuno dei tre testi escussi ha identificato il luogo sulla base delle fotografie, di guisa che viene a mancare qualsiasi collegamento tra la condizione stradale rappresentata e l’incidente, perchè nessuno dei testi fa riferimento ad una buca quale causa dello sbandamento della moto;

perchè, comunque, la buca riprodotta per le sue dimensioni non sarebbe stata in condizione di determinare lo sbandamento di una grossa e potente moto dotata in ruote larghe quasi come quelle di un’auto … Il teste B. .. non dice quale fu esattamente l’anomalia della sede stradale che determinò la caduta. La teste Pe.Pa. riferisce circa l’esistenza di una grossa buca e una condizione generale di avvallamento della sede stradale per l’azione delle radici degli alberi. Ma anche essa non dice ove esattamente si verificò la caduta, e, in particolare, se fu la buca a provocarla … D’altro canto, se si esclude la rilevanza della produzione fotografica e del riferimento dei testi, non si rinvengono negli atti processuali altri dati capaci di fornire un quadro della condizione della strada suscettibile di configurare una insidia …

Insomma, in definitiva, è mancata qualsiasi prova in ordine al collegamento causale del sinistro con la condizione della strada”.

A tale stregua il ricorrente viola (anche) il principio in base al quale le censure non possono invero risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice sostanziantesi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

Emerge dunque evidente, alla stregua di tutto quanto sopra rilevato ed esposto, come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v.

Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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