Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15450 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 03/06/2021), n.15450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35287-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ELLESSECOM SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6846/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Campania, con sentenza nr. 6846/2018, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato accolto il ricorso della Ellessecom s.r.l. avente ad oggetto l’accertamento relativo alla richiesta di maggiori imposte per operazioni soggettivamente inesistenti.

Il Giudice di appello rilevava che la contestazione mossa dall’Amministrazione finanziaria afferente all’insussistenza del diritto di detrazione in capo alla contribuente in ordine alle fatture emesse dalla società Parec s.r.l. per una pretesa compartecipazione della Ellessecom s.r.l. nel disegno fraudolento posto in essere dalla Parec s.r.l., non aveva trovato corpo nelle risultanze di causa. Osservava al riguardo che l’Ufficio non aveva fornito neppure tramite presunzioni la relativa prova evidenziando che gli elementi addotti dall’Amministrazione non erano idonei a qualificare la Parec come società cartiera.

Sottolineava inoltre che l’unico elemento degno di nota che era emerso dall’atto di appello era costituito dalla sistematica vendita sotto costo dei propri prodotti che tuttavia era stata prontamente smentita dalla contribuente, attraverso la documentazione allegata al ricorso introduttivo di primo grado promosso dalla Ellessecom s.r.l. la quale aveva sufficientemente documentato la validità delle operazioni commerciali effettuate anche attraverso la prova delle offerte simili di prezzo per lo stesso prodotto proposte da soggetti terzi.

Rilevava altresì: con riferimento agli atti di primo grado che la società Parec risulta formalmente costituita e operante già dal 2002 e non risultano elementi per dubitare della presenza di una struttura idonea per lavorare nel proprio settore.

Osservava, pertanto che la società appellata non avrebbe potuto conoscere la natura di società cartiera della Parec se non tramite un’indagine ispettiva propria della polizia tributaria sicchè in virtù dell’orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale non era possibile escludere il diritto alla detrazione pur se derivante da fatture soggettivamente inesistenti.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria propone ricorso affidato a due motivi cui non resiste la parte intimata.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si duole che la motivazione adottata dal giudice di appello non permetterebbe di risalire al ragionamento logico-giuridico seguito dalla CTR per respingere il gravame tenuto conto che l’appellante aveva espressamente argomentato ed evidenziato gli elementi da cui desumere l’inesistenza della società fatturante e la consapevolezza della contribuente nella frode.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7, e dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che l’Amministrazione finanziaria avrebbe correttamente adempiuto all’onere della prova su di essa gravante in quanto facendo propri gli elementi evidenziati nel pvc dell’Ufficio, avrebbe desunto presuntivamente il coinvolgimento nella frode della contribuente,la quale più volte aveva posto in essere contratti con entità commerciali inesistenti nonchè aveva utilizzato, ai fini della detrazione Iva 2011, le fatture provenienti da una società ritenuta fittizia,sia traendone vantaggio derivante dal minor prezzo pagato rispetto a quello di mercato sia portando in detrazione l’Iva.

Il primo motivo è infondato.

Va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass. 22949 del 2018).

Come da ultimo precisato da questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018);

Nella specie, la CTR, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, ha illustrato chiaramente il percorso logico posto a base della sua decisione, esaminando il complesso degli elementi indiziari fondanti l’atto impositivo e ritenendo che gli stessi fossero inidonei a qualificare la Parec come società cartiera ed evidenziando che l’unico dato significativo era rappresentato dalla sistematica vendita sotto costo efficacemente contrastato dalla contribuente attraverso la produzione documentale che aveva consentito di accertare la vendita a corrispettivi simili a quelli commercializzati dall’appellante anche da parte di soggetti terzi.

Il secondo motivo è inammissibile.

Va ricordato secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).

Orbene, la ricorrente, con il motivo di censura in scrutinio, dietro lo schermo del vizio di violazione di legge, prospetta in realtà una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito; nella specie, la CTR ha ritenuto che gli elementi indiziari dedotti dall’Amministrazione non fossero sufficienti a dimostrare la colpa della contribuente la quale non era stata in grado di sapere, nonostante l’uso della diligenza e professionalità mediamente esigibile da un operatore commerciale, che il soggetto al quale si rivolgeva non era il reale fornitore dei beni negoziati ma un soggetto-schermo, ed ha reputato, esprimendo un giudizio di merito, che tale prova non era stata fornita.

Parimenti inammissibile è la censura con la quale l’Agenzia lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., perchè volta a una rivalutazione del merito, anche dietro lo schermo della violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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