Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1545 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1545 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 24721-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2883

PALMA SALVATORE;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
28/06/2006;

n.
di LATINA,

186/2006

della

depositata il

Data pubblicazione: 27/01/2014

v

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine accoglimento per
quanto di ragione del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

Con avviso di rettifica per l’anno 1996 l’Agenzia

indagini e processo verbale della Guardia di
Finanza, dai quali risultavano acquisti e vendite
di merci in evasione d’imposta ed irregolare tenuta
della contabilità, accertava un maggior volume di
affari per un imponibile di lire 929.829.000 circa
e conseguente evasione dell’IVA per lire
176.668.000,

chiedendone

al

contribuente

il

versamento oltre interessi e sanzioni.
Il contribuente Palma Salvatore presentava ricorso
avverso l’avviso di rettifica davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Latina
lamentando che l’Ufficio aveva recepito senza
motivare il contenuto del verbale della Guardia di

delle Entrate Ufficio IVA di Latina, a seguito di

Finanza e che tale verbale non era stato
all’allegato all’avviso.
La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso
di rettifica. Su ricorso in appello proposto
dall’Agenzia, la Commissione tributaria regionale
del Lazio, con sentenza nr.186/40/06 depositata in

1

on

data

28/6/2006,

confermava

la

sentenza di primo grado e compensava le spese di
giudizio. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria regionale del Lazio ha proposto ricorso
per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta
violazione dell’art.58 coma 2 D.L.G.S. 546/1992
in relazione all’art.360 comma l nr.4 cpc perché
i giudici di appello non hanno pronunciato in
ordine alla facoltà dell’Ufficio di produrre il
verbale della Guardia di Finanza nel giudizio di
appello in quanto documento nuovo.
Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio
lamenta violazione dell’art.115 cpc in relazione
all’art.360 comma l nr.3 cpc perché i giudici di

motivi ed il contribuente non ha spiegato difese.

appello dovevano necessariamente valutare il pvc
una volta che l’Ufficio l’aveva prodotto in
giudizio ed invece non hanno esaminato il
processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza cui faceva riferimento
l’avviso di rettifica, ben potendo quest’ultimo

2

ozt

essere

motivato

anche

solo

per

relationem con rinvio al contenuto del processo
verbale.
Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta
violazione dell’art.112 cpc in relazione

appello hanno pronunciato ultra petita
affermando che l’avviso di rettifica non era
sufficientemente motivato in riferimento alla
mancata produzione del pvc.
Con il quarto motivo di ricorso l’Ufficio
lamenta violazione dell’art.51 DPR 633/1972 in
relazione all’art.360 comma 1 nr.3 cpc perché i
giudici di appello hanno ignorato che gli
accertamenti bancari contrastanti con la
contabilità del contribuente possono essere
posti alla base delle rettifiche, in quanto
presunzione legale a favore del Fisco, se il
contribuente non fornisce la prova contraria.
Con il quinto motivo di ricorso l’Ufficio
lamenta violazione dell’art.7 comma 3 DLGS
546/1992 in relazione all’art.360 comma 1 nr.3
cpc perché i giudici di appello hanno ritenuto
di non poter esercitare il potere istruttorio di
cui alla norma richiamata, ordinando alle parti
3

all’art.360 comma 1 nr.4 cpc perché i giudici di

il

deposito

di

documenti,

in

particolare del pvc rilevante per la decisione.
Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, da
trattarsi congiuntamente in quanto inerenti allo
stesso tema, sono fondati e devono essere

Infatti questa Corte ha avuto più volte
occasione di affermare che, in tema di IVA, è
legittimo l’avviso di rettifica motivato “per
relationem”, mediante rinvio ad un processo
verbale di constatazione redatto dalla Guardia
di Finanza e notificato al contribuente, come
per esempio Sez. 5, Sentenza n. 7714 del
27/03/2013 Presidente: Pivetti M. Estensore:
Valitutti A. secondo la quale: “In materia di
appello nel processo tributario, alla luce del
principio di specialità espresso dall’art. l,
comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma
processuale civile ordinaria e norma processuale
tributaria, prevale quest’ultima non trova
applicazione la preclusione alla produzione
documentale di cui all’art. 345, comma terzo,
cod. proc. civ., potendo le parti provvedervi
anche per documenti preesistenti al giudizio
svoltosi in primo grado; né il documento
4

accolti.

contenente

la

dichiarazione

di

un terzo (nella specie, del portalettere che
attesta di aver notificato gli avvisi di
accertamento) è escluso come fonte di prova, non
ostandovi il divieto di prova testimoniale di

cit., trattandosi di fonte di prova documentale,
diversa da quella testimoniale sia in sé (in
quanto “res” cartacea), sia per il diverso
regime processuale (circoscritto al rispetto del
principio del contraddittorio per la sua
produzione).”
Nella fattispecie dalla sentenza impugnata
risulta che il predetto verbale non era stato
notificato al contribuente o comunque da
questi conosciuto, e pertanto non era stato
assolto l’obbligo di motivazione dell’atto
impositivo durante il giudizio di primo grado.
Tuttavia poiché le parti possono sempre

cui all’art. 7, comma quarto, del d.lgs. n. 546

produrre, anche in appello, nuovi documenti nel
rispetto del contraddittorio, ai sensi dell’art.
58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 la CTR avrebbe dovuto motivare tenendo
conto anche del predetto pvc in quanto
ritualmente prodotto in appello.

5

91

r

Pertanto la sentenza deve essere cassata in
accoglimento del primo,secondo e terzo motivo e
rinviata ai giudici di merito per l’esame del
processo verbale di constatazione prodotto in

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per
difetto di interesse e ciò in quanto la sentenza
di appello non tratta in alcun modo il tema
della imputabilità dei movimenti su conto
corrente e della relativa presunzione legale a
favore del Fisco in mancanza di prova contraria.
Il quinto motivo deve ritenersi assorbito
dall’accoglimento dei primi tre motivi e dal
conseguente rinvio ai giudici di appello per la
decisione nel merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione ai primi tre
motivi, dichiara inammissibile il quarto ed
assorbito il quinto, cassa la sentenza e rinvia
ad altra sezione della CTR anche per le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 21/10/2013

6

appello e per le spese.

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