Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1545 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 750-2010 proposto da:

T.G. (OMISSIS), M.P.

(OMISSIS), T.T. (OMISSIS),

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

LIGUORI MICHELE, che li rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28,

presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

e contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13423/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

è solo presente l’Avvocato Emanuela Ercole, (delega avvocato Attilio

Baiocchi), difensore della resistente;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti;

“Il relatore Consigliere Dr. Adelaide Amendola;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. T.T. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli L.A. e HDI Assicurazioni s.p.a., chiedendo il ristoro dei danni subiti nell’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS).

Nel giudizio intervennero T.G., T. A. e M.P., chiedendo anch’essi il risarcimento dei pregiudizi sofferti per effetto del medesimo sinistro.

Con sentenza del 4 aprile 2007 il giudice adito dichiarò la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Giudice di Pace di Nola, innanzi al quale rimise le parti.

li gravarne proposto avverso tale decisione è stato respinto dal Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 30 novembre 2009.

2. T.T. e litisconsorti hanno proposto regolamento di competenza con atto notificato ad HDI Assicurazioni s.p.a. e ad L.A..

Solo il primo intimato ha svolto attività difensiva.

3. Il regolamento è affidato a due motivi.

Con primo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 18, 19, 20, 33 e 38 c.p.c. e art. 163 c.p.c., n. 2, artt. 43 e 47 c.c., art. 1182 c.c., commi 1 e 4, artt. 1 e 8 preleggi, nonchè vizi motivazionali, per avere il giudice di merito accolto l’eccezione di incompetenza per territorio opposta dalla società assicuratrice benchè essa fosse palesemente incompleta, avendo la convenuta contestato la competenza del giudice adito con riferimento ad alcuni soltanto dei criteri di collegamento previsti dalle norme codicistiche innanzi menzionate, senza nulla dedurre, in particolare, nè in relazione al luogo in cui domiciliano i responsabili civili (ex art. 18 c.p.c., comma 1); nè in relazione a quello in cui la persona giuridica HDI Assicurazioni s.p.a. ha uno stabilimento (ex art. 19 c.p.c., comma 1); nè, infine, in relazione al luogo in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, sia con riguardo al foro generale concorrente del responsabile civile, quale quello di domicilio, sia con riguardo ai fori generali concorrenti della persona giuridica, quali quello della sede legale e della sede operativa (art. 20 c.p.c., seconda parte).

Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, violazione dell’art. 19 cod. proc. civ., sotto il profilo che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da HDI Assicurazioni s.p.a. era palesemente infondata, avendo la società assicuratrice una sede operativa in (OMISSIS), presso il Centro Direzionale, retta da un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Deduce che, in ogni caso, spettava all’opponente, anche in base al principio della vicinanza della prova, dimostrare le circostanze di fatto poste a fondamento della sua contestazione. Nella fattispecie la società assicuratrice non aveva allegato, nè provato, neanche presuntivamente, come era suo onere, che negli stabilimenti partenopei non vi fosse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

4. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza sollevata da HDI Assicurazioni s.p.a..

L’assunto che l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace contenente statuizioni sulla competenza, pronunciata in causa di valore superiore a millecento euro, esaurirebbe i mezzi di impugnazione proponibili contro la sentenza declinatoria della competenza, per non essere la stessa impugnabile col mezzo del regolamento, precluso dal disposto dell’art. 46 cod. proc. civ., non ha alcuna base normativa ed è resistita dall’elementare rilievo che non del regime di impugnazione della sentenza di prime cure, deve più parlarsi, bensì di quello della sentenza del tribunale.

5. Il primo motivo di ricorso appare peraltro fondato, restando in tale giudizio assorbito l’esame del secondo.

Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di competenza territoriale derogabile, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la contestazione da parte del convenuto della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente, necessaria indicazione del giudice competente, deve essere svolta con riferimento a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili in base ai criteri facoltativi di collegamento previsti negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. sez. unite, 29 ottobre 2007, n. 22639; Cass. Civ. 22 novembre 2007, n. 24277), ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza o del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice adito, sia perchè nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio, sia perchè in entrambe le ipotesi l’art. 38 cod. proc. civ., comma 2 esclude ogni operatività dei principio di. ammissione, onerando sempre e comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione (confr. Cass. civ. 22 novembre 2007, n. 24277).

6. L’applicazione degli esposti principi al caso di specie impone di ritenere lacunosa, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.

Nella comparsa di risposta, il cui contenuto è stato riportato sia nel ricorso che nel controricorso, HDI Assicurazioni s.p.a. aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito sotto il profilo che sarebbe stato competente, o il Giudice di Pace di Nola, quale giudice del luogo del sinistro, o il Giudice di Pace di Marigliano, quale giudice della residenza del convenuto, o il Giudice di Pace di Roma, quale giudice della sede legate della società assicuratrice, o, di nuovo, il Giudice di Pace di Marigliano, avuto riguardo al forum destinatae solutionis, e cioè alla residenza del convenuto.

Ora, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, dal quale non v’è ragione di discostarsi, che, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente, deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, e cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (confr. Cass. civ. 22 novembre 2007 n. 24277; Cass. civ. 22 giugno 2004, n. 1 1649; Cass. civ. 4 giugno 1997, n. 4975).

Ne deriva che, l’eccezione di incompetenza, in quanto incompleta, almeno sotto l’indicalo profilo, deve aversi per non proposta”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione – conforme a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Regolatice – tenuto anche presente che nessuna memoria per replicare alla stessa ha depositato HDI Assicurazioni s.p.a., mentre la memoria presentata dai ricorrenti non Sa che ribadire le argomentazioni già esposte in ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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