Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1545 del 22/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 22/01/2018, (ud. 10/01/2018, dep.22/01/2018),  n. 1545

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di dodici cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo per tributi di varia natura per l’importo complessivo di 66.228,82 Euro, la Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 7102 del 15 luglio 2016, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Servizi Aziendali s.r.l., annullava cinque delle predette cartelle per difetto di prova – da fornirsi dall’amministrazione finanziaria o dall’agente della riscossione – della sottoscrizione del ruolo, dichiarando il difetto di giurisdizione sulle altre cartelle recanti l’iscrizione a ruolo per crediti di natura previdenziale e per violazione del codice della strada, come tali non aventi natura tributaria.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, su unico motivo, avverso la predetta statuizione. Resistono con controricorso C.M. e G.M.P., quali soci della società contribuente, cessata in corso di causa (precisamente in data 26/03/2015), nonchè l’Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. che propone ricorso incidentale adesivo al ricorso principale.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata.

CONSIDERATO che:

1. Con l’unico motivo, rubricato: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’Agenzia ricorrente sostiene che i giudici di appello erano incorsi nella violazione delle disposizioni censurate operando anche un illegittimo ribaltamento dell’onere probatorio in ordine alla sottoscrizione del ruolo.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che “è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata), vige il principio che l'”atto amministrativo non è invalido solo perchè privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato un provvedimento di diniego di condono esclusivamente in ragione dell’assenza di firma, omettendo qualunque ulteriore verifica)” (Cass., n. 11458 del 2012).

4. Orbene, sulla base di tale principio questa Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio -al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana – non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poichè si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonchè Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce “diritto vivente” il principio in base al quale “l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene”). Si è così precisato che “il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l’amministrazione che ha formato l’atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); (…) prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso (…). Peraltro, la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12,comma 4, è interpretata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati” (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017).

5. Pertanto, poichè la CTR non si attenuta ai suddetti principi, invero citando una pronuncia di questa Corte (n. 2808 del 2013) afferente alla diversa questione del difetto di rappresentanza sostanziale e della rilevanza a tal fine del fatto notorio, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, provvederà alla rivalutazione della vicenda processuale nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018

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