Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1545 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/01/2017, (ud. 13/09/2016, dep.20/01/2017),  n. 1545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente di Sezione –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sezione –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sezione –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sezione –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12055/2014 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D’ALBA S.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato UBALDO

SASSAROLI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

KORG ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo

studio dell’avvocato RODOLFO MAZZEI, che la rappresenta e difende,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

B.G.B.G., CARILO – CASSA DI RISPARMIO DI

LORETO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1688/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Presidente Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi gli avvocati Ubaldo SASSAROLI e Rodolfo MAZZEI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il quesito ed il fatto.

Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite consiste nello stabilire se il rapporto tra la società per azioni ed il suo amministratore sia qualificabile come di lavoro parasubordinato od autonomo (ovvero estraneo a tale ambito) e, di conseguenza, stabilire se il limite di pignorabilità degli stipendi previsto dall’art. 545 c.p.c., comma 4, sia applicabile ai compensi o agli emolumenti dell’amministratore stesso.

In particolare, all’esito dell’espropriazione presso terzi intentata dalla Banca di Credito Coop. di Ostra e Moro d’Alba nei confronti del debitore B.G.B.G. e dei suoi debitori Korg Italy spa e Cassa di Risparmio di Loreto spa, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ancona assegnò al procedente l’intera somma accantonata dai terzi a titolo di emolumenti per l’attività, qualificata di lavoro autonomo, di amministratore della prima società e di componente del consiglio di amministrazione della seconda. Il debitore propose opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione, contrastando, tra l’altro e per quel che ancora rileva, la qualificazione della propria attività, che sostenne doversi ricondurre nell’ambito d’applicazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, con conseguente limitazione della pignorabilità ad un solo quinto del totale.

L’opposizione fu accolta dal Tribunale di Ancona che, pur rilevando il contrasto giurisprudenziale sul tema, qualificò l’attività in questione come lavoro parasubordinato, la sussunse entro l’art. 409 c.p.c., n. 3, e qualificò impignorabili oltre il limite del quinto i relativi compensi; inoltre, provvide a revocare l’ordinanza d’assegnazione impugnata e limitò l’assegnazione ad un quinto di quanto i terzi pignorati avevano accantonato.

La creditrice Banca di Credito Coop. di Ostra e Morro d’Alba ha proposto ricorso per la cassazione di quella sentenza (resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.) attraverso cinque motivi. Ha resistito con controricorso la Korg Italy spa, che ha anche depositato memoria. Il debitore intimato non s’è difeso. Con ordinanza interlocutoria n. 3738 del 4 dicembre 2015, la terza sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. In particolare, ha posto in risalto che la questione in sè (quella relativa alla limitata, o meno, pignorabilità dei crediti dei quali si discute) ha natura di massima di particolare importanza che, a sua volta, fonda sull’ineludibile soluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi intorno al presupposto logico giuridico costituito dalla natura para-subordinata o meno del rapporto del quale si discute.

Il Primo Presidente ha, dunque, assegnato la causa al giudizio di queste Sezioni Unite.

2 – I motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso (“violazione e falsa applicazione degli artt. 158 e 618 c.p.c., e art. 186 bis disp. att. c.p.c.”, in rel. all’art. 360 c.p.c., n. 4) sostiene che il giudice dell’esecuzione era privo del potere di trattare la fase di merito, essendo il suo potere limitato (in forza della novella di cui alla L. n. 52 del 2006,) ai soli provvedimenti indilazionabili. Peraltro – si aggiunge – l’art. 186 bis disp. att. c.p.c., ha espressamente disposto che il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., sia trattato da magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

Il secondo motivo (“violazione e falsa applicazione artt. 618 e 183 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in rel. all’art. 360 c.p.c., n. 4”) sostiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe precluso il pieno esercizio del diritto alla prova, avendo omesso di concedere alcun termine istruttorio, così da consentire all’opponente di fornire adeguata prova del carattere concretamente para-subordinato della propria attività nelle società in questione ed all’opposta di fornire la prova contraria.

Il terzo motivo (“violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c., per omesso accertamento della parasubordinazione in concreto” in rel. all’art. 360 c.p.c., n. 5) lamenta che il giudice abbia omesso di accertare in concreto il grado di eventuale subordinazione, soprattutto nella considerazione che il debitore svolgeva la medesima attività contemporaneamente presso diversi enti.

Il quarto motivo (“violazione e falsa applicazione art. 409 c.p.c., n. 3, e art. 2380 bis c.c., in relazione alla qualifica parasubordinata dell’attività dell’amministratore di società per azioni” in re. all’art. 360 c.p.c., n. 3), dato atto del contrasto di giurisprudenza in tema di identificabilità dell’attività parasubordinata in quella dell’amministratore di società per azioni, sostiene che occorre aderire a quello che l’esclude, in considerazione della mancanza delle caratteristiche della continuità e della coordinazione.

Il quinto motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 545 c.p.c., in relazione alle ipotesi di attività di parasubordinazione” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) deduce che, anche a voler aderire all’orientamento che qualifica come parasubordinato il rapporto intercorrente tra amministratore e società per azioni, l’ambito d’operatività dell’art. 545 c.p.c., commi 3 e 4, non potrebbe comunque estendersi a tali rapporti parasubordinati, dovendo limitarsene l’applicazione ai soli stipendi e salari derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.

2.1 – La risposta ai motivi primo, secondo e quinto.

Al fine di concentrare la trattazione intorno al tema fondamentale sottoposto alla soluzione delle S.U., conviene immediatamente sgombrare il campo dai motivi primo, secondo e quinto, che sono tutti infondati.

Quanto al primo, basta ricordare e ribadire il consolidato principio secondo cui la violazione dell’obbligo di astensione, previsto dall’art. 186 bis disp. att. c.p.c., per il giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi (cfr. Cass. n. 22854/14).

Quanto al secondo, occorre osservare che nella specie sono stati concessi termini a difesa, in grado di tutelare adeguatamente i diritti delle parti.

Quanto al quinto, infine, va ribadita l’estensione del regime di limitata pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c., alle ipotesi di parasubordinazione, come già affermato da Cass. n. 685/12, secondo la quale, appunto, le modifiche apportate dalle L. 12 marzo 2004, n. 311, e L. 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35) al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni”) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, sicchè i crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art. 545 c.p.c.. Restano, dunque, da delibare i motivi terzo e quarto, che involgono la natura parasubordinata o meno del rapporto tra società per azioni e loro amministratori, ai fini della applicabilità o meno, ai compensi di questi ultimi, dei limiti o benefici d’impignorabilità previsti per gli stipendi dall’art. 545 c.p.c..

3 – La soluzione del quesito: premessa.

Il D.P.R. n. 180 del 1950, contenente l’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, modificato dalla L. n. 311 del 2004, e dalla L. n. 80 del 2005, di conversione del D.L. n. 35 del 2005, all’art. 2, così recita:

“Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonchè le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1)….; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro”.

L’art. 52, comma 3, dello stesso decreto, introdotto dalla citata legge di modifica n. 80 del 2005, prevede poi che i compensi corrisposti a soggetti titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c..

L’art. 545 c.p.c., statuisce che: “Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario.., possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato… ed in eguale misura per ogni altro credito”.

Le modifiche apportate dalle L. n. 311 del 2004, e L. n. 80 del 2005, al D.P.R. n. 180 del 1950, hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate solo per il lavoro pubblico (in tal senso, cfr. Cass. n. 4465/11). In conseguenza di tale equiparazione la già citata Cass. n. 685/12 ha affermato che anche ai rapporti di lavoro privato riconducibili all’art. 409 c.p.c., n. 3, debbano trovare applicazione i limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c., comma 4; limiti pacificamente non estendibili anche ai corrispettivi per i contratti di lavoro autonomo o d’opera professionali.

Da qui la rilevanza della questione della riconducibilità dei compensi percepiti dagli amministratori ad emolumenti che trovino origine in un rapporto di lavoro parasubordinato, di lavoro autonomo o di opera professionale oppure ad un rapporto di altra natura e la conseguente necessità di risolvere il contrasto di giurisprudenza formatosi intorno alla natura del rapporto che si instaura tra la società per azioni ed il proprio amministratore.

3.1 – La natura del rapporto che lega la società per azioni ed il suo amministratore. La dottrina.

Giova premettere rapidissimi cenni circa le posizioni dottrinarie sul tema, visto che la giurisprudenza ne ha in qualche modo risentito gli echi, diversificandosi in ragione delle diverse teorie di volta in volta accolte, oppure tentando il connubio tra esse.

In estrema sintesi, sono identificabili due diversi orientamenti: 1) la teoria cd. contrattualistica, che individua la presenza di un vero e proprio contratto che legherebbe due soggetti distinti, l’amministratore da un lato, la società dall’altro, ciascuno autonomo centro di interessi, spesso anche contrapposti; 2) la teoria cd. organica, secondo cui, al contrario, mancherebbe ogni dualità, configurandosi solo un’immedesimazione dell’organo nella persona giuridica che rappresenta, senza possibilità di un regolamento negoziale interno, fonte di reciproci diritti e obblighi.

E’ ovvio che la prima apre la strada alla configurabilità di un rapporto parasubordinato tra i due soggetti distinti costituiti dalla società ed il suo amministratore, mentre la seconda conduce ad escluderlo in forza dell’indistinguibilità dei due.

Più in dettaglio, poi, possono essere individuate nell’ambito della teoria cd. contrattualistica (la quale, come s’è visto, fa derivare il conferimento del potere rappresentativo all’amministratore non dalla legge o dallo statuto, bensì dal regolamento negoziale, con la conseguente negazione dell’immedesimazione organica): a) la tesi di coloro i quali hanno ravvisato un negozio sui generis, tipico di amministrazione, non riconducibile ad alcuna tipologia nota, ma assimilabile di volta in volta a questo o quel contratto (di mandato, d’opera, di lavoro subordinato, ecc.), senza tuttavia identificarsi in alcuno, salvo far riferimento alle rispettive, compatibili discipline; b) l’antica teoria che assimila la figura dell’amministratore a quella del mandatario, della quale ha ormai fatto giustizia il riformato testo dell’art. 2392 c.c., nel quale è stato eliminato il richiamo alla “diligenza del mandatario” di cui all’art. 1710 c.c.; c) la teoria più isolata che vede nell’amministratore un lavoratore subordinato della società (diversa da quella che ammette la possibilità di cumulare il rapporto di amministrazione con quello di lavoratore subordinato), in base alla quale il rapporto di amministrazione sarebbe esso stesso da ricondurre ad un rapporto di lavoro subordinato, con l’assemblea che ne ha il potere di nomina e revoca (quindi, di costituire ed estinguere il rapporto) nonchè quello direttivo e di controllo (esercitato unitamente al collegio sindacale) e l’amministratore, dal suo canto, con i suoi doveri di fedeltà e di collaborazione che si manifestano principalmente nell’obbligo di non concorrenza, di cui all’art. 2390 c.c., e nel diritto al compenso; d) la teoria che riconduce l’amministratore alla figura del prestatore d’opera professionale finalizzata a far conseguire un profitto alla società, con assunzione di responsabilità ed impiego di tempo ed energie lavorative; e) la teoria, infine, che riconduce il rapporto d’amministrazione alla fattispecie della parasubordinazione (che, come vedremo in seguito, è stata accolta da una pronunzia delle S.U. del 1994), configurando un rapporto negoziale autonomo tra amministratore e società, dal contenuto fissato dalla legge e dallo statuto, superando definitivamente l’idea di un’immedesimazione organica assoluta che avrebbe impedito il dualismo e la contrapposizione di interessi e costringendo il rapporto di amministrazione nell’area dei rapporti intrasoggettivi.

A fronte di quella finora sinteticamente descritta v’è, invece, la cd. teoria organica, per la quale gli amministratori rappresentano un organo necessario per l’operatività della società, secondo una precisa scelta del legislatore che ne ha regolato la struttura in modo tale da escludere che il loro rapporto possa operare secondo le regole della rappresentanza ordinaria. La configurazione non contrattuale del rapporto società – amministratori incide poi sulla ricostruzione della fonte dei loro poteri: gli amministratori risulterebbero titolari dei poteri gestori in via originaria, in quanto organi necessari per il funzionamento e la realizzazione del contratto sociale, analogamente ai poteri dell’assemblea dei soci, con cui vi sarebbe una semplice convivenza, senza alcuna possibilità di sovrapposizione o limitazione. I poteri degli amministratori derivando direttamente dalla legge sono dunque autonomi, non avocabili, nè disponibili, nè limitabili ad opera dell’assemblea dei soci a cui spetta solo di designare il titolare di prerogative gestorie già determinate. Ulteriore corollario del rapporto organico è quello della immedesimazione organica dell’amministratore nella società stessa, e quindi l’inesistenza di due contrapposti ed autonomi centri di interesse tra i quali instaurare non solo un rapporto contrattuale ma un qualsiasi rapporto intersoggettivo, data l’impossibilità di una diversificazione di posizioni contrapposte e l’inesistenza di separazione tra funzione gestoria e funzione esecutiva sottoponibile a verifica, controllo o disciplina.

La natura di organo riconosciuta all’amministratore diviene dunque il principale ostacolo giuridico alla configurabilità di qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale tra la persona fisica e la società, a causa della mancanza di due distinti centri di interessi e di volontà, non solo nella fase genetica del rapporto, ma anche e soprattutto nella fase del suo svolgimento.

3.2 – Lo stato della giurisprudenza. La sentenza a S.U. del 1994 ed i suoi precedenti.

Il contrasto giurisprudenziale sul tema (che, come s’è detto, è stato riscontrato sia dalla sentenza oggi impugnata, sia dall’ordinanza interlocutoria di rimessione alle S.U.) è diretta conseguenza della variegata elaborazione dottrinale finora descritta e si può definire endemico alla giurisprudenza di legittimità.

Le molteplici pronunzie susseguitesi sin dagli anni ‘80 del secolo scorso (tutte rese per fini diversi da quelli che oggi ci riguardano e, soprattutto, per risolvere problemi di competenza e di rito) evidenziano un primo orientamento che escludeva potersi individuare nell’ambito del rapporto di amministrazione un rapporto tra due distinti centri di interesse tra i quali avviene lo scambio di prestazioni, siccome l’ordinamento della società per azioni è regolato in modo da attribuire all’amministratore-rappresentante le caratteristiche strutturali di organo, con esclusione dei connotati del rapporto inter-soggettivo della rappresentanza ordinaria.

Tutte queste pronunce erano favorevoli all’applicazione del rito ordinario, stante l’impossibilità di diversificare l’attività del prestatore di lavoro e l’attività del destinatario della prestazione per l’assenza dei due contrapposti centri di interesse e la conseguente necessità di escludere il rapporto di parasubordinazione, data la mancanza del rapporto di dipendenza sul piano economico e, quindi, di quella situazione di debolezza contrattuale che caratterizza tali rapporti e ne giustifica l’equiparazione alla subordinazione ai fini della tutela processuale.

Un diverso orientamento riconduceva invece le controversie in questione all’art. 409 c.p.c., n. 3, ritenendo che il rapporto tra amministratore e società per azioni presentasse i caratteri della continuità e del coordinamento con l’attività svolta dall’impresa societaria, richiesti da tale norma per affermare la competenza per materia del giudice del lavoro.

Il tentativo di dare soluzione al contrasto è stato compiuto da queste S.U. con la sentenza n. 10680 del 1994, la quale, ancora una volta per risolvere una questione di rito e competenza (si trattava di stabilire innanzi a quale giudice dovesse essere sottoposta l’azione proposta dall’amministratore contro la società da lui amministrata per il rimborso di spese da lui effettuate in adempimento del mandato), prese netta posizione a favore della qualificazione del rapporto di amministrazione in termini di rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3.

Il principio enunciato dalla sentenza è il seguente: La controversia nella quale l’amministratore di una società per azioni, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell’attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3, atteso che, se verso i terzi estranei all’organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all’interno dell’organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un’attività come quella resa dall’amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria e l’eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell’amministratore nei confronti della società.

L’enunciato si articola in quattro essenziali proposizioni: a) l’esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l’amministratore impersona la società all’esterno, non esclude la configurabilità, nei rapporti interni, di un vincolo di natura obbligatoria tra l’amministratore stesso e l’ente da lui gestito, nè la conseguente distinzione, in quest’ambito, di due centri d’interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto; b) l’attività che l’amministratore è tenuto a prestare in favore della società presenta i caratteri della personalità, della continuazione e della coordinazione, e quindi rientra nella previsione dell’art. 409 c.p.c., n. 3; c) la circostanza che tale attività sia finalizzata al conseguimento dello scopo sociale, ed abbia perciò contenuto imprenditoriale, non impedisce di ritenerla parasubordinata, non foss’altro che un analogo contenuto è ravvisabile anche nell’attività dell’institore, il quale certamente opera in posizione di lavoratore subordinato; d) la difficoltà d’ipotizzare una situazione di debolezza contrattuale dell’amministratore nei confronti della società non vale ad escludere il carattere parasubordinato del relativo rapporto, perchè l’indicata situazione di debolezza non costituisce un presupposto di applicabilità della disciplina processuale delle controversie in materia di lavoro.

3.3 – La giurisprudenza successiva alla sentenza a S.U. del 1994.

Si diceva in precedenza del “tentativo” operato da queste S.U. nel 1994 di dare un definitivo assetto al tema, siccome quella sentenza ha avuto sicuramente il pregio di fondare l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, senza tuttavia spegnere i contrasti che nei più di venti anni a seguire hanno caratterizzato le decisioni in argomento. Contrasti che, per un verso, sono stati fomentati dalla sempre più diversificata dottrina e che, per altro verso, sono la necessaria conseguenza del mutato quadro normativo, non solo in materia societaria.

A fronte, dunque, di numerosissime sentenze che hanno, per finalità varie, ribadito la natura parasubordinata del rapporto in questione, se ne individuano altre che, invece, sono tornate ad affermare la tesi del rapporto di lavoro autonomo, pur con generico riferimento all’immedesimazione organica. Altre ancora – come vedremo – hanno affermato la natura autonoma e tipica del rapporto societario.

In quest’ordine di idee, s’è affermata la legittimità della previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore di società (Cass. n. 2861/02), s’è esclusa l’applicabilità al rapporto del disposto dell’art. 36 Cost., con conseguente affermazione di disponibilità e rinunciabilità del compenso (Cass. n. 19714/12), oppure s’è affermato che, in caso di revoca senza giusta causa, la liquidazione dei relativi danni debba avvenire secondo i criteri generali degli artt. 1223 e 2697 c.c., e non equiparando la vicenda alla risoluzione di un contratto di lavoro subordinato (Cass. n. 23557/08).

Neppure da trascurare è il filone giurisprudenziale il quale, in maniera incontrastata, esclude da molti decenni che il privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, assista il credito del compenso in favore dell’amministratore o liquidatore di società. Teoria fondata sulla constatazione che l’attività svolta da quei soggetti non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con conseguente sopportazione del rischio ed, a differenza di quella del prestatore d’opera, non è determinata dai contraenti preventivamente, nè è determinabile aprioristicamente (tra le varie e più recenti, cfr. Cass. n. 22046/14, n. 4769/14, n. 11652/07, n. 13805/04).

Si dirà in seguito della recente ed innovativa tesi giurisprudenziale del “rapporto societario”, riferita al disposto del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), che detta criteri per l’individuazione della competenza per materia del tribunale delle imprese.

3.4 – Critiche alla teoria del rapporto parasubordinato.

Il mutato assetto normativo sviluppatosi in questo lungo lasso di tempo, la nuova configurazione dell’intero sistema societario derivante dalle novelle legislative, il diverso approccio alla materia che non tenga conto di problematiche attinenti solo alla competenza ed al rito, impongono alle S.U. un radicale ripensamento rispetto alla propria decisione del 1994 ed alle conseguenze che ne sono derivate e ne derivano trasversalmente in vasti campi dell’ordinamento.

Ponendo a raffronto i quattro enunciati sui quali fonda quella sentenza (cfr. supra par. 3.2) ed il disposto dell’art. 409 c.p.c., n. 3, (che fa riferimento ad “una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato”) occorre rilevare che quello sub a) deve essere senz’altro concordato (seppure con i limiti dei quali si dirà in seguito), nella considerazione che l’immedesimazione organica può aver rilievo nei rapporti con i terzi, ma nei rapporti interni effettivamente sussiste una relazione obbligatoria tra soggetti affatto distinti tra loro. Difficilmente, invece, può essere prestata adesione agli altri enunciati contenuti in sentenza. Soprattutto all’affermata esistenza del fondamentale requisito del coordinamento, che in essa rimane mera asserzione, nè sviluppata, nè dimostrata.

Le perplessità sul punto, che furono avanzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito già all’indomani della pubblicazione della sentenza in commento, risultano oggi quanto mai rafforzate alla luce delle novelle susseguitesi in campo societario dal 2003 in poi.

E’ opinione unanime, condivisa da dottrina e giurisprudenza, che il coordinamento presupposto dalla disposizione di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, deve essere inteso in senso verticale, ossia deve rappresentarsi come una situazione per cui il prestatore d’opera parasubordinata è soggetto ad un coordinamento che fa capo ad altri, in un rapporto che deve presentare connotati simili a quelli del rapporto gerarchico propriamente subordinato. E’ per questo, ossia al fine di favorire la parte normalmente più debole, che il rapporto parasubordinato è assoggettato dal legislatore alla medesima disciplina processuale prevista per quello subordinato. In altri termini, l’attività coordinata è sinonimo di attività in qualche misura eterodiretta o, comunque, soggetta ad ingerenze o direttive altrui.

Requisito, questo, che – più che mai nell’attuale quadro normativo – non è affatto individuabile rispetto all’attività dell’amministratore societario, neanche se si volesse ritenere (come sembra, per fugaci accenni, ritenere la sentenza del 1994) che questi sia soggetto al coordinamento dell’assemblea dei soci.

Al contrario, la riforma del diritto societario rende l’amministratore il vero egemone dell’ente sociale. A lui spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa, con il solo limite di quegli atti che non rientrano nell’oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.); il suo potere di rappresentanza è generale e concerne anche gli atti estranei all’oggetto sociale (art. 2384 c.c., comma 1); se è amministratore unico ha sia il potere di gestione, sia quello di rappresentanza; in eccezione ai principi generali, è stabilito che le limitazioni ai suoi poteri (sia di rappresentanza, sia di gestione) che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti (non quelle legali) non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, fatta salva la cd. exceptio doli (art. 2384, comma 2, c.c.).

Quanto, poi, al rapporto tra assemblea ed amministratore, la novella consente di escludere affatto l’ipotizzabilità di un coordinamento imposto dalla prima al secondo.

Questo rapporto emerge da due disposizioni: il già citato art. 2380 bis c.c., che, come s’è visto, attribuisce la gestione dell’impresa in via esclusiva all’amministratore, e l’art. 2364 c.c., n. 5, per il quale l’assemblea ordinaria delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.

Dal raffronto si deduce che la competenza gestoria dell’assemblea ha carattere delimitato e specifico: ossia, sussiste solo per gli atti espressamente attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, mentre quella degli amministratori ha carattere generale e sussiste per tutti gli atti d’impresa che non sono riservati all’assemblea e che si pongono in rapporto di mezzo a fine rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale. Quest’ultima cessa, per lasciare il campo a quella dell’assemblea, solo quando si tratta di iniziative che comportino una sostanziale modifica, diretta o indiretta, dell’oggetto sociale.

Inoltre, non è possibile riservare statutariamente all’assemblea la decisione di compiere l’atto ma può essere solo prevista una mera autorizzazione a compiere l’atto, nel senso che la decisione del compimento dell’atto rimane pur sempre riservata all’amministratore, il quale può decidere di non compiere l’atto, benchè l’assemblea l’abbia autorizzato a farlo. In ogni caso, l’autorizzazione al compimento degli atti deve essere oggi prevista dallo statuto.

In conclusione, se per “coordinamento” (quale presupposto indispensabile perchè ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3, possa individuarsi un’attività parasu-bordinata) deve intendersi l’eterodirezione dell’attività stessa, si può categoricamente escludere che la funzione dell’amministratore societario ne sia soggetto.

Per altro verso, non può farsi a meno di rilevare che la soggezione al coordinamento è riflesso di una situazione di debolezza contrattuale che costituisce il senso stesso della summenzionata disposizione, dal momento che è proprio la presupposta inferiorità di una parte rispetto all’altra a giustificare l’equiparazione del lavoratore parasubordinato a quello subordinato. La sentenza del 1994 liquida l’argomento ritenendo che “quest’elemento è di incerta definizione e, quel che più conta, è di contenuto sociologico, ossia valido quale ausilio interpretativo in quanto idoneo a ricostruire la ratio legis, ma non è assumibile quale presupposto di applicabilità di una norma”.

Ritengono, piuttosto, oggi le S.U. che, se quest’elemento è idoneo a ricostruire la ratio legis, nella vicenda che ci occupa l’accertata assenza di una situazione di debolezza contrattuale conforta la tesi dell’inconfigurablità dell’amministratore societario quale lavoratore parasubordinato.

3.5 – La tesi del rapporto societario.

Tutto ciò premesso, è indispensabile rappresentare che la giurisprudenza di legittimità è recentemente pervenuta alla profonda rivisitazione del tema ed al superamento degli ambiti tra i quali finora s’era mossa, sostenendo che il rapporto fra l’amministratore e la società debba essere ricondotto nell’ambito dei “rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario” cui fa riferimento il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), per l’individuazione della competenza per materia del tribunale delle imprese.

In questo condivisibile ordine d’idee, tutta la giurisprudenza (che ha trovato la sua basilare affermazione proprio nella pronuncia delle S.U. n. 10680 del 1994) non è più compatibile con il citato intervento legislativo che, appunto, ha attribuito al tribunale delle imprese la competenza relativa alle controversie in materia di rapporti societari, nella loro complessità, che coinvolgano amministratori e società, rendendo ormai irrilevante la distinzione fra l’attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi con la società.

Nell’esegesi dell’ultima disposizione normativa in commento, è stato correttamente osservato (in particolare da Cass. n. 14369/15) che tra i “rapporti societari” ai quali essa fa riferimento deve necessariamente comprendersi il rapporto tra società ed amministratori, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è rapporto “di società” perchè serve ad assicurare l’agire della società, non assimilabile, in quest’ordine di idee, nè ad un contratto d’opera (in questo senso, cfr. già Cass. 22046/14), nè tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato.

Così ragionando, ossia facendo riferimento alla natura del rapporto come di tipo “societario”, la citata Cass. n. 14369/15 ha ricompreso nella competenza del tribunale delle imprese la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di delibera di revoca di un intero consiglio di amministrazione per giusta causa, mentre Cass. n. 2759/16 ha ammesso il ricorso ad arbitri anche nelle controversie tra amministratori e società attinenti al profilo interno dell’attività gestoria ed ai diritti che ne derivano (quale, ad esempio, il diritto al compenso), ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari. Giova, infine, ricordare che già il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 130, introducendo l’art. 144 ter disp. att. c.p.c., aveva escluso che tra le controversie previste dall’art. 409 c.p.c., fossero comprese quelle di cui all’art. 50 bis c.p.c., comma 1, n. 5, seconda parte, (tra cui l’azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti dei suoi amministratori), controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale. L’art. 50 bis c.p.c., è stato poi modificato dalla L. n. 262 del 2005, art. 15, (Tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari).

4 – Un’opportuna precisazione.

E’ indispensabile precisare che tutto quanto finora affermato concerne la figura dell’amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell’ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Non è escluso, però, che s’instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera.

E’ il caso ben delineato dalla risalente Cass. n. 1796/96, la quale, affermata la compatibilità giuridica tra le funzioni del lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, precisa che la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto; essendo indispensabile, da una parte, accertare l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, dall’altra, la ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale. Nella specie, si trattava di un soggetto che originariamente era stato assunto dalla società con la qualifica di dirigente e, solo successivamente, era stato investito della carica di componente nel consiglio di amministrazione, da lui in alcune occasioni presieduto. Il menzionato precedente di legittimità ha così respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del dirigente in assenza di prova, da parte della società, della cessazione del rapporto subordinato e della sua sostituzione con un rapporto diverso che attribuiva all’ex lavoratore il potere di assumere decisioni imprenditoriali travalicanti la sfera di attribuzioni di un dirigente, stante l’ammissibilità della coesistenza del rapporto di lavoro subordinato con le diverse e non interferenti funzioni amministrative.

5 – Conclusioni sulla vicenda in esame.

Come osservato in precedenza (soprattutto sub 3), la soluzione del quesito (limiti alla pignorabilità dei compensi dell’amministratore unico) ha preteso la soluzione del contrasto giurisprudenziale in tema di rapporto tra società ed amministratore.

Occorre precisare che, nella specie, il giudice dell’esecuzione, all’esito dell’espropriazione presso terzi intentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba nei confronti del debitore e dei suoi debitori Korg Italy spa e Cassa di Risparmio di Loreto s.p.a., aveva assegnato alla Banca procedente l’intera somma accantonata dai terzi a titolo di emolumenti per l’attività, ritenuta di lavoro autonomo, svolta dal B. in qualità di amministratore unico della prima società e di componente del consiglio di amministrazione della seconda.

Come ha già notato l’ordinanza interlocutoria, la ricorrente banca non ha proposto alcuna doglianza specifica sulla piena equiparazione, ai fini della gravata decisione, dei compensi ed emolumenti spettanti all’amministratore unico della società per azioni (carica pacificamente ricoperta dal debitore in seno all’organizzazione della controricorrente Korg Italy spa) e di quelli spettanti allo stesso debitore quale semplice componente di un consiglio di amministrazione (carica altrettanto pacificamente ricoperta dal debitore in seno alla Cassa di Risparmio di Loreto). Tuttavia, le argomentazioni che precedono, rivolte alla figura dell’amministratore unico di società per azioni, a maggior ragione valgono per il componente del consiglio di amministrazione. Sicchè, può essere enunciato il seguente principio:

L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall’art. 409 c.p.c., n. 3. Ne deriva che í compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza í limiti previsti dall’art. 545 c.p.c., comma 4.

Tornando alla fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha, dunque, errato nell’affermare la limitata pignorabilità dei crediti in questione, sicchè devono essere accolti i motivi terzo e quarto del ricorso e la sentenza deve essere cassata in relazione a questi stessi motivi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. Sicchè, va respinta l’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., dal debitore Giovanni B.G.B. avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Ancona in data 8 gennaio 2013 nella procedura esecutiva n. 9337/12 RGE, sezione distaccata di Osimo, e, per l’effetto va confermata la predetta ordinanza.

La complessità giuridica della questione e lo stesso mutamento giurisprudenziale consigliano l’intera compensazione tra le parti delle spese dei giudizi di merito e di quello di cassazione.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta i motivi primo, secondo e quinto del ricorso, accoglie il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., dal debitore B.G.B.G. avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Ancona in data 8 gennaio 2013 nella procedura esecutiva n. 9337/12 RGE, sezione distaccata di Osimo, e, per l’effetto, conferma la predetta ordinanza. Compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito e di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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