Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15449 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16156-2012 proposto da:

PALL ITALIA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOEZIO, 6, presso lo studio dell’avvocato GAETANO TREZZA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE VALLESI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA

CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CHRISTIAN LUCIDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1083/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/12/2011 R.G.N. 320/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 13/12/2011, confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di B.B. alle dipendenze della società s.r.l. Pall Italia.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Pall Italia s.r.l. sulla base di due motivi. Resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente deve osservarsi che è pervenuto a questo ufficio atto di rinuncia al ricorso oggetto del presente giudizio, con il quale il difensore della società ricorrente, munito di procura in tal senso, rappresenta che tra le parti è cessata la materia del contendere, talchè le stesse non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio. E’ stata prodotta, altresì, accettazione della rinuncia sottoscritta da B.B. e del suo difensore.

2. Sulla base della documentazione suddetta si ravvisano i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. per dichiarare l’estinzione del processo.

3. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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