Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15449 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27114-2018 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO CANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1958/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

D.G. si opponeva a un’esecuzione presso terzi promossa dall’agente di riscossione deducendo la mancata notifica delle sottese cartelle e la prescrizione dei correlativi crediti;

il giudice dell’esecuzione sospendeva parzialmente la stessa fissando termine per l’inizio del giudizio di merito a norma dell’art. 616 c.p.c.;

il Tribunale accoglieva l’opposizione quanto alle cartelle riferite a debiti non fiscali, in specie a sanzioni per violazione del codice stradale, per intervenuta prescrizione quinquennale, dichiarando al contempo il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle riferite a poste erariali, in favore del giudice dei tributi;

la Corte di appello dichiarava inammissibile per tardività il gravame ritenendo inapplicabile la sospensione feriale dei termini, vertendosi in tema di opposizione esecutiva, e attesa la mera accessorietà delle domande di restituzione delle somme riscosse in ragione dell’esecuzione e per correlativa responsabilità aggravata derivante dall’aver proceduto illegittimamente alle vie coattive;

avverso questa decisione ricorre per cassazione D.G. articolando tre censure corredate da memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione della L. n. 742 del 1969, artt. da 1 a 3, e del R.D. n. 12 del 1942, art. 92, in uno all’omessa motivazione, poichè la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che sin dal primo grado erano state proposte le domande di restituzione e risarcimento dei danni, menzionate in parte narrativa, che, essendo autonome e cumulate, avrebbero imposto la dilatazione feriale dei termini per appellare;

con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 24,111, Cost., artt. 101,112,183 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato rilevando officiosamente il profilo assorbente senza offrirne l’esame al necessario contraddittorio;

con il terzo motivo si prospetta la violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla prescrizione poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione all’esecuzione con cui si deduca l’estinzione prescrizionale dei crediti avrebbe dovuto ritenersi in ogni caso soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, tanto più dopo l’ammissibilità di tale domanda anche per i crediti tributari sancita dalla Corte costituzionale con l’arresto n. 114 del 2018;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

a prescindere dalle carenze del ricorso sia nell’esposizione del fatto (art. 366 c.p.c., n. 3), che nel riferimento agli atti e documenti processuali richiamati (art. 366 c.p.c., n. 6), il gravame è privo di fondamento;

partitamente, il primo motivo è infondato;

premesso che il Tribunale ha motivato in modo decifrabile come riassunto in premessa, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, annessa a quella di opposizione all’esecuzione, in quanto meramente accessoria, non esenta, come invece nei generali casi di cumulo di domande autonome, dall’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini (Cass., 28/09/2009, n. 20745);

parte ricorrente sottolinea che la domanda sarebbe stata articolata a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59, in via necessariamente autonoma proprio in quanto proponibile dopo il compimento dell’esecuzione;

il rilievo non è dirimente;

la parte riporta che la pretesa in parola, annessa alla formulata opposizione all’esecuzione promossa in suo danno, era stata avanzata per ottenere il ristoro del pregiudizio per “aver agito esecutivamente in danno dell’attore nonostante fosse ben noto” all’agente della riscossione “che i crediti pretesi erano” venuti meno “per intervenuta prescrizione” (pag. 7 del ricorso);

si tratta, pertanto, di una domanda puramente accessoria ai fini in parola, al di là dei distinguo enucleabili tra la fattispecie di cui al menzionato art. 59, e quella dell’art. 96 c.p.c., richiamata dal precedente sopra evocato;

si era cioè in presenza di una domanda risarcitoria non successiva a un’avvenuta esecuzione, ma proposta quale addentellato all’opposizione per cui si era adito il giudice dell’esecuzione, e poi riassunto in giudizio di pieno merito all’esito della prevista fase sommaria, a norma dell’art. 616 c.p.c.;

in altra e concorrente chiave ricostruttiva, le domande si profilavano necessariamente come legate da nesso di dipendenza per pregiudizialità rispetto alla causa di opposizione all’esecuzione, e conseguentemente, poichè la causa di opposizione doveva, in ragione di tale nesso, decidersi prima di quelle dipendenti, che avrebbero potuto esserlo, peraltro, solo nel caso di esito positivo dell’opposizione, il cumulo giustifica la soggezione anche delle cause pregiudicate al regime di quella pregiudicante;

sarebbe infatti del tutto incongruo postulare che la sospensione feriale possa operare mentre si deve decidere sulla causa pregiudicante;

per omologhe ragioni è stato chiarito che in sede di opposizione all’esecuzione, ove l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di scrutinio positivo dell’opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale versata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale; al contrario, la detta sospensione non opera nell’ipotesi di rigetto dell’opposizione, in quanto esclusivamente l’esito positivo dell’impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell’esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d’appello o a quello di rinvio (Cass., 18/12/2019, n. 33728, Cass., 21/01/2014, n. 1123);

sovrapponibili considerazioni debbono farsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di restituzione delle somme indicate come illegittimamente riscosse in ragione dell’azione esecutiva;

la conclusione risponde alla “ratio” della nomofilachia in questione, posto che, altrimenti, domande meramente consequenziali o pregiudicate porterebbero irragionevolmente a sottrarre il giudizio dal regime processuale suo proprio;

attesa questa finalità normativa, a nulla valgono i rilievi in ordine alla necessità di apposita domanda per la restituzione di somme pagate in forza di una decisione di primo grado riformata, ovvero concernenti la qualificazione come opposizione recuperatoria di quella in cui si deduca, contestando una susseguente cartella, la mancata notificazione del verbale di accertamento di violazione al codice stradale;

nel primo caso si tratta semplicemente del diverso rispetto del principio dispositivo, nel secondo caso di fattispecie ancor più estranea a quella in esame: infatti, nell’ipotesi si era dedotta la mancata notifica delle cartelle esattoriali (pag. 9, rigo 17, pag. 11, primo rigo, del ricorso; pag. 1 della sentenza impugnata) e con essa la poi statuita prescrizione quinquennale, e tali deduzioni costituiscono ragioni di opposizione all’esecuzione come ribadito dalla stessa giurisprudenza menzionata dal ricorrente (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080, p. 81.1, che perciò distingue il caso in cui si deduca la differente estinzione del credito per mancata notifica del verbale di accertamento, mai prospettata dalla parte, secondo le affermazioni contenute nel ricorso qui in scrutinio);

ciò, d’altro canto, risponde alla medesima prospettazione del ricorrente con il terzo motivo, in ragione del quale si è prospettata, come anticipato, la soggezione alla giurisdizione ordinaria della domanda di opposizione all’esecuzione in tesi anche per la parte oggetto di declinatoria di giurisdizione;

può formularsi il seguente principio di diritto: “il giudizio in cui vi sia connessione per pregiudizialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla sospensione feriale dei termini, e una o più domande pregiudicate che non lo siano, fino a che il giudizio d’impugnazione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante, resta soggetto interamente alla esclusione della sospensione stessa”;

il secondo motivo è infondato: le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali (cfr., da ultimo, Cass., 04/03/2019, n. 6218);

il terzo motivo è assorbito;

non deve disporsi sulle spese in ragione del mancato svolgimento di difese della parte rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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