Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15449 del 21/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.21/06/2017), n. 15449
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6008/2016 proposto da:
SOCIETA’ PODINI HOLDING S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona
del suo Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati
FRANCESCO PAOLUCCI e VITTORIO PAOLUCCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – C.F. (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4944/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, in merito al provvedimento di decadenza da un finanziamento agevolato ex lege 10 ottobre 1975, n. 517, adottato sul presupposto che il soggetto beneficiario avesse cessato la propria attività, aveva ritenuto, nell’interpretare l’art. 9 della Legge citata, che il termine cessione fosse equivalente a quello di alienazione ed aveva perciò confermato la legittimità provvedimento ancorchè nella specie si fosse fatto luogo, una volta realizzato l’investimento, solo all’affitto di un ramo d’azienda.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritenuta l’opportunità di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza a mente dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
PQM
Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla Prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017