Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15448 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BOOHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27668/2012 proposto da:
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEL SUDARIO 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
PELAGGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1344/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 02/12/2011 R.G.N. 391/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega orale Avvocato MORRICO
ENZO;
udito l’Avvocato PELAGGI LUIGI per delega orale Avvocato PELAGGI
ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per cessata materia del
contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 10.2.1011 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano che aveva dichiarato l’illegittimità del secondo contratto di lavoro somministrato sottoscritto tra P.D. e la società Autostrade per l’Italia con le conseguenze di cui alla sentenza, mentre veniva confermata la legittimità del primo contratto con il rigetto dell’appello incidentale della lavoratrice. Proponeva ricorso per cassazione la società Autostrade con plurimi motivi; si costituiva con controricorso la parte intimata. Veniva depositato atto di conciliazione tra le parti in sede sindacale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese come da verbale di conciliazione in atti.
PQM
La Corte:
dichiara la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016