Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15448 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22961-2018 proposto da:

A.E., P.M.A., F.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VITTORIO

D’ANGELO;

– ricorrenti –

contro

AG.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO CIABATTONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2018 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

Ag.Gi. si opponeva al precetto notificatogli da F.G., P.M.A., A.E., in forza di un provvedimento di liquidazione delle spese legali da parte del giudice dell’esecuzione presso terzi promossa nei confronti del deducente dagli opposti;

esponeva l’attorte che il provvedimento non avrebbe potuto ritenersi costituire titolo esecutivo poichè l’esecuzione era stata dichiarata estinta, non vi era espressa statuizione condannatoria nè individuazione esplicita del soggetto passivo della pronuncia;

il Giudice di pace rigettava l’opposizione con pronuncia riformata dal Tribunale secondo cui all’affermazione di esecutività del provvedimento di liquidazione delle spese a carico dell’esecutato ostava la dichiarazione di estinzione della procedura e la mancanza sia dell’indicazione del soggetto passivo che di una statuizione propriamente condannatoria;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione F.G., P.M.A., A.E., articolando quattro motivi;

resiste con controricorso Ag.Gi. la cui difesa ha altresì depositato memoria;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

Che:

con primo motivo si prospetta la carenza assoluta di motivazione poichè il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare per esteso la motivazione di altro provvedimento su fattispecie analoga, emesso in diverso giudizio;

con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 474,475 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di affermare la natura esecutiva della pronuncia opposta, atteso che essa richiamava la nota spese, evidentemente dei creditori procedenti e dunque, implicitamente, indicando nell’esecutato il soggetto passivo;

con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 95 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non vi era stata, al contempo, alcuna dichiarazione di estinzione per rinuncia o inattività delle parti ovvero a seguito di una dichiarazione negativa del terzo pignorato, che invece aveva affermato la sussistenza di somme pignorabili come accertato dallo stesso giudice dell’esecuzione;

con il quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 111 Cost., art. 630 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che, in tesi, l’opponente avrebbe dovuto proporre per tempo reclamo al collegio ovvero, in tesi, opposizione formale;

Rilevato che:

il primo motivo è manifestamente infondato;

il ragionamento seguito dal Tribunale è chiaramente rinvenibile, avendo aggiunto proprie considerazioni al precedente richiamato, in relazione ai profili specificatamente propri della fattispecie dallo stesso delibata (pag. 4 della sentenza impugnata);

il secondo e quarto motivo debbono esaminarsi congiuntamente per connessione;

tali censure sono fondate per quanto di ragione, con assorbimento del residuo motivo;

la giurisprudenza di questa Corte ha affermato l’impugnabilità con opposizione formale del provvedimento di liquidazione delle spese accessorio a un’estinzione c.d. atipica dell’esecuzione (Cass., 13/05/2015, n. 9837);

nel caso risulta accertato dalla sentenza gravata, riportata sul punto in ricorso, che il giudice dell’esecuzione rilevò il venir meno del titolo esecutivo azionato, pertanto dichiarando formalmente l’estinzione della procedura, e a ben vedere la sua improseguibilità, altrimenti definita estinzione atipica;

infatti, nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l’improcedibilità ovvero estinzione cd. atipica della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via nè sommaria nè provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione, in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c.: al fine di distinguere tra le due ipotesi, deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che, con esso, sia disposta, espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente, la liberazione dei beni pignorati (Cass., 22/06/2017, n. 15605);

nella fattispecie il giudice dell’esecuzione, pur rilevando, pacificamente, la positività della dichiarazione di terzo, ha chiuso la procedura senz’assegnazioni del pignorato, perciò liberato, nè contestazioni: di qui la necessità di opporre in via formale la dichiarata improseguibilità;

nè incide su quanto osservato il fatto che la statuizione avvenne in relazione alla sospensione del titolo ovvero al suo venir meno provvisorio, posto che ciò che risulta dirimente è dato dal fatto che il provvedimento fu adottato per il ritenuto sopravvenuto venir meno dello stesso;

la successiva opposizione a precetto, pertanto, non poteva più porre in discussione il provvedimento, che, facendo richiamo alla nota spese, all’evidenza dei creditori procedenti, non poteva che ritenersi porre le stesse a carico dell’esecutato, implicitamente quanto univocamente;

nè vale richiamare il precedente di Cass., 11/02/2011, n. 3465, evocato da parte contro ricorrente anche in memoria, secondo cui il provvedimento di liquidazione delle spese del giudice in ipotesi di esecuzione infruttuosa, che non indichi il soggetto passivo dell’obbligazione, non può esser considerato titolo esecutivo nè impugnato prima del precetto per carenza d’interesse;

in primo luogo, si trattava di una esecuzione c.d, “negativa”, e non di un pignoramento “positivo”, come al contrario nel caso in scrutinio, non esitato, quest’ultimo, nell’assegnazione delle somme per il ritenuto venir meno sopravvenuto del titolo esecutivo, indicato in ricorso e controricorso come adottato subordinatamente alla prestazione di fideiussione bancaria;

in secondo luogo, è evidente la fondatezza del dedotto vizio di sussunzione da parte del giudice del merito quando ha concluso per l’impossibilità d’individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione di pagamento delle spese: come anticipato, il richiamo alla nota spese rendeva, nell’ipotesi, univoco il riferimento ai procedenti quali soggetti creditori degli importi liquidati e all’unico esecutato quale correlativo debitore;

la pronuncia va cassata e, non essendo necessari altri accertamenti, può pronunciarsi nel merito rigettando l’appello nonchè compensando le spese dei gradi d’impugnazione, vista l’articolata giurisprudenza in materia appena discussa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e quarto per quanto di ragione, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l’appello, compensando le spese del secondo grado e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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