Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15448 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28930/2015 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROTATE, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2649/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE di ROMA, depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 2649/14/2015, depositata l’11 maggio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto – unicamente con riferimento al capo di sentenza relativo alla disposta compensazione delle spese di lite – dalla sig.ra A.T. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e del Comune di Roiate avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva nel resto accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per TARSU relativa all’anno 2009, condannando gli enti anzidetti in solido al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell’avv. Gianluca Fontanella, in complessivi Euro 180,00 per entrambi i gradi di giudizio. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.M. Giustizia 5 aprile 2014, n. 55, art. 4 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, in relazione all’art. 360 c.p.c., , comma, n. 3, lamentando la liquidazione onnicomprensiva dei compensi, che invece avrebbero dovuto essere riferiti separatamente a ciascun grado di giudizio; liquidazione disposta, peraltro, in misura inferiore a quella risultante pur dalla massima riduzione consentita sul c.d. parametro medio, nonchè l’omessa liquidazione degli esborsi sostenuti quali chiaramente evincibili in base agli atti.

Il motivo è manifestamente fondato.

La liquidazione delle spese per ciascun grado di giudizio è funzionale al controllo della parte sul rispetto delle norme che presiedono alla corretta liquidazione delle spese di lite (cfr. Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623).

Del pari fondatamente la ricorrente si duole del mancato riconoscimento degli esborsi per Euro 45,00 per ciascun grado di giudizio, di cui Euro 30,00 per contributo unificato ed Euro 15,00 per le spese delle due raccomandare AR occorrenti alla notifica nei confronti dei due destinatari del ricorso in primo grado e di quello in grado d’appello.

Ed infine ugualmente è fondata la doglianza della liquidazione del compenso professionale in misura inferiore a quella derivante anche dalla massima riduzione che possa in concreto operarsi sul parametro medio.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, cassata la sentenza impugnata unicamente in punto di liquidazione delle spese di lite, esaminata la nota specifica depositata, ritiene tuttavia di poter rideterminare compensi ed esborsi come segue, per ciascun grado di giudizio, tenuto conto dei parametri previsti in ragione dello scaglione di valore del giudizio compreso tra Euro 0,01 ed Euro 1100,00 e della massima riduzione applicabile del 50% in ragione della modestia della controversia.

Primo grado (per tre fasi, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale, non essendovi prova di espletamento di fase istruttoria e/o trattazione):

Fase di studio: 85,00 (Euro 170,00 ridotto della metà);

Fase introduttiva: Euro 50,00 (Euro 100,00 ridotto della metà);

Fase decisionale: Euro 85,00 (Euro 170,00 ridotto della metà).

Totale compenso primo grado Euro 220,00, cui vanno aggiunti Euro 45,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso determinato ed accessori, se dovuti.

Grado d’appello, sempre per le tre anzidette fasi:

Fase di studio: Euro 85,00 (Euro 170,00 ridotto della metà);

Fase introduttiva: Euro 50,00 (Euro 100,00 ridotto della metà);

Fase decisionale: Euro 85,00 (Euro 170,00 ridotto della metà).

Totale compenso grado d’appello Euro 220,00, cui vanno aggiunti Euro 45,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso determinato ed accessori, se dovuti.

Le spese del primo e secondo grado di giudizio come sopra liquidate vanno attribuite all’avv. Fontanella, che aveva dichiarato di avere anticipato gli esborsi e di non avere riscosso i rispettivi compensi.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa nei termini di cui in motivazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito relativamente alla liquidazione dei compensi, li ridetermina, in uno agli esborsi, per ciascun grado del giudizio di merito, come da motivazione, con distrazione in favore dell’avv. Gianluca Fontanella, per dichiarato anticipo fattone.

Condanna altresì le parti intimate in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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