Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15448 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 03/06/2021), n.15448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31954-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

135, presso lo studio legale LEGALITAX, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALERIO MORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1694/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte A.L. dell’avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, di immobile situato in (OMISSIS) – rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo insussistenti i presupposti per la ridefinizione del classamento di detti immobili. In particolare, la CTR, ritiene carente di motivazione l’atto impositivo in assenza di concreta specificazione di risultanze fattuali che hanno concorso alla rivalutazione, restando generici i rinvii ai cambiamenti del tessuto urbani.

La contribuente si costituisce con controricorso illustrato da breve memoria. Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, nonchè dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e art. 2697 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione a revisione del classamento di immobili siti in microzone nel Comune di Roma. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 249 del 2017 e della Cassazione S.U. nr. 7665/2016.

I due motivi che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono infondati.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).

Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonchè ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento (con i quali il Comune di Roma ha richiesto all’Agenzia del Territorio l’attivazione del processo di revisione parziale del classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in una determinata microzona e nota del Direttore dell’Agenzia) laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento.

Nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano nonchè ad interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacita contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019).

La CTR si è uniformata ai predetti principi, rilevando la genericità della motivazione, non sussistendo i presupposti di fatto necessari per l’applicazione del riclassamento.

Il ricorso va per l’effetto rigettato.

.Le spese vanno compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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