Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15447 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 30/06/2010), n.15447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica –

DELIA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Direttore generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma in via Giacomo Puccini n.

9 presso l’avv. Perrone Leonardo e l’avv. Tardella Gianmarco che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALESTRINA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma in via Michele Mercati n. 51,

presso l’avv. Briguglio Antonio, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 318/34/05, depositata il 19 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Udito l’avv. Gianmarco Tardella per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso principale, per l’accoglimento del secondo e per

l’assorbimento degli altri motivi nonchè del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Lazio, rigettando parzialmente l’appello proposto dall’ATER – Azienda territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica – della Provincia di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Palestrina, contestando l’omessa denuncia e l’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2002 relativo ad alloggi di edilizia economica e popolare, aveva liquidato l’imposta, oltre agli interessi ed alle sanzioni; ed ha riconosciuto la riduzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, per gli alloggi assegnati con regolare contratto, escludendoli in tale misura dal calcolo dell’imposta dovuta.

Riteneva infatti legittimo l’atto impositivo sia sotto il profilo formale, essendo stata autorizzata la firma a stampa con provvedimenti interni del Comune, sia sotto il profilo sostanziale, essendo riconducibile la mancanza dell’originario atto costitutivo del diritto di superficie in favore dell’ATER alla fattispecie più generale dell’occupazione illegittima del suolo da parte della P.A., in relazione alla quale era stato elaborato l’istituto dell’accessione invertita, diretto a disciplinare il fenomeno ex post, nel senso che, in conseguenza dell’irreversibile trasformazione dei fondi da parte dell’Ente espropriante-costruttore si verifica l’estinzione del diritto ci proprietà da una parte e l’acquisto della proprietà – o di altro diritto reale: superficie – a titolo originario in capo all’Ente costruttore. Ciò comportava che l’ATER, in quanto divenuto superficiario dei terreni e con essi dei fabbricati ivi edificati, risultava essere soggetto passivo dell’ICI e quindi debitore dell’imposta nei confronti del Comune di Palestrina.

Un affievolimento dell’onere tributario derivava invece dal fatto che l’ATER aveva provato quanti e quali erano gli alloggi assegnati con regolare contratto, con conseguente applicabilità per questi della riduzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8.

Quanto alle sanzioni amministrative irrogate, nella fattispecie non ricorrevano le previste obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria tali da condurre alla loro inapplicabilità, com’era confermato dalle transazioni raggiunte dall’ATER in relazione ad altre annualità dell’imposta.

Nei confronti della decisione l’ATER propone ricorso per Cassazione affidato a sei motivi ed illustrato con successiva memoria.

Il Comune di Palestrina resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale, cui l’Azienda contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima decisione devono essere riuniti per essere definiti con un’unica sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale l’ATER, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza impugnata; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”, assume che la sostituzione della firma autografa dell’accertamento con quella a stampa sarebbe possibile solo se esista uno specifico provvedimento dirigenziale con l’indicazione del funzionario responsabile autorizzato alla sottoscrizione a stampa, laddove nella specie era stato provato, con la produzione delle relative delibere, che il funzionario, la cui sottoscrizione era stata apposta in quella forma, era stato nominato e confermato quale funzionario responsabile della gestione dell’ICI. Il motivo è infondato, in quanto la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, stabilisce che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, quando gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, e che il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, vale a dire quelli concernenti il tributo, o i tributi locali, deve essere indicato in un apposito provvedimento di livello dirigenziale, come è incontroverso nella specie. Questa Corte ha chiarito come per i tributi locali, “nel caso in cui l’avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell’atto è legittimamente sostituita, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile” (Cass. n. 15079 del 2004).

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5;

omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62)”, censura la sentenza impugnata per aver ravvisato la sussistenza del presupposto dell’imposta ritenendo essa Azienda soggetto passivo, come titolare del diritto reale previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, perchè divenuto superficiario dei terreni e con essi dei fabbricati ivi edificati, in quanto ente costruttore degli stessi in forza di concessione amministrativa del Comune di Palestrina finalizzata alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica. E ciò, “senza che fosse stato costituito, con atto scritto, il diritto reale di superficie in capo all’IACP”, ora ATER. E lamenta inoltre la novità del rilievo, formulato in appello, secondo cui essa ATER sarebbe divenuta proprietaria superficiaria dei terreni e con essi dei fabbricati, “in virtù dell’istituto dell’accessione invertita”, laddove in primo grado era stata sottolineata la rilevanza dell’attività di costruttore e gestore di fatto degli alloggi istituzionalmente svolta dall’IACP. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce all’art. 1 che presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ed all’art. 3, che soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario degli immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come ai fini della soggezione all’imposta comunale sugli immobili, “nel caso di assegnazione di un’area demaniale per la costruzione di un opificio industriale, per stabilire se il provvedimento amministrativo, qualificabile come concessione “ad aedificandum”, sia costitutivo di un diritto reale di superficie, con conseguente imponibilità, ovvero di un diritto avente natura meramente personale – configurabile ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. -, assume rilievo decisivo la destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, atteso che, se essa torna nella disponibilità del concedente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio, mentre, se essa passa in proprietà del concessionario, il diritto in virtù del quale questi l’ha realizzata ha sicuramente la natura reale del diritto di superficie: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto assoggettabile ad ICI un silos costruito su area demaniale marittima in virtù di una concessione attributiva di facoltà riconducibili ad un diritto di superficie, in quanto recante l’indicazione che le opere erette sarebbero rimaste nella disponibilità del concessionario e, dopo la scadenza della concessione, l’Amministrazione avrebbe potuto scegliere se acquisire le opere medesime o richiedere la loro demolizione e la riduzione in pristino dell’area a spese del concessionario” (Cass. n. 24498 del 2009); “nel caso di assegnazione di un’area per la costruzione di un edificio industriale L. 14 maggio 1981, n. 219, ex art. 32 (di conversione del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), nel periodo temporale intercorrente tra la data di assegnazione e quella di trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo, il concessionario dell’area è titolare di un diritto reale di superficie e, quindi del diritto di proprietà sull’opificio “medio tempore” separato dalla proprietà del suolo sul quale esso viene realizzato, con la conseguenza che egli è soggetto al pagamento dell’ICI, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1″ (Cass. n. 21287 del 2008). Si è quindi affermato che “nel caso di concessione amministrativa su un bene appartenente al demanio marittimo, per stabilire se il provvedimento amministrativo sia costitutivo del diritto reale di superficie o di diritti aventi natura obbligatoria risulta decisiva la complessiva interpretazione dell’atto – di competenza del giudice di merito, trattandosi di apprezzamenti di fatto – che deve essere condotta alla stregua del suo contenuto e delle clausole in cui si articola” (Cass. n. 9938 del 2008).

Venendo al caso di specie, si osserva che nella concessione di aree espropriate dai Comuni (o in nome e per conto dei comuni) per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, in base alla L. 18 aprile 1962, n. 16, art. 10″, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, l’ente territoriale “concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani” (comma 4); “l’istanza per ottenere la concessione è diretta al Sindaco… tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare (comma 6). La concessione è deliberata dal consiglio comunale … Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione …” (comma 7).

E’ quindi nello schema tipico della concessione di. aree ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, che è incontroverso essere intervenuta fra il Comune e lo IACP, l’attribuzione del diritto di superficie, ovvero di facoltà riconducibili al diritto di superficie, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare. Ed è con la delibera del soggetto concedente che, secondo le disposizioni richiamate, il diritto di superficie viene attribuito, essendo per il resto stabilita dalla legge la finalità di siffatti enti, del concedente come del concessionario, di guisa che l’incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano. Nella specie, entrambe le parti richiamano, d’altronde, anche una specifica delibera consiliare, la n. 118 del 10 marzo 1972, ancorchè l’ATER ritenga tale delibera non riferibile alla totalità degli alloggi realizzati.

La censura va pertanto respinta, previa correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 4, in ordine ai rilievi, per quanto detto ultronei, contenuti nella decisione.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 3 e 11; nullità della sentenza impugnata;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”, si duole del mancato esame di due motivi d’appello concernenti il difetto di motivazione dell’accertamento e la mancata dimostrazione del fondamento della pretesa fiscale, cioè la prova dell’acquisto della proprietà da parte dell’IACP, degli alloggi, e si duole della omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine a detto punto.

Con il sesto motivo, lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del c.p.c. e del D.Lgs. n. 472 del 1992, artt. 16 e 17;

nullità della sentenza impugnata (art. 62 del d.lgs. n. 546/1992 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, si duole dell’omesso esame del motivo d’appello concernente il difetto di motivazione dell’accertamento relativamente all’irrigazione delle sanzioni.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per “l’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. n. 21571 del 2004).

Quanto in particolare alle sanzioni, esse sono riferite, come si legge in apertura della sentenza impugnata, alla “omessa presentazione della denuncia e l’omesso versamento dell’ICI, anno d’imposta 2002, relativo ad una serie di alloggi di edilizia economica e popolare”.

Con il quarto motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8; nullità della sentenza impugnata (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., n. 3 e 4”, lamenta il mancato esame della richiesta del riconoscimento della detrazione d’imposta in relazione agli alloggi regolarmente assegnati, e la mancata indicazione della misura (complessiva) della riduzione d’imposta riconosciuta ad essa ricorrente.

La censura è infondata, in quanto il giudice di appello si è pronunciato sulla domanda, riconoscendo nella specie la spettanza “della riduzione prevista dal D.Lgs. 504 del 1992, art. 8, comma 4” avendo l’ATER “fornito prova di quanti e quali sono gli alloggi assegnati con regolare contratto”, con evidente riferimento alla misura del 50% di cui al comma 1, e con evidente, ancorchè implicito, rigetto di richieste di applicazione di detrazione o riduzione “per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”, non pertinenti nell’ipotesi in esame, in cui il soggetto passivo è, oltretutto, una persona giuridica (sulla spettanza della riduzione d’imposta D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, comma 4, cfr. Cass., sezioni unite, 26 novembre 2008, n. 28160).

Quanto alla misura complessiva della riduzione riconosciuta, essa è riferita, come detto, agli alloggi di cui l’ATER ha provato la regolare assegnazione, indicandone anche il numero, come si legge nella sentenza.

Con il quinto motivo, denunciando “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8 e del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (D.Lgs. n. 472, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, lamenta sia stata negata la sussistenza delle obiettive condizioni di incertezza in ordine all’interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), per beneficiare dell’esimente prevista dalle disposizioni in rubrica.

Il motivo è inammissibile perchè generico e privo del requisito dell’autosufficienza.

Con il motivo di ricorso incidentale il Comune di Palestrina, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, lamenta, in ordine al riconoscimento del diritto alla riduzione dell’imposta, che la sentenza sia stata resa in spregio al principio della specificità dei. motivi d’appello, in quanto l’ATER aveva in tale sede dedotto, sul punto, che gli immobili assegnati erano conosciuti dal Comune, “che aveva formato per legge le graduatorie con i nomi degli aventi diritto all’assegnazione”, e, “pur riservandosi di produrre documentazione a riguardo”, aveva chiesto di ordinare al Comune del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, la produzione delle dette graduatorie; in questo modo, non aveva “indicato nè la misura delle detrazioni e riduzioni d’imposta pretese”, nè aveva specificato a quale immobile dovessero riferirsi tali detrazioni, producendo, tuttavia, successivamente, “n. 172 contratti di regolare assegnazione degli alloggi”.

Tale motivo, così come formulato, è, al pari del precedente, generico e privo del requisito dell’autosufficienza.

In conclusione, i ricorsi vanno entrambi rigettati.

Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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