Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15447 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOOHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21006/2012 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 259, presso lo studio dell’avvocato EREDE PAPPALARDO STUDIO

BONELLI, rappresentala e difesa dagli avvocati ANTONELLA NEGRI,

MARCELLO GIUSTINIANI, MARCO PASSALACQUA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL SUDARIO 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PELAGGI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/09/2011 R.G.N. 1201/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato PASSALACQUA MARCO;

udito l’Avvocato PELAGGI SERGIO per delega orale Avvocato PELAGGI

ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. C.C. sottoscriveva quattro contratti di lavoro temporaneo e di somministrazione (dal 2003 al 2005) tramite le società Adecco e Metis per lavorare per la società Autostrade per l’Italia in qualità di esattore per i pedaggi autostradali, il primo per espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie, il secondo per punte di più intensa attività produttiva, il terzo per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, così come l’ultimo. Il C. chiedeva la dichiarazione dell’illegittimità dei detti contratti a cominciare dal primo con conseguente accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Autostrade per l’Italia spa. Si costituiva la società Autostrade che contestava la fondatezza del ricorso. Il Tribunale con sentenza n. 3341/08 accertava la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti dal 1.7.2003 e condannava la società alla riammissione in servizio del C. ed al pagamento delle retribuzioni dal Giugno del 2007. La Corte di appello di Milano con sentenza del 23.6.2011 rigettava l’appello della società Autostrade per l’Italia: la Corte territoriale osservava che la società non aveva provato la necessità di espletamento del servizio nel periodo di ferie. Erano stati esaminati i dati delle sostituzioni alla luce della documentazione offerta dalle Poste dai quali emergeva un numero di sostituzioni e di assenze non coincidenti con quelli indicati in memoria come riconosciuto dalla stessa società. L’appellante aveva chiesto di produrre ulteriore documentazione che riguardava l’intero tronco ma l’istanza appariva tardiva perchè la documentazione era nella disponibilità della società ed era comunque riferita a circostanze non dedotte nel ricorso. Il rapporto di fatto con l’utilizzatore in un caso che non rientrava nelle ipotesi di legittima fornitura di lavoro temporaneo comportava la sussistenza di un rapporto subordinato con l’utilizzatore. Non era applicabile l’art. 32 del Collegato lavoro perchè non si trattava di un caso di conversione del rapporto e perchè l’art. 32 non era applicabile in appello.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società Autostrade con 4 motivi illustrati da memoria; resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 1 e degli artt. 2 e 4 del CCNL Autostrade del 2000; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.; violazione e /o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. La società aveva da subito allegato che il ricorso al lavoro interinale era stato attivato (per il primo ma anche per gli altri contratti) in relazione ad una ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva e cioè la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie: nient’altro la società avrebbe dovuto dimostrare anche perchè tale causale giustificava comunque l’assunzione a termine ex L. n. 56/1987.

Il motivo appare infondato posto che il lavoratore aveva contestato l’effettività della causale (cioè che fosse stato assunto in ragione dell’ipotesi prevista nel CCNL): non vi è dubbio, quindi, che la prova di tale effettività spettasse al datore di lavoro: come affermato in una fattispecie pressochè identica (ricorso al lavoro interinale da parte della stessa Autostrade per l’Italia per la medesima causale) da questa Corte: “invero, la prova della effettività della causale posta a base dell’impiego del lavoratore temporaneo non poteva che ricadere sull’utilizzatrice che aveva inteso avvalersene, trattandosi di un elemento imprescindibile ai fini della verifica della legittimità del contratto interinale, tanto che ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 1, comma 2, lett. a), il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nel casi previsti dal contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Inoltre, della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, stabilisce, tra l’altro, ai fini sanzionatori, che nei confronti dell’impresa utilizzatrice che violi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 della stessa normativa continua a trovare applicazione la L. 23 ottobre 1960, n. 1369 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (cass. n. 17836/2015). La decisione impugnata è quindi coerente con la giurisprudenza di questa Corte cui si intende dare continuità.

Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 CCNL autostrade 2000; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.; violazione e /o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 153, 416, 437 e 2697 c.c.; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e (in ipotesi) decisivo per il giudizio (la non corrispondenza tra i dati forniti con la memoria difensiva con i turni giornalieri risultanti dai tabulati depositati in ottemperanza all’ordine di esibizione). La prova era stata fornita con la documentazione prodotta che non era tardiva ma era stata prodotta dopo le contestazioni di controparte.

Il motivo appare infondato in quanto correttamente la sentenza di appello ha ritenuto che in primo grado la società avesse indicato dati diversi e che la produzione relativa all’intero tronco” fosse tardiva sia perchè in possesso della società già dal momento della costituzione sia perchè relativa a circostanza non dedotte nella comparsa di costituzione. Nel precedente di legittimità già citato la Corte ha, secondo un’argomentazione che si condivide, osservato che “Oltretutto, le censure si incentrano sulla disamina della causale dei secondo contratto che fu concluso per l’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, mentre si trascura di considerare che il primo contratto, dal quale i giudici di merito hanno fatto decorrere l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato, una volta accertata la mancata dimostrazione dell’esistenza di esigenze sostitutive, fu stipulato per sostituzione del personale assente per ferie. In relazione a quest’ultima questione i giudici di secondo grado hanno adeguatamente motivato il loro convincimento in modo esente da vizi di ordine logico-giuridico, per cui lo stesso sfugge ai rilievi di legittimità. Infatti, nella sentenza impugnata è ben spiegato che dalla stessa documentazione prodotta dalla società appellante emergeva che vi era un insanabile contrasto fra i dati oggetto dei capitoli di prova e i documenti cui si faceva riferimento in tali capitoli; in ogni caso, dalla stessa documentazione era stato possibile ricavare che dalla sommatoria dei turni/giorni svolti dai lavoratori con contratto a termine contraddistinto dalla causale delle ferie emergeva che nel periodo estivo i turni di lavoro svolti dai lavoratori interinali e a termine erano nettamente superiori ai turni di assenza per ferie del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui i giudici d’appello finivano per condividere il convincimento del primo giudice sul fatto che la società non aveva fornito la prova della ricorrenza delle condizioni giustificatrici dell’apposizione della causale per il ricorso al lavoro Interinale dell’appellato Cass. 17836/2015). La soluzione adottata nella sentenza impuganta è pertanto coerente con l’orientamento di questa Corte.

Con il terzo motivo si allega la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in subordine omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Non era stata esaminata l’eccezione per cui il contratto del 2003 era stato novato perchè il lavoratore aveva sottoscritto altri contratti; i successivi contratti erano stati stipulati tra soggetti diversi dal primo. Tale eccezione non era stata esaminata dalla Corte di appello.

Il motivo è inammissibile per carenza di allegazione in quanto non si ricostruisce in alcun modo come il motivo sarebbe stato proposto in appello (in realtà non si comprova nemmeno che sia stata posta la questione in primo grado): la sentenza impugnata non ne fa peraltro cenno.

Con l’ultimo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7. Il contratto stipulato con il C. era pacificamente a termine; una volta convertito il contratto occorreva applicare la L. n. 183 del 2010, art. 32.

Il motivo appare fondato e pertanto va accolto: la Corte di appello ha ritenuto non applicabile in appello l’art. 32 ed inoltre ha affermato che la detta disposizione non era applicabile alla fattispecie in quanto non si trattava di un caso di ” conversione” del rapporto. Entrambe le affermazioni della Corte territoriale appaiono non corrette alla luce della giurisprudenza di legittimità; questa Corte ha infatti affermato sin dal 2012 che l’art. 32 è applicabile persino al giudizio in cassazione (cfr. n. 3305/2012 ed infinite altre); analogamente è ormai pacifica la giurisprudenza di legittimità, che si condivide e cui si intende dare continuità, che ritiene applicabile l’art. 32 allorchè si dichiari l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore (Cass. n. 8286/2015; Cass. n. 21001/2014; Cass. n. 17540/2014; Cass. n. 1148/2013 e moltissime altre).

Pertanto rigettati i primi due motivi e dichiarato inammissibile il terzo va accolto il quarto motivo con conseguente cassazione della sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e con rinvio,anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione che determinerà l’entità delle retribuzioni spettanti alla luce dell’art. 32 Collegato lavoro.

PQM

La Corte:

accoglie il quarto motivo, rigetta i primi due motivi e, dichiarato inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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