Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15447 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21845-2018 proposto da:

D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI

PIETRAPAPA n. 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9584/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

l’11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

D.M.D. conveniva in giudizio Unicredit, s.p.a., chiedendo la restituzione dell’importo pagato a titolo d’imposta di registrazione di un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di un procedimento esecutivo presso terzi promosso dal deducente nei confronti della convenuta;

esponeva l’attore che aveva saldato l’imposta a seguito di un avviso di liquidazione notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, sicchè gli spettava il regresso;

il Giudice di pace rigettava la domanda ritenendo che le somme fossero dovute dal terzo pignorato e non dall’originario debitore;

la pronuncia veniva confermata dal Tribunale in sede di appello, osservando che, trattandosi di spese necessarie successive, originate dal procedimento esecutivo, dovevano trovare soddisfazione nell’ambito di quello e in caso di capienza delle somme indicate come dovute dal terzo pignorato, salva la tutela del credito originario in base all’iniziale titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato;

avverso questa decisione ricorre per cassazione D.M.D. articolando quattro motivi, corredati da memoria;

resiste con controricorso Unicredit, s.p.a..

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, art. 95 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il deducente, avendo pagato l’imposta richiesta dall’amministrazione, aveva diritto al regresso nei confronti del debitore che aveva indotto l’esecuzione forzata sfociata nell’ordinanza di assegnazione registrata;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 13, art. 95 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’imposta di registro non era una spesa del processo esecutivo originandosi al di fuori di esso; che l’ordinanza di assegnazione non era titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato; che si trattava di atto soggetto a registrazione entro un termine fisso, come tale estraneo alla regola dell’accessorietà alla soccombenza, sicchè era stata necessaria autonoma domanda giudiziale;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non era in questione una spesa del processo esecutivo trattandosi di importo dovuto legalmente su richiesta dell’Erario;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non poteva subordinarsi il diritto del creditore di ripetere il pagamento in parola alla capienza dell’esecuzione, atteso soprattutto che la richiesta dell’amministrazione erariale interverrebbe per prassi a distanza di anni dalla chiusura del procedimento esecutivo con la maggiorazione di sanzioni e accessori;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;

si tratta di una controversia che ha oggetto identico ad altre – riguardanti il medesimo ricorrente – in ordine alle quali questa Corte si è già pronunciata;

come già statuito in tali precedenti (Cass., 20/11/2018 n. 29855; Cass., 20/02/2019, n. 4964), ai quali si intende dare pieno seguito (anche perchè il ricorso non contiene, neppure quale illustrato in memoria, argomentazioni idonee a indurre alcuna rimeditazione sul punto), e ai quali la decisione impugnata risulta in diritto sostanzialmente conforme, le censure avanzate dal ricorrente risultano in parte inammissibili, in parte infondate;

è pacifico (la circostanza emerge, quanto meno implicitamente, dalla sentenza impugnata, non è smentita nel ricorso ed è espressamente confermata anche nel controricorso) che il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso dal D.M. nei confronti di un suo debitore (nella specie, Unicredit s.p.a.) abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al suddetto debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonchè delle spese di precetto ed esecuzione, in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, appunto ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c.), sicchè tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo (nella specie, Poste Italiane s.p.a., per quanto è dato comprendere dagli atti);

ciò posto, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell’importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo e oggetto dell’assegnazione a valere sui crediti pignorati);

è irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo “debitor debitoris” la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell’ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva nei confronti del terzo, sulla base della medesima ordinanza di assegnazione;

nel ricorso – che sotto questo aspetto difetta della necessaria specificità, manifestando un profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, – non viene chiarito, e tanto meno documentato:

se in concreto vi sia stata vana escussione del terzo per l’importo in questione, ovvero

se le somme complessivamente riconosciute nell’ordinanza di assegnazione -il cui contenuto, “parte qua”, non è riprodotto nel ricorso e la cui allocazione tra gli atti del fascicolo di merito non è indicata, con ulteriore violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, – ivi inclusa quella relativa all’imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati o avessero ecceduto tali limiti, e dunque non potessero essere effettivamente e in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo “debitor debitoris”;

e d’altro canto questa Corte ha da tempo risalente chiarito che:

a) il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 553 c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l’imposta di registro, ancorchè nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 05/02/1968, n. 394 e succ. conf.);

b) il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, Cass., 14/02/2020, n. 3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964);

ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, per un verso le spese di registrazione sono proprie del processo esecutivo e trovano soddisfazione dalla capienza; per altro verso l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicchè, ferma la legittimazione dell’Erario a chiedere il pagamento dell’imposta a tutte le parti coobbligate secondo il regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c., nel perimetro dell’importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all’originario credito;

la giurisprudenza evocata dal ricorrente non è pertinente poichè, in particolare, o si riferisce alla diversa fattispecie della soccombenza propria del giudizio di cognizione (Cass., 19/09/2017, n. 21686), o si riferisce al caso, del tutto differente, in cui il debitore esecutato abbia pagato l’importo a titolo d’imposta al creditore procedente e pretenda, con ciò, di vantare, nei confronti dell’amministrazione, un effetto liberatorio insussistente (Cass., 03/07/2015, n. 13753);

possono quindi essere in proposito formulati i seguenti principi di diritto: “laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonchè delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., sicchè esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato; di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, in sede esecutiva”;

“il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore”;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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