Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15447 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 14/07/2011), n.15447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7398/2009 proposto da:

I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

Benito, che lo rappresenta, e difende unitamente all’avvocato STEFANO

DONATI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTOMIANA POPOLARE VENETA S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 232/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 23/11/2007, depositata il 07/02/2008

R.G.N. 2546/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PANARITI BENITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.A. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Ravenna la Banca Popolare di Faenza, proponendo distinte opposizioni a due decreti ingiuntivi con i quali l’istituto di credito le aveva intimato (in solido con altri condebitori) il pagamento, rispettivamente, delle somme di L. 533 e 484 milioni.

L’attrice dichiarò, in limine litis, di disconoscere la propria firma (apparentemente) apposta ai contratti di fideiussione – rilasciate in favore delle s.r.l. Orpa Time e Seva Europa -, titoli in forza dei quali la banca avrebbe poi ottenuto i predetti provvedimenti monitori.

La convenuta, nel costituirsi, eccepì che tutti i fideiussori avevano apposto la propria sottoscrizione presso la sua sede dinanzi al funzionario addetto, proponendo conseguentemente istanza di verificazione della scrittura disconosciuta dalla I..

Disposta ed espletata perizia grafologica, il giudice di primo grado dichiarò l’inefficacia dei decreti ingiuntivi opposti – attesa l’inautenticità (accertata dal CTU) delle firme apposte ai due contratti di fideiussione -, e rigettò la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dall’attrice per assoluto difetto di prova circa l’esistenza e l’entità del danno lamentato.

La corte di appello di Bologna, investita del gravame proposto dalla I. in ordine al mancato accoglimento della domanda risarcitoria e di quella di rimborso delle spese di CTU e CTP, lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dalla soccombente con ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi.

La parte intimata non ha svolto, in questa sede, attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è totalmente infondato.

Con il psrimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 1176 e 218 c.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la Suprema Corte se la condotta della banca che utilizza un atto di fideiussione portante la firma dichiarata e accertata falsa e ottenuta irritualmente configuri responsabilità per colpa.

Il quesito (e conseguentemente il motivo) è palesemente inammissibile.

Per un duplice, concorrente ordine di ragioni. Da un canto, ne risulta evidente la irritualità della formulazione, e la sua non rispondenza ai requisiti più volte predicati come necessari da questa corte regolatrice (ex multis, Cass. ss.uu. n. 3519 del 2008), che ha costantemente evidenziato come il quesito di diritto abbia da essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata – onde la inammissibilità del motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25 marzo 2009, n. 7197y; ed è stato ulteriormente precisato (Cass. 19febbraio 2009, n. 4044) che il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta – quale quella di specie – rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, ma deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto).

Dall’altro perchè, dall’eventuale, ipotetico accoglimento del motivo non deriverebbe, per la ricorrente, alcuna favorevole conseguenza nei sensi e per gli effetti da essa auspicati, poichè, in tema di illecito aquiliano, una condotta astrattamente predicabile come colpevole non conduce, di per sè, ad alcuna utile affermazione di responsabilità risarcitoria in assenza di qualsivoglia concreta prova del danno – qualificato dal formante dell’ingiustizia -, non essendo in alcun modo rinvenibile, nel nostro ordinamento, la categoria del danno in re ipsa, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa corte regolatrice (e della stessa Corte costituzionale a far data dalla sentenza 392/1994).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c., nonchè all’art. 2729 c.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se presunzioni semplici possano prevalere sulla prova documentale.

Il quesito (e conseguentemente il motivo che lo precede) è palesemente inammissibile, per i motivi esposti in precedenza nell’analisi della prima doglianza mossa dalla ricorrente alla sentenza oggi impugnata, non senza considerare, ancora, che le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss.uu. 2 dicembre 2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto del tutto astratto, che si risolve – come nella specie – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alle norme ex art. 1218, 2697 e 2729 c.c..

Il motivo si conclude con il quesito di diritto che segue:

Dica la Suprema Corte sef con riferimento agli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., la illegittima iscrizione di ipoteca da parte di una banca per somme considerevoli e la chiusura dei conti correnti procuri nel soggetto un danno configurabile in re ipsa e non bisognoso di prova.

La risposta al quesito, stante il costante orientamento di questa corte regolatrice in subiecta materia – così come già evidenziato in sede di analisi del primo motivo di ricorso – è incondizionatamente negativa (Cass. ss.uu. 26972/08, ex multis).

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 11226 e 1223 c.c..

Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto:

Dica la suprema corte se, con riferimento agli artt. 1226 e 1223 c.c., sia quantificabile in via equitativa il danno da illegittima iscrizione ipotecaria e revoca del conto corrente quando la sua precisa determinazione risulti impossibile.

Il motivo è destinato irredimibilmente ad infrangersi, a sua volta, sulla impredicabilità di un danno in re ipsa, la cui configurabilità ne costituisce, ipso facto, l’imprescindibile prius logico-giuridico.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 91 c.p.c..

La censura è infondata, avendo la corte di appello fatto buongoverno dei principi che regolano la disciplina delle spese, al cospetto di una vicenda processuale caratterizzata dalla reciproca soccombenza.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Nessun provvedimento va preso in ordine alla spese del grado, in assenza di costituzione da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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