Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15446 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 30/06/2010), n.15446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POMEZIA SVILUPPO srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma in piazza Mazzini n. 8,

presso l’avv. Della Valle Eugenio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASER srl, elettivamente domiciliata in Rene in via Conte Verde n. 15,

presso l’avv. Di Benedetto Pietro, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

COMUNE DI POMEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 136/10/05, depositata l’11 luglio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Uditi l’avv. Eugenio Della Valle per la ricorrente e l’avv. Pietro Di

Benedetto per la controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo

del ricorso, assorbito il secondo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Pomezia Sviluppo propose ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’ICI per l’anno 1998 emesso dall’ASER srl, Servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Pomezia, a seguito dell’attribuzione di nuova rendita catastale ad un’unità immobiliare in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), lamentando che la nuova rendita, comunicata con l’avviso, non era mai stata ad essa notificata, e che il valore di tale rendita fosse troppo alto, “in quanto il valore commerciale del bene risultava inferiore alla valutazione fatta dall’UTE entro il 31.12.1999. Con motivi aggiunti produceva copia di una decisione di primo grado con la quale, “relativamente all’immobile sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS)” era stata ridotta la rendila catastale in precedenza attribuita.

Il giudice di prime cure, “accertato che la sentenza citata si riferiva ad un immobile ubicato in via (OMISSIS)”, rigettava il ricorso.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello dalla società contribuente, rigettava il gravame.

Riteneva infatti documentalmente provato dall’ASER, così come specificato nell’avviso di liquidazione impugnato, che questo era relativo a quattro diversi cespiti di proprietà della Pomezia srl ubicati nel territorio del Comune di Pomezia e distintamente accatastati come chiaramente si evince dalle visure storiche prodotte, sicchè correttamente era stata respinta la richiesta di applicazione all’immobile in discorso di quando stabilito nella sentenza della CTP di Roma 677/6/03 richiamata dalla società, in quanto essa aveva preso in considerazione il solo cespite sito in via (OMISSIS), e non anche, come sostenuto dalla contribuente, l’immobile in via (OMISSIS) angolo via (OMISSIS).

Inoltre, qualora si volesse applicare all’immobile oggetto dell’avviso di liquidazione in esame il contenuto di quella decisione, ciò non sarebbe possibile se non dopo il suo passaggio in giudicato, e quindi successivamente al 1998, anno per il quale è stato chiesto il pagamento dell’ICI. Nei confronti della sentenza la srl Pomezia propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

La ASER srl resiste controricorso.

Il prossimità dell’udienza il Comune di Pomezia ha depositato memoria di intervento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società contribuente, denunciando “emessa, insufficiente e contraria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione delle norme sul giudicato esterno (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62)”, censura la sentenza per avere, senza alcuna motivazione,erroneamente ritenuto che la rendita accertata in modo definitivo dalla sentenza n. 677/03 emessa dalla sezione 6 della CTP di Roma non fosse relativa all’immobile per cui è causa, ma ad altro immobile di essa ricorrente. Una adeguata considerazione del materiale istruttorio offerto avrebbe comportato l’automatico accoglimento dell’appello, attesa la pregiudizialità del giudizio concernente la congruità della rendita attribuita all’immobile rispetto all’odierno giudizio, concernente la liquidazione dell’ICI effettuata sulla base della rendita così attribuita.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62)”, censura l’affermazione del giudice d’appello secondo cui, ove anche si volesse applicare all’avviso di liquidazione impugnato, concernente il periodo d’imposta 1998, il contenuto sulla decisione in ordine alla rendita richiamata, essa non potrebbe trovare applicazione se non dopo il suo passaggio in giudicato, e quindi successivamente a 1998, ed assume che, in riferimento alle controversie in materia di rendita catastale, nel caso di impugnazione dell’atto attributivo di rendita, la sentenza di annullamento di tale atto non potrebbe che esplicare effetti ex tunc. Il primo motivo del ricorso non può trovare accoglimento. La censura è infatti diretta a contestare la non identità, ritenuta dal giudice d’appello, tra l’immobile cui è riferito l’atto impositivo impugnato nel presente giudizio e l’immobile la cui rendita catastale era stata ridotta con la decisione della CTP richiamata, al fine di ravvisare la pregiudizialità di quet’ultimo giudizio rispetto a quello in corso. Come tale, essa richiede a questa Corte la verifica di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito che, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici, è insindacabile nella presente sede.

Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento dell’esame del secondo motivo.

Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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