Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15446 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28845-2010 proposto da:

T.C., C.F. (OMISSIS), quale figlio nonchè erede di

TA.AD., rappresentato e difeso dall’Avv.to MARIATERESA GRIMALDI,

domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S.;

– intimato –

Nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO e LUIGI CALIULO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 288/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/03/2010 R.G.N. 931/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e assorbimeto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di accertamento ispettivo, l’Inps iscrisse a ruolo e notificò a Ta.Ad. due cartelle esattoriali con le quali le si imponeva il pagamento di contributi IVS e relative sanzioni accessorie derivanti dalla sua mancata iscrizione nella gestione commercianti e dal conseguente mancato pagamento dei relativi contributi.

2. La Ta. propose separate opposizioni dinanzi al Tribunale di Firenze sostenendo che difettassero i presupposti per l’iscrizione: ella, infatti, in quanto presidente del consiglio di amministrazione della Illum S.r.l. svolgeva unicamente i compiti sociali, con esclusione di ogni attività lavorativa.

3. Il Tribunale accolse i ricorsi della Ta., deceduta nel corso del giudizio poi proseguito dal figlio ed erede T.C., ritenendo che la ricorrente non avesse svolto attività commerciale all’interno della società in maniera abituale e prevalente rispetto alle incombenze sociali derivanti dalla sua carica; annullò entrambe le cartelle esattoriali e compensò le spese del processo. Proposto appello dall’Inps, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata in data 24 marzo 2010, ha accolto l’impugnazione e ha rigettato le opposizioni.

4. La Corte, in primo luogo, ha respinto l’eccezione di nullità della seconda cartella proposta dalla ricorrente per l’asserita violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, rilevando che il (primo) giudizio di opposizione con il quale la Ta., aveva contestato la pretesa dell’istituto previdenziale era stato instaurato dopo la notifica della prima cartella di pagamento, mentre la seconda cartella aveva ad oggetto un periodo contributivo diverso, sicchè non poteva trovare applicazione il principio di diritto espresso da questa Corte con la sentenza n. 16203 del 2008 e invocato dalla ricorrente.

5. Nel merito, a fondamento della sua decisione ha posto il principio in forza del quale la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, deve essere interpretato nel senso che introduce una deroga al principio della doppia iscrizione e prevede l’obbligo dell’iscrizione alla gestione degli esercenti commerciali del socio amministratore o legale rappresentante della società soltanto se essi svolgono attività commerciale o altra attività professionale con carattere di prevalenza rispetto a quella relativa alla loro carica sociale. Ha quindi ritenuto che nel caso di specie tale prova dovesse dirsi raggiunta sulla base delle emergenze documentali (verbali ispettivi) e delle prove assunte nel giudizio.

6. Contro la sentenza il T. propone ricorso per cassazione, sostenuto da due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale fondato su un unico articolato motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, punto 3, e della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 13, comma 6, nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione. Assume l’erroneità della pronuncia nella parte in cui non ha ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo dei crediti in pendenza dell’accertamento giudiziario sull’obbligo contributivo. Richiama la pronuncia di questa Corte n. 16203/2008 e censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato che il primo ricorso era stato depositato il 3/6/2005 mentre il ruolo della seconda cartella opposta, notificata il 24/5/2006, era stato reso esecutivo in data 14/12/2005, e cioè in data successiva al ricorso, e che i periodi contributivi avevano la stessa origine, scaturendo dal medesimo verbale ispettivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203 e 208, della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.5, dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., nonchè l’erroneità e l’insufficienza della motivazione. Assume in sintesi che la Corte aveva dato rilievo ad elementi inconferenti, – come l’iscrizione della dante causa dei libri matricola e nei registri presenza, necessaria per il pagamento dei contributi nella gestione separata dell’Inps, – o che erano stati smentiti nel corso del giudizio dai testimoni escussi. Censura il rilievo probatorio dato dal giudice al verbale ispettivo e alle dichiarazioni dei dipendenti in esso riportate, assunte al di fuori del regolare contraddittorio, mentre aveva svalutato le testimonianze assunte nel giudizio. Al contrario, le prove raccolte avrebbero dovuto indurre ad una diversa soluzione della controversia, dal momento che comprovavano la presenza sporadica in azienda della Ta., mentre le attività di lavoro (progettazione, amministrazione, rapporti con le banche e con l’utenza, sovraintendenza del settore vendite settore magazzino) erano svolte da altri soggetti. In definitiva, tutti gli elementi istruttori deponevano per lo svolgimento da parte della Ta. di compiti attinenti esclusivamente alla carica societaria rivestita.

3. Con il ricorso incidentale l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203, 207 e 208 e censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la norma citata impedisca una duplice iscrizione, senza considerare che essa si riferisce esclusivamente alle attività assicurabili in diverse gestioni per le quali viene in rilievo un solo reddito imponibile.

4. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass.,6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395). Ciò perchè l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando anche la possibilità che l’istituto agisca nelle forme ordinarie. Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo, o ancora l’iscrizione a ruolo eseguita in pendenza del giudizio di impugnazione dinanzi all’autorità giudiziaria in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito.

Alla luce di questi principi, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. 15 gennaio 1996, n. 264; Cass. 18 aprile 2002, n. 5635) di rilevare l’illegittimità delle iscrizioni a ruolo e relative cartelle di pagamento successive alla prima, giacchè un eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe alcun risultato giuridicamente apprezzabile per la parte, venendo qui in rilievo esclusivamente l’accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell’ente e non essendo stato neppure dedotto che le cartelle di pagamento emesse siano state azionate in via esecutiva.

5. La questione interpretativa posta con il secondo motivo del ricorso principale trova il principale riferimento normativo nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: “La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”.

6. La disposizione interpretata prevedeva nel suo primo periodo: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

7. Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza resa in data 8 agosto 2011, n. 17076, hanno affermato che “il criterio dell”attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell’INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell’attività prevalente per individuare l’unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all’attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l’iscrizione in un’altra gestione assicurativa” e ciò con l’assenso dell’INPS che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo art. 1, comma 208 cit., deve “decidere” sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente.

8. Secondo la norma di interpretazione autentica sopra citata, il criterio dell’attività prevalente” non opera invece per i rapporti di lavoro quelli a carattere autonomo – per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26.

9. Questa disposizione ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata dell’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.

10. La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente”.

11. In altri termini, per queste attività, non opera il criterio “semplificante” (dell’art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio – dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l’iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un’unica attività d’impresa quella “prevalente” – con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale.

12. Al contrario, la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è quella per la quale il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l’obbligo della duplice iscrizione. In tal caso, come in quello in esame, la fattispecie non è quella del contemporaneo esercizio dell’attività di commerciante (comprensivo delle nuove figure previste dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 196 – 197 e 202 – 202), artigiano o coltivatore diretto, previsto dalla norma suddetta, ma vede un’attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore nell’impresa, fattispecie quest’ultima per la quale testualmente non opera il criterio dell’attività prevalente”, ma ogni attività segue il suo regime previdenziale (in tal senso Cass. n. 17076/2011).

13. Sono stati così superati i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240/2010, invocata dal ricorrente. Così come sono stati superati i dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con l’art. 6 della CEDU sollevati con riferimento alla norma di interpretazione autentica (Corte Cost. n. 15/2012).

14. La sentenza della Sezioni Unite di questa Corte è stata poi seguita da altre pronunce (Cass. 1 luglio 2015, n. 13446; Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure Cass., ord. 27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26 febbraio 2016, n. 3835), le quali – partendo dall’esatta premessa secondo cui sussiste l’obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti che a quella separata stante l’autonomia delle posizioni hanno affermato la necessità che per ciascuna di esse ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria.

15. La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

16. La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444/2013, cit.).

17. Ai fini, dunque, di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza (che vale nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura; vale, cioè, solo al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un’unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte “assicurabili” nelle gestioni previste per le attività in parola), bensì quella della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonchè degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore (Cass., 19 gennaio 2016, n. 873). Per il doppio onere occorre, dunque, una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria.

18. La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito, fermo restando che l’onere probatorio grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600).

19. Ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, possono assumere rilevanza elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell’amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti – si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685).

20. Nella specie, la Corte ha con accertamento di fatto congruo ed esaustivo ritenuto provato il coinvolgimento diretto nel lavoro aziendale della Ta., riconoscendo il carattere di abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa. In particolare, la Corte ha esaminato le prove documentali acquisite al giudizio e quelle assunte nel corso del giudizio stesso, ponendo in evidenza l’iscrizione della Ta. nei libri matricola e presenze, rilevando la sua costante presenza in azienda, l’attività di assunzione e istruzione del personale, di coordinamento dei dipendenti del punto vendita, dei cui turni e orari disponeva, di sovraintendenza agli acquisti e alle vendite, alla gestione del magazzino, alla fatturazione e agli incassi, di tenuta dei rapporti con i fornitori e con i clienti più importanti, in sostanza di controllo e coordinamento dell’attività di vendita del negozio. Ha spiegato che la prova della sussistenza di tali circostanze è stata tratta dalle dichiarazioni rese dai dipendenti agli ispettori verbalizzanti, le quali non potevano dirsi inficiate dalle successive deposizioni rese nel giudizio di primo grado da alcuni di essi, in particolare da quelli ancora alle dipendenze della società, i quali dopo aver “cambiato rotta”, affermando che la presenza della Ta. in azienda era saltuaria, non avevano tuttavia saputo giustificare il perchè della diversa versione fornita agli ispettori. Ha pertanto concluso affermando che gli elementi processuali, “valutati in maniera completa e non parziale” deponevano per lo svolgimento da parte della Ta. di una vera e propria attività commerciale svolta in maniera prevalente rispetto a quella di presidente della società, nella cui veste ella provvedeva solo a “poche incombenze statutarie e sociali”, impegnandosi nella molteplicità dei compiti direttivo-gestionali relativi all’attività di vendita.

21. Si è in presenza di un giudizio di prevalenza e abitualità dell’attività di lavoro della Ta. corretto ed esaustivo, che investe nella sua completezza tutti gli elementi che, a norma della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, devono concorrere perchè sorga l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ivi compresa la gestione e l’organizzazione della società con il lavoro prevalentemente proprio e dei componenti la famiglia, laddove non è mai stato posto in contestazione l’ulteriore requisito costituito dal possesso di licenze o autorizzazioni o iscrizioni.

22. La motivazione è dunque certamente esistente (sicchè non sussiste l’omessa motivazione), oltre che sufficiente, dovendosi peraltro ricordare che è principio acquisito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass., Sez. U, del 25/10/2013, n. 24148). E ancora, “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (v. Cass., 13 giugno 2014, n.13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499; Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 7 agosto 2003 n. 11933).

23. Le censure mosse alla sentenza impugnata, in particolare nel secondo motivo di ricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c., mirano in realtà ad ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti, precluso al giudice di legittimità, risolvendosi il motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

24. In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato.

25. Quanto all’esame del ricorso incidentale proposto dall’Inps esso rimane assorbito dalle considerazioni su svolte in ordine alla esatta interpretazione della L. n. 662 del 1996, anche per effetto della legge di interpretazione autentica, la quale depone per la piena compatibilità delle due iscrizioni previdenziali in discorso, quella alla gestione speciale prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per l’amministratore della s.r.l., e quella alla gestione commercianti prevista dalla L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203. In tal senso deve essere corretta la motivazione della sentenza, senza che ciò comporti la cassazione della stessa, non avendo avuto l’errore interpretativo commesso dal giudice di merito, che invece ha escluso la compatibilità delle due iscrizioni, alcuna incidenza nella soluzione della controversia, avente ad oggetto esclusivamente l’opposizione della Ta. alle cartelle esattoriali e nessuna altra domanda, proposta dall’istituto previdenziale, riguardante (o comunque connessa al) l’iscrizione della medesima alla gestione separata.

26. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del processo vanno poste a carico della parte ricorrente.

PQM

La corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 10 maggio 2016 e, in sede di riconvocazione, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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