Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15446 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18384-2018 proposto da:

D.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTA AIAZZI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23833/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

D.M.P. conveniva in giudizio Poste Italiane, s.p.a., chiedendo la restituzione dell’importo pagato a titolo d’imposta di registrazione di un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di un procedimento esecutivo presso terzi promosso dal deducente nei confronti della convenuta;

esponeva l’attore che aveva saldato l’imposta a seguito di un avviso di liquidazione notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, sicchè gli spettava il regresso;

il Giudice di pace rigettava la domanda ritenendo che le somme fossero dovute dal terzo pignorato e non dall’originario debitore;

la pronuncia veniva confermata dal Tribunale in sede di appello, osservando che si trattava di spese del processo esecutivo e recuperabili dal creditore solo nell’ambito di questo;

avverso questa decisione ricorre per cassazione D.M.P. articolando cinque motivi, corredati da memoria;

resiste con controricorso Unicredit, s.p.a..

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,101 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato rilevando un profilo ostativo, al recupero con ordinaria e autonoma azione, delle spese in parola, mai sollevato e discusso nel corso del processo;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, art. 95 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il deducente, avendo pagato l’imposta richiesta dall’amministrazione, aveva diritto al regresso nei confronti del debitore che aveva indotto l’esecuzione forzata sfociata nell’ordinanza di assegnazione registrata;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 13, art. 95 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’imposta di registro non era una spesa del processo esecutivo originandosi al di fuori di esso; che l’ordinanza di assegnazione non era titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato; che si trattava di atto soggetto a registrazione entro un termine fisso, come tale estraneo alla regola dell’accessorietà alla soccombenza, sicchè era stata necessaria autonoma domanda giudiziale;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non era in questione una spesa del processo esecutivo trattandosi di importo dovuto legalmente su richiesta dell’Erario;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non poteva subordinarsi il diritto del creditore di ripetere il pagamento in parola alla capienza dell’esecuzione, come si trattasse di una tara del ricavato, atteso soprattutto che la richiesta dell’amministrazione erariale interverrebbe per prassi a distanza di anni dalla chiusura del procedimento esecutivo con la maggiorazione di sanzioni e accessori;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;

in primo luogo, il Tribunale ha operato un rilievo processuale, come tale non solo rientrante nel perimetro officioso, ma inoltre estraneo all’ambito applicativo dell’art. 101 c.p.c., comma 2, non importando nè mutamenti del quadro fattuale nè sviluppi della lite che la difesa tecnica non potessero e dovessero autonomamente considerare (Cass., 04/03/2019, n. 6218);

peraltro, dalle difese di Poste riferite nell’esposizione del fatto, emerge che il giudice ha rilevato un profilo sostanzialmente dedotto;

in secondo luogo, quanto al merito cassatorio, questa Corte ha da tempo risalente chiarito che:

a) il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 553 c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l’imposta di registro, ancorchè nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 05/02/1968, n. 394 e succ. conf.), come peraltro, invece, parte controricorrente specifica essere avvenuto nel caso;

b) il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, Cass., 14/02/2020, n. 3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964);

ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, per un verso le spese di registrazione sono proprie del processo esecutivo e trovano soddisfazione dalla capienza; per altro verso l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicchè, ferma la legittimazione dell’Erario a chiedere il pagamento dell’imposta a tutte le parti coobbligate secondo il regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c., nel perimetro dell’importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all’originario credito;

la giurisprudenza evocata dal ricorrente, anche in memoria, non è pertinente poichè, in particolare, o si riferisce alla diversa fattispecie della soccombenza propria del giudizio di cognizione (Cass., 19/09/2017, n. 21686), o si riferisce al caso, del tutto differente, in cui il debitore esecutato abbia pagato l’importo a titolo d’imposta al creditore procedente e pretenda, con ciò, di vantare, nei confronti dell’amministrazione, un effetto liberatorio insussistente (Cass., 03/07/2015, n. 13753);

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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