Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15446 del 21/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23733-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

sul ricorso 23739-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAPO GALERA – C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante P.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA MARROSU e MARCO ANTONIO

LOI;

– controricorrente –

per il ricorso n. R.G. 23733/2015 avverso la sentenza n. 92/08/2015

della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI SEZIONE

DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 09/03/2015;

per il ricorso n. R.G. 23739/2015 avverso la sentenza n. 87/08/2015

della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI SEZIONE

DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Sardegna – sezione staccata di Sassari – con sentenza n. 92/8/2015, depositata il 9 marzo 2015, non notificata, accolse l’appello proposto dalla sig.ra P.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Sassari, avverso la sentenza della CTP di Sassari, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed addizionali regionale e comunale all’IRPEF per l’anno 2006, emesso a fronte dei rilievi emersi, sul presupposto dell’inidoneità del carattere formale dell’associazione e dell’affiliazione al CONI, della quale la P. figurava come legale rappresentante, per escludere che la stessa operasse con modalità commerciali, sì da costituire in realtà una società di fatto composta da quattro soci.

La stessa CTR della Sardegna – sezione staccata di Sassari – con pronuncia coeva, la n. 87/8/2015, ugualmente non notificata, accolse l’appello proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica Capo Galera di P.A. e C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Sassari, avverso la sentenza della CTP di Sassari, che aveva invece rigettato il ricorso proposto dall’Associazione contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2006, emesso a fronte dei medesimi rilievi sopra esposti che ne giustificavano, secondo l’Amministrazione, la qualificazione dell’effettiva natura quale una società di fatto composta da quattro soci.

Avverso ciascuna delle succitate pronunce della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La P. è rimasta intimata nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento ai fini IRPEF, mentre, quale legale rappresentante dell’associazione sportiva, resiste con controricorso nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento nei confronti di quest’ultima.

Preliminarmente la Corte dispone la riunione del giudizio n. RG 23739/2015 al n. RG 23733/2015. Si tratta, in effetti, di unico giudizio, anche sul piano sostanziale, riguardante la stessa annualità d’imposta, come si ha subito modo di chiarire.

Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, questa Corte rileva, infatti, che il doppio grado del giudizio di merito per l’anno d’imposta oggetto di accertamento si è svolto nei confronti della sola P.A. e, separatamente quantunque contestualmente, nei confronti dell’Associazione dilettantistica, laddove l’accertamento base, riguardo alle modalità ritenute commerciali di conduzione di quella che formalmente si configurava come associazione dilettantistica, avevano indotto l’Ufficio a contestare con gli avvisi di accertamento impugnati dinanzi al giudice tributario l’esistenza di una società di fatto composta da quattro soci (oltre alla sig.ra P.A., i signori R.C., R.F. ed D.E.M.).

Ne consegue, secondo i principi affermati in materia da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 27 luglio 2016, n. 15566; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3631, specificamente in tema di attribuzione di natura commerciale ad attività svolta da associazione sportiva; Cass. sez. 5, 25 giugno 2014, n. 14387, nonchè, in generale, Cass. sez. unite 4 giugno 2008, n. 14815), che “la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti”.

In conformità alle rispettive proposte del relatore depositate in atti, la Corte provvede al rilievo officioso della nullità delle sentenze in questa sede impugnate, perchè emesse a contraddittorio non integro, essendo state rese unicamente, nel medesimo contesto, tra la P. in proprio e l’Associazione sportiva dalla stessa rappresentata, nei confronti dell’ufficio, essendo stati pretermessi gli altri presunti soci di fatto sopra indicati.

Le sentenze impugnate vanno pertanto cassate e le cause qui riunite rimesse dinanzi alla CTP di Sassari, quale primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., penultimo comma.

Possono essere interamente compensate tra le parti dell’intero giudizio svoltosi a contraddittorio non integro.

PQM

 

Pronunciando nei giudizi come sopra riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia dinanzi alla CTP di Sassari.

Compensa integralmente le spese dei giudizi riuniti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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