Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15446 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 03/06/2021), n.15446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16691-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8364/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione da parte di C.P. di avviso di accertamento per rettifica del classamento di immobile sito in Roma, microzona 20 Salario-Trieste, in quanto notificato tramite Agenzia di posta privata, considerata notifica inesistente e insuscettibile di sanatoria, in applicazione della normativa di riferimento, fino al rilascio delle licenze individuali da parte dell’AGCOM.

C.P. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo, si deduce nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario fra più comproprietari, ex art. 360 c.p.c., n. 4.

2. Il motivo è infondato, essendo stato l’accertamento notificato esclusivamente a C.P., in relazione a immobile sito in Roma (OMISSIS) (dagli atti del giudizio di merito risulta che il contribuente ha dichiarato che l’immobile è solo catastalmente intestato anche alla sorella C.A. e al deceduto fratello C.M., ma che è di sua proprietà esclusiva; in ogni caso l’accertamento è stato notificato solo all’odierno ricorrente).

3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, vigente ratione temporis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, della L. n. 890 del 1982, e dell’art. 149 c.p.c ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, infondato, stante la tardività dell’appello (SSUU n. 299 del 2020).

Anche questo motivo è infondato.

3.1. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

3.2. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

4. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello.

Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).

S’impone dunque preliminarmente, una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale accertamento, ha consentito nel caso di specie di accertare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 51, spettando l’onere della prova della tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si è potuto constatare che l’atto di appello è stato notificato tramite agenzia di posta privata Nexive datata 27 marzo 2017 con firma dall’incaricato della notifica e del destinatario illeggibili, con conseguente mancata a prova della sua tempestiva proposizione.

Nè il contribuente si è costituito in appello nei termini per la sua proposizione (in appello era contumace).

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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