Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15445 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15375-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARGA 15,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO LUCCHETTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ALESSANDRO ABATIANNI;

– ricorrente –

Contro

SPV PROJECT 1702 SRL, CESSIONARIA DEI CREDITI DI INTESA SANPAOLO SPA,

per mezzo della procuratrice speciale BAYVIEW ITALIA SRL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO CALABRESI, LAPO

GUADALUPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3742/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

S.M. proponeva opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo pronunciato nei propri confronti su richiesta di Italfondiario, s.p.a., deducendo, in particolare, l’irregolarità della notifica per erronea indicazione dell’indirizzo di residenza, e la causa di forza maggiore derivante da una patologia psichiatrica della moglie convivente;

il Tribunale, davanti al quale resisteva la Bayview Italia, s.r.l., quale procuratrice speciale di SPV Project 1702, s.r.l., cessionaria del credito di Italfondiario, s.p.a., rigettava l’opposizione osservando, in particolare, che l’indirizzo di residenza era stato male indicato per errore materiale solo nel tagliando di avvenuta ricezione della richiesta di notifica all’Ufficio UNEP; e che la patologia dedotta non costituiva prova dell’impossibilità di aver avuto conoscenza dell’ingiunzione e dell’impossibilità di opporla;

avverso questa decisione ricorre per cassazione S.M. articolando un unico motivo.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo si prospetta “l’omesso esame in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4,” poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di esaminare la prova della patologia psichiatrica della moglie quale causa di forza maggiore fondante l’opposizione, incontestata nella sua sussistenza dalla controparte, senza pronunciarsi sulla correlata istanza di rimessione in termini;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso è inammissibile perchè la sentenza era, evidentemente, appellabile, trattandosi di decisione resa in primo grado e non ricorrendo in caso di immediata ricorribilità in Cassazione;

quanto alla pronuncia in ordine alla responsabilità processuale aggravata sollecitata da parte controricorrente, la stessa va accolta posto che il ricorso agita ragioni di censura “de plano” valutabili, secondo l’ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, e quindi pretestuose (cfr., di recente, Cass., 18/11/2019, n. 29812, secondo cui la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale: la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente);

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Spese distratte in favore dell’Avvocato Alessandro Abatianni. Condanna altresì parte ricorrente alla corresponsione, a titolo di responsabilità processuale aggravata, in favore della parte controricorrente, dell’ulteriore somma di 2.000,00 Euro.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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