Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15444 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8426-2018 proposto da:

C.V., in proprio ed in qualità di legale rappresentante

pro tempore dell’Azienda Agricola C.V., M.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrenti –

Contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3673/206 del TRIBUNALE di SIENA,

depositata il 14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

C.V. e M.P. si opponevano a una esecuzione immobiliare promossa nei loro confronti da Monte dei Paschi di Siena Gestione Crediti Banca, s.p.a., in nome e per conto di MPS Capital Service s.p.a., deducendo di aver proposto istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento con conseguente necessità di arresto della procedura coattiva;

dopo il rigetto dell’istanza di sospensione, il giudizio di opposizione era definito con ordinanza di improcedibilità per carenza di contraddittorio necessario con i creditori intervenuti muniti di titolo;

gli opponenti proponevano reclamo al collegio del Tribunale che lo accoglieva annullando l’ordinanza, disponendo che il giudice di primo grado integrasse il contraddittorio necessario, e compensando le spese;

avverso questa decisione ricorre per cassazione C.V. e M.P. articolando un unico motivo, corredato da memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese per insussistenti gravi ed eccezionali ragioni, sia in quanto non vi era stata soccombenza reciproca o novità della questione ovvero mutamento di giurisprudenza, sia perchè la questione trattata none era affatto complessa;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

deve preliminarmente dichiararsi inammissibile il ricorso;

secondo la giurisprudenza di questa Corte il provvedimento che decide sul reclamo pronunciato ai sensi dell’art. 308 c.p.c., non ha carattere decisorio e, come tale, non è ricorribile per cassazione (cfr., in punto di estinzione, Cass., 13/01/1993, n. 344, Cass., 09/11/1995, n. 1663);

e infatti, nel caso di specie, il Collegio ha disposto l’annullamento dell’ordinanza reclamata e, pur disciplinando le spese, con compensazione, ha rimesso le parti davanti al Tribunale monocratico per l’integrazione del contraddittorio, con ciò disponendo la prosecuzione del processo e non la sua definizione;

fermo il dirimente rilievo appena formulato, è opportuno evidenziare che, nel concreto caso in scrutinio:

a) la pronuncia reclamata non aveva statuito l’estinzione processuale, quanto piuttosto aveva deciso l’improcedibilità, per difetto d’integrazione del contraddittorio, di un’opposizione all’esecuzione, regolando anche le spese, con pronuncia pertanto appellabile;

b) la pronuncia era stata adottata dal giudice monocratico in causa non collegiale, come supposto, al contrario, dall’art. 308 c.p.c.;

c) il Collegio ha diversamente pronunciato sul reclamo, con rimessione al Tribunale per il prosieguo anche se, al contempo e impropriamente, regolando, altresì, le spese di fase;

d) ne deriva che il Tribunale dovrà definire nuovamente il processo di cui è tornato a essere investito, potendo e dovendo rivedere, nella sede decisoria propria, anche la pronuncia sulle spese adottata dal Collegio; non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità stante la mancata difesa di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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